Sentenza del 20/11/2015 n. 23775 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - Condono previsto dall'art. 9 della legge n. 289 del 2002 - Estensione al sostituto d'imposta - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto preclusi gli accertamenti relativi alle ritenute alla fonte degli anni 2000 e 2001 in ragione dell’adesione della società al condono tombale previsto dall’art. 9 della legge n. 289 del 2002. Secondo l’Agenzia, tale condono non era applicabile agli obblighi della società quale sostituto d’imposta, poiché la regolarizzazione delle ritenute avrebbe potuto avvenire esclusivamente mediante l’integrazione prevista dall’art. 8, comma 1, della medesima legge. La società ha inoltre proposto ricorso incidentale, contestando la prova della debenza delle ritenute relative al 2002.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, stabilendo che i sostituti d’imposta non possono avvalersi del condono tombale ex art. 9 della legge n. 289 del 2002 per sanare le violazioni relative alle ritenute alla fonte; possono utilizzare soltanto la procedura di integrazione prevista dall’art. 8, comma 1. È stata inoltre respinta l’eccezione di giudicato esterno, poiché la precedente sentenza riguardava annualità e oggetto diversi. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile, in quanto contestava la valutazione delle prove con un motivo formalmente qualificato come violazione di legge. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra composizione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto per un nuovo esame e per la decisione sulle spese.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9
La disposizione disciplina il cosiddetto condono tombale o definizione automatica.
La procedura non è applicabile ai sostituti d’imposta per le violazioni relative agli obblighi di effettuazione e versamento delle ritenute alla fonte.
Legge n. 289 del 2002, art. 8, comma 1
I soggetti indicati nel titolo 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono integrare le ritenute relative ai periodi d’imposta considerati.
È la procedura specificamente prevista per consentire ai sostituti d’imposta di regolarizzare le ritenute non effettuate o non versate.
D.P.R. n. 600 del 1973, titolo III
Individua i soggetti obbligati a effettuare le ritenute alla fonte; tali soggetti sono ammessi, per le ritenute, alla sola integrazione prevista dall’art. 8 della legge n. 289 del 2002.
Art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale opera nei limiti dell’oggetto della decisione definitiva. Una pronuncia relativa a un diverso atto, periodo d’imposta o questione non produce automaticamente effetti preclusivi nel nuovo giudizio.
Art. 2697 c.c.
Disciplina l’onere della prova; tuttavia, una contestazione relativa alla valutazione concreta degli elementi probatori deve essere proposta come vizio motivazionale, non come mera violazione di legge.
Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.
La violazione di legge riguarda l’errata interpretazione o applicazione della norma astratta; l’erronea valutazione delle prove e dei fatti deve essere dedotta, nei limiti consentiti, come vizio della motivazione.
Massime di principio
- Il sostituto d’imposta, quando regolarizza ritenute alla fonte non effettuate o non versate, non può invocare automaticamente un condono generale previsto per la propria posizione fiscale: occorre verificare se la legge individua una procedura specifica per le ritenute.
- Le norme agevolative e di condono sono di stretta interpretazione: l’assenza di un’esplicita estensione ai sostituti d’imposta impedisce di applicare il beneficio alle obbligazioni derivanti dalle ritenute.
- Un condono relativo alle imposte proprie del contribuente non si estende necessariamente agli obblighi che il medesimo soggetto assume come sostituto d’imposta.
- Il giudicato formatosi su un diverso periodo d’imposta o su un diverso atto, come una cartella di pagamento invece dell’avviso di accertamento, non produce automaticamente effetti vincolanti nel nuovo giudizio.
- Nel ricorso per cassazione bisogna distinguere tra errore nell’interpretazione della legge e contestazione della valutazione delle prove: la qualificazione errata del motivo può comportarne l’inammissibilità.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitiva vittoria dell’Agenzia sul quantum dovuto: impone al giudice di merito un nuovo esame applicando il principio secondo cui il condono ex art. 9 non copre le ritenute del sostituto d’imposta.
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