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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35302/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del 24/11/2022 con cui il Tribunale di Roma ha condannato l'imputato al pagamento di Euro 4.500 di ammenda per contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. Con l'appello, difeso da legale di fiducia, l'imputato ha dedotto in termini sintetici: errata qualificazione dei capi d'imputazione; mancato esame dell'imputato e conseguente necessità di integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p.; mancata assoluzione per "particolare tenuità del fatto" ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'impugnazione inammissibile. Motivazioni principali: la sentenza impugnata ha applicato la sola pena dell'ammenda e, ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., non è appellabile; l'appello non è convertibile in ricorso per cassazione perché le censure proposte sono tipicamente di merito e non mostrano la volontas impugnationis idonea a trasformare l'impugnazione; il ricorso non soddisfa i requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p. e non espone vizi di diritto valutabili in sede di legittimità (art. 606 c.p.p.). Quanto alla doglianza relativa all'art. 131-bis, la Corte osserva che il ricorrente chiedeva una rivalutazione di merito e non ha posto censura di diritto; inoltre il diniego della non punibilità non richiede l'accertamento della delinquenza abituale. Conseguenze pratiche: rigetto per inammissibilità, condanna dell'impugnante al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., versamento nella cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. Il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio, ma la Corte ha ritenuto l'impugnazione inammissibile e non ha deciso nel merito.

Norme richiamate

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che le sentenze che applicano la sola pena dell'ammenda non siano appellabili e quindi l'appello proposto era inammissibile.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte territorialmente impropriamente adita di trasmettere gli atti alla Corte di legittimità quando sussista una voluntas impugnationis; la Corte ha rilevato e applicato tale principio ma ha comunque valutato l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 507, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione all'integrazione probatoria derivante dal mancato esame dell'imputato; la Corte ha osservato che la censura era di merito e non idonea per cassazione.

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    Imposta il requisito di specificità del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso mancasse di autosufficienza e specificità nelle censure di diritto.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Individua i motivi valutabili in sede di legittimità; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero prevalentemente di merito e non rientrassero tra i motivi di cassazione.

  • art. 131-bis, cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte evidenzia che la richiesta di applicazione va fondata e che il ricorso ha chiesto una rivalutazione di merito, senza prospettare un vizio di diritto sulla decisione di diniego; inoltre precisa che il diniego non esige l'accertamento della delinquenza abituale.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede, in caso di inammissibilità dell'impugnazione, l'onere delle spese processuali e la possibilità di imporre il versamento alla cassa delle ammende; la Corte ha disposto il versamento di Euro 3.000,00.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma richiamata in relazione alle richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero; è la base procedurale per le conclusioni scritte del PM in sede di Cassazione.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per i principi relativi all'onere in caso di inammissibilità; la Corte l'ha tenuta presente nel disporre le conseguenze economiche a carico dell'impugnante.

Massime di principio

  • Le sentenze di primo grado che infliggono esclusivamente l'ammenda sono generalmente non appellabili: l'impugnazione per appello può risultare inammissibile per difetto di impugnabilità (art. 593, comma 3 c.p.p.).
  • La mera indicazione di censure di merito non autorizza automaticamente la conversione dell'appello in ricorso per cassazione: per la conversione occorre che dalle conclusioni emergano la volontas impugnationis e censure tipiche di cassazione, oltre al rispetto dei requisiti di specificità (art. 581 c.p.p.).
  • In Cassazione devono essere prospettati vizi di diritto specifici (violazione di norme, vizi di motivazione come contraddittorietà o manifesta illogicità) e non semplici richieste di rivalutazione dei fatti o del merito.
  • Le doglianze relative alla non applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) richiedono una impostazione che evidenzi un vizio di diritto o una manifesta illogicità nella valutazione del giudice, non una semplice richiesta di riesame del merito.
  • La mancata formulazione autonoma e sufficientemente specifica dei motivi in cassazione espone il ricorrente al rischio di inammissibilità e alle relative sanzioni economiche (spese processuali e versamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
  • Se si intende impugnare una sentenza che applica solo l'ammenda, è opportuno valutare preventivamente la possibile inammissibilità dell'appello e, se rilevante, predisporre un ricorso per cassazione redatto secondo i requisiti di legge.
  • Se il problema è di mera valutazione probatoria o di ritenuta insufficienza dell'esame dell'imputato, tali censure sono tipicamente devolute al giudice di merito e difficilmente efficaci in sede di legittimità senza una precisa qualificazione del vizio di diritto.

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