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Sentenza

Sentenza del 23/01/2020 n. 1470 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Rimborso IRES per ritenute subite nel periodo fallimentare, credito di Euro 28.435,00 acquistato da T. spa dal fallimento di (OMISSIS) srl. La cedente aveva già chiesto il rimborso con dichiarazione del 17.10.2005; la cessionaria (T.) ha presentato istanza di rimborso il 31.05.2007 e, dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, ha proposto ricorso. L'Agenzia ha contestato la legittimazione attiva della cessionaria (il credito era stato chiesto dalla cedente), ha sostenuto che il rimborso è soggetto a procedura di controllo automatizzato (D.P.R. n. 600/1973 e procedure di consolidamento) non esperibile con istanza giudiziaria prima del completamento dei controlli e ha osservato l'esistenza di ruoli notificati a carico della cedente per somme rilevanti, nonché l'irricevibilità del sollecito come atto autonomamente impugnabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi (rivevuta la mancata comprensione della ratio della CTR e richiamando la non tassatività dell'elenco di atti impugnabili ex art.19 D.Lgs. 546/1992), ma ha accolto il terzo motivo: ha ritenuto che per i rimborsi richiesti in sede di dichiarazione l'importo indicato nella dichiarazione vale quale domanda di rimborso e la relativa erogazione non è condizionata all'avvenuto decorso dei termini di controllo previsti dal D.P.R. n. 600/1973; ne consegue che la CTR aveva sbagliato nel ritenere che il credito non fosse azionabile prima del consolidamento/controlli. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, con condanna alle spese da decidere in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    art. 19, art. 21, art. 49, art. 53

    Art. 19: discussione sulla impugnabilità degli atti; la Corte osserva che l'elenco di atti impugnabili non è tassativo e che atti con contenuto impositivo sono impugnabili. Art. 21/49/53 richiamati nell'ambito dei mezzi e della disciplina del processo tributario.

  • D.P.R. n. 600 del 1973

    art. 36-bis, art. 36-ter, art. 37 e ss., art. 38

    Norme sul controllo delle dichiarazioni (controllo automatizzato e accertamento); la CTR aveva ritenuto che i termini di controllo precludessero il rimborso prima del consolidamento; la Cassazione ha precisato che, per rimborsi richiesti con la dichiarazione, l'importo indicato vale come domanda di rimborso la cui erogazione non è condizionata al decorso dei termini di controllo.

  • D.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato in relazione alle procedure di riscossione e ai termini dei controlli; la CTR aveva usato tale normativa per sostenere l'inefficacia del sollecito, ma la Cassazione ha distinto i rimborsi da dichiarazione e l'onere dell'ufficio di effettuare gli atti previsti.

  • Codice di procedura civile

    art. 115, art. 329, art. 360 c.p.c. (commi 1 nn. 3 e 5)

    Norme processuali richiamate per i motivi di cassazione: art. 360 c.p.c. indica i motivi di ricorso per cassazione; art. 115 e 329 richiamati in relazione all'istruzione e valutazione della prova/documentazione nel processo.

  • Cass. n. 8928/2014 (giurisprudenza richiamata)

    Citasul principio che l'elenco degli atti impugnabili ex art.19 D.Lgs. 546/1992 non è tassativo; utile a sostenere la possibilità di impugnare atti con contenuto impositivo anche se non esplicitamente elencati.

Massime di principio

  • Il credito indicato nella dichiarazione fiscale vale come vera e propria domanda di rimborso: la sua erogazione non è automaticamente subordinata all decorso dei termini dei controlli automatizzati o dei controlli previsti dal D.P.R. n. 600/1973.
  • L'acquirente del credito (cessionario) può avere legittimazione ad agire per ottenere il rimborso, salvo che specifiche ragioni giuridiche ostino al trasferimento del diritto; la legittimazione va valutata sul titolo di cessione e sulla effettiva sussistenza del credito.
  • La mera esistenza di procedure di controllo o di ruoli/partite debitorie a carico della cedente non impedisce automaticamente l'azione del cessionario: l'Amministrazione deve comunque esperire gli atti e le verifiche previste prima di negare il rimborso o di compensare eventuali debiti, che devono risultare concretamente e legalmente opponibili.
  • L'elenco di atti impugnabili previsto dall'art. 19 D.Lgs. 546/1992 non è tassativo: ogni atto con contenuto impositivo o che produca effetti sostanziali può essere valutato come impugnabile ove ne ricorrano i presupposti.
  • Se l'ufficio non esegue gli atti procedurali richiesti per decidere sul rimborso richiesto in dichiarazione, il contribuente ha titolo a ottenere tutela giurisdizionale e, in caso di errore nella motivazione dell'organo regionale, la Cassazione può cassare e rinviare la causa per un nuovo esame.

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