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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12779/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per la restituzione di una somma qualificata come mutuo infruttifero. La debitrice opponente ha sostenuto di non aver ricevuto in prestito l’intera somma pretesa, ma di aver ricevuto solo denaro da consegnare al figlio per finalità collegate a società estere; ha inoltre dedotto che le sottoscrizioni rilasciate fossero due, ma riferibili a una sola dazione di denaro pari a lire 20.000.000 e non a due distinte erogazioni da lire 40.000.000 complessive. In appello, la domanda di opposizione è stata respinta sulla base della qualificazione delle due scritture come distinte promesse di pagamento titolate ex art. 1988 c.c., con conseguente inversione dell’onere probatorio a carico della promittente. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti nove motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’eccezione relativa all’unica consegna di denaro; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. per asserita errata ripartizione dell’onere della prova; 3) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. quanto all’ammontare effettivamente consegnato; 4) nullità della sentenza per omessa motivazione sul punto della sola dazione di lire 20.000.000; 5) violazione dell’art. 1988 c.c. perché la Corte d’appello avrebbe escluso la prova contraria alle scritture; 6) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove; 7) violazione dell’art. 116 c.p.c. per difetto di motivazione sulla valutazione probatoria; 8) violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 360 n. 5 c.p.c. per motivazione inadeguata; 9) richiesta consequenziale di riforma delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte d’appello aveva effettivamente esaminato la questione dell’unica dazione di denaro e aveva motivato nel senso dell’autonomia delle due scritture, considerate distinte promesse di pagamento titolate; ha quindi affermato correttamente che, in presenza di promessa ex art. 1988 c.c., il creditore è dispensato dalla prova del rapporto sottostante, mentre grava sul promittente la prova dell’inesistenza, inefficacia o estinzione del rapporto. Ha dichiarato inammissibili i motivi dal terzo all’ottavo, perché diretti in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e comunque non idonei a dimostrare omesso esame di un fatto decisivo o violazione delle norme richiamate nei termini consentiti in sede di legittimità. Il nono motivo è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia non è fondata quando la questione risulta comunque esaminata dalla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    La norma è invocabile per censurare soltanto l’erronea allocazione dell’onere della prova; non per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Non ricorre nullità della sentenza se la motivazione affronta coerentemente il tema controverso, anche se in modo non conforme alle aspettative della parte.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è inammissibile quando la censura mira in sostanza a rivalutare il fatto già esaminato dal giudice di merito.

  • art. 1988 c.c.

    La promessa di pagamento non costituisce titolo del rapporto obbligatorio ma comporta soltanto la relevatio ab onere probandi del promissario creditore; il promittente può vincerla provando l’inesistenza, l’inefficacia o l’estinzione del rapporto sottostante.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o prove acquisite fuori dai limiti di legge, non già per contestare la mera valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo quando il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono o abbia disatteso prove legali; non quando si contesti il prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    La nullità per motivazione mancante o apparente non sussiste se la sentenza espone, in modo comprensibile, le ragioni della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1813 c.c.

    Richiamato per descrivere gli elementi del mutuo: consegna della somma e obbligo di restituzione, con pattuizione infruttifera nel caso di specie.

Massime di principio

  • Quando una scrittura privata integra una promessa di pagamento titolata ex art. 1988 c.c., il creditore è dispensato dalla prova del rapporto fondamentale, ma il debitore-promittente può vincere la presunzione dimostrando l’inesistenza, inefficacia o estinzione del rapporto indicato.
  • La qualificazione di più scritture come autonome promesse di pagamento dipende dal loro contenuto complessivo e dalla loro effettiva autonomia, non dalla sola identità o somiglianza grafica.
  • L’art. 2697 c.c. non consente di contestare la valutazione delle prove, ma solo l’erronea individuazione della parte gravata dall’onere probatorio.
  • In sede di legittimità, le censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. non possono trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove già esaminate dal giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche di utilizzo di prove non dedotte, di travalicamento dei limiti legali di prova o di attribuzione a prove non legali di efficacia vincolante, non per contestare il mero apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • Il vizio di omessa pronuncia o di motivazione apparente non sussiste se il giudice di merito affronta comunque la questione controversa e rende percepibili le ragioni del decisum.

Come è indicizzato

MaterieMoraImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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