Cassazione Penale, Sentenza n. 4734/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, da parte della Corte d'appello di Bologna, delle condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale: Galanti è stato ritenuto colpevole per la prestazione di una fideiussione (€875.000) a favore della controllata Generalmusic Technologies e per la costituzione del diritto di superficie (25 anni, canone annuo €6.000) a favore di Ahlborn Organs; Muratori è stato ritenuto colpevole per distrazione di somme (complessivi €832.940,96) dalla fallita Generalmusic Technologies verso altre società del gruppo. Le censure di Galanti riguardano vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione delle norme fallimentari (artt. 216, 219, 223 legge fall.), mancata considerazione dei vantaggi compensativi (art. 2634 c.c.), erronea qualificazione come distrattive della fideiussione e del diritto di superficie, mancata valutazione dell'elemento soggettivo e riconoscimento di attenuanti (art. 219 comma 3 legge fall. e art. 114 c.p.). Muratori deduce di essere un mero prestanome/amministratore di facciata, non consapevole delle illecite operazioni compiute dall'amministratore di fatto Matteo Galanti e quindi di dover beneficiare di attenuanti o dell'assoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha: - dichiarato il ricorso di Claudio Muratori manifestamente infondato e inammissibile, confermando la sua condanna e condannandolo al pagamento delle spese processuali e ad euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; - ritenuto i motivi di Galanti infondati eccetto la censura relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 219, comma 3, legge fall.; tuttavia, per tale questione il reato è nel frattempo prescritto (termine di prescrizione maturato: 12 anni e 6 mesi), con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Raffaele Galanti per estinzione del reato per prescrizione. In sintesi: ricorso Muratori inammissibile e condanna confermata; ricorso Galanti infondato nel merito ma con annullamento della condanna per sopravvenuta prescrizione del reato.
Norme richiamate
legge fallimentare (R.D. e successive modifiche) artt. 216, 219, 223
art. 219, comma 1 e comma 3; artt. 216, 223
Le norme sono state interpretate nel senso che operazioni quale la concessione di garanzie o trasferimenti patrimoniali a società del gruppo, in assenza di adeguata contropartita o di concrete garanzie, possono integrare la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale. L'art. 219 comma 3 (attenuante del danno di speciale tenuità) richiede valutazione dettagliata e dati specifici: l'assenza di una puntuale motivazione impedisce il riconoscimento. L'art. 219 comma 1 (circostanza aggravante specifica) può influire sulla durata della prescrizione.
Codice civile
L'art. 2634 è richiamato in tema di vantaggi compensativi tra società del gruppo: per escludere la natura distrattiva di trasferimenti intra-gruppo non basta la mera appartenenza al medesimo gruppo; è necessario dimostrare, con elementi specifici, il saldo positivo delle operazioni ovvero la prevedibilità concreta e fondata di vantaggi compensativi per la società che apparirebbe danneggiata.
Codice penale
L'attenuante per partecipazione di minima importanza non è configurabile per l'amministratore formale che ometta controlli e così favorisca e renda possibile l'azione dell'amministratore di fatto: l'omissione di controllo può costituire un contributo essenziale al reato.
Massime di principio
- La prestazione di una fideiussione da parte della società madre a favore di una controllata al 100% può integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale se non esiste adeguata contropartita o concreta controgaranzia e se il dissesto della beneficiaria era prevedibile.
- I trasferimenti di risorse tra società dello stesso gruppo non sono automaticamente leciti: occorre provare, con elementi specifici, vantaggi compensativi concreti (art. 2634 c.c.) o il saldo positivo delle operazioni per escludere la natura distrattiva.
- La costituzione di diritti reali (es. diritto di superficie) durante la fase di liquidazione o prossima al dissesto può costituire operazione distrattiva se comporta un vincolo che diminuisce il valore del cespite e manca una valida contropartita.
- L'amministratore ‘di diritto’ che si limita a eseguire le disposizioni dell'amministratore di fatto e omette controlli può essere ritenuto concorrente e non beneficiario dell'attenuante per minima partecipazione: la responsabilità può derivare anche dall'omissione di vigilanza.
- Per ottenere attenuanti che dipendono dall'entità del danno (es. art. 219 comma 3 legge fall.), la difesa deve fornire dati e calcoli concreti che dimostrino la speciale tenuità del pregiudizio patrimoniale; una valutazione generica non è sufficiente.
- La prescrizione può incidere in modo decisivo sulla soluzione in Cassazione: anche se una censura è fondata sul piano probatorio o di diritto, il sopravvenuto decorso dei termini estintivi può determinare l'annullamento della condanna senza riesame del merito.
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