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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01145/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Bari (residua dopo rinvio dalla Suprema Corte) con censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 416-bis c.p., mancanza di motivazione e travisamento della prova, nonché violazione dell'art. 192 c.p.p.; deduceva che non sussistevano i presupposti del concorso esterno in associazione mafiosa, che il fatto addebitato derivava dall'esercizio d'impresa e da rapporti commerciali legittimi (memoria sulla quota di mercato del 2% e sulle forniture idonee non a scapito di concorrenti), e che le dichiarazioni dei collaboratori (Boffo e Pontrelli) erano inattendibili o smentite da intercettazioni e atti. Inoltre sollevava che la Corte non aveva adeguatamente valutato le nuove dichiarazioni acquisite in appello e le dichiarazioni spontanee del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima e coerente la sentenza impugnata che aveva confermato la responsabilità del Procida per concorso esterno in associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) anche in relazione alla condotta di illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis c.p.) quando questa ha costituito un contributo percepibile al mantenimento/rafforzamento dell'organizzazione. La Corte ha considerato corretta la valutazione di sinallagma (reciproci vantaggi) tra imprenditore e sodalizio, nonché l'apprezzamento delle dichiarazioni dei collaboratori come corroborative. Sono state respinte le censure difensive che tentavano di rimettere in discussione accertamenti già definitivi sul capo D) e quelle generiche sull'inattendibilità dei collaboratori. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso; la sentenza interpreta il concorso esterno come realizzabile quando l'estraneo instaura con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi che concorra a mantenere o rafforzare l'organizzazione, presupponendo consapevolezza e contributo "percepibile" alla vita del sodalizio.

  • art. 513-bis cod. pen.

    Delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia: la Corte conferma che la condotta prevista da questo articolo può concorrere con l'art. 416-bis e costituire il mezzo attraverso il quale l'imprenditore presta un contributo all'organizzazione mafiosa, se idonea a produrre vantaggi e a rafforzare la sua presenza economica.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: utilizzato per qualificare la partecipazione dell'imputato in rapporto a più fattispecie (concorrenza di reati e responsabilità concorrente).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura difensiva in ordine alla valutazione di nuove dichiarazioni; dalla sentenza emerge che la Corte d'appello ha comunque esaminato e valutato le dichiarazioni sopravvenute, sicché la doglianza difensiva è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di annullamento per vizi di motivazione: citata dalla sentenza rescindente come giustificazione per annullare la precedente decisione per carenza di motivazione su elementi determinanti; la Cassazione richiama il principio che la motivazione deve affrontare i nuovi elementi probatori quando decisivi.

Massime di principio

  • Il concorso esterno in associazione mafiosa richiede non l'appartenenza all'organizzazione ma un rapporto di reciproci vantaggi (sinallagma): l'imprenditore acquisisce posizione dominante o vantaggi economici grazie ai metodi mafiosi e il sodalizio ottiene risorse, servizi o opportunità di infiltrazione.
  • Una condotta prevista dall'art. 513-bis (illecita concorrenza con violenza o minaccia) può integrare il concorso esterno se costituisce un contributo "percepibile" al mantenimento o rafforzamento dell'organizzazione e se sussiste la consapevolezza dolosa dell'agente.
  • Gli accertamenti definitivamente pronunciati su un capo (giudicato) hanno rilievo e possono essere valorizzati per valutare la responsabilità su altri capi, salvo che la difesa non dimostri errori procedurali o di diritto che ne inficino il giudicato.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono integrare prova decisiva se ritenute attendibili e coerenti con il resto del materiale probatorio; contestazioni generiche di attendibilità senza specifici elementi di prova sono difficilmente decisive.
  • In cassazione sono inammissibili le censure che, in realtà, mirano a riesaminare il merito o a rimettere in discussione un giudicato definitivo: la difesa deve articolare vizi di diritto o di motivazione specifici e non semplici rivisitazioni dei fatti.

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