Cassazione Penale, Sentenza n. 17879/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al sequestro di cocaina, hashish e di una pistola semiautomatica rinvenuti nell'auto. Il ricorrente, fermato dalla polizia stradale, intervenne in lingua straniera e fece un cenno col capo al compagno, il quale cessò di parlare; successivamente gli agenti trovarono stupefacenti e arma. In primo grado il GIP assolse l'imputato per non aver commesso il fatto ritenendo che la condotta non provasse consapevolezza. Il Giudice della riparazione negò l'indennizzo ritenendo la condotta del ricorrente (intromissione, scuotimento della testa e uso di lingua straniera per non farsi capire) configurare colpa grave che aveva contribuito a creare la falsa apparenza di responsabilità, e valorizzò altresì (erroneamente, secondo la difesa) il silenzio all'interrogatorio di garanzia.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte territoriale ha correttamente valutato la condotta del ricorrente come colpa grave ai fini dell'esclusione della riparazione, sottolineando l'autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio penale e l'analisi ex ante degli elementi. Ha rilevato che, sebbene l'uso del silenzio in sede di interrogatorio non incida sul diritto alla riparazione in base alla modifica dell'art. 314 c.1 c.p.p., tale errore non intacca la decisione perché il profilo di colpa grave individuato nella condotta (intromissione e gesto con la testa) è di per sé sufficiente a escludere l'indennizzo. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e non ha riconosciuto spese a favore dell'Avvocatura dello Stato per la fase di legittimità.
Norme richiamate
art. 314, comma 1 cod. proc. pen.
art. 314, comma 1 c.p.p. (modificato dall'art. 4 d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188)
L'esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto all'indennizzo; il giudice della riparazione non può ritenere penalizzante il silenzio dell'indagato, anche se in questo caso l'errata valorizzazione del silenzio non ha pregiudicato l'esito del provvedimento perché sussisteva altra prova di colpa grave.
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 (La Fornara)
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952
Principio secondo cui il giudizio di riparazione valuta se la condotta dell'interessato abbia dato causa alla falsa apparenza di configurabilità di un illecito penale, con valutazione autonoma rispetto al giudizio di merito.
Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016 (Piccolo)
Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Rv. 268238
Il comportamento dell'interessato va valutato alla luce del quadro indiziario su cui si fonda la misura cautelare; il giudizio di riparazione può differire dal giudizio penale quando gli elementi indiziari non sono stati esclusi o dichiarati inutilizzabili.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino Ciro)
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023
Principio relativo alla non liquidabilità delle spese in favore dell'Avvocatura dello Stato per fasi camerali non partecipate, in quanto l'Avvocatura non ha dato contributo specifico.
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004 (Gallo)
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004
Ulteriore conferma del principio sulla liquidazione delle spese processuali nelle fasi camerali non partecipate dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale: valuta ex ante se la condotta dell'interessato abbia causato, con dolo o colpa grave, la falsa apparenza di responsabilità e la conseguente misura cautelare, con regole probatorie e standard diversi dal giudizio di merito.
- Comportamenti che non provano penalmente la responsabilità (es. interventi, gesti o tentativi di impedire che terzi parlino con la polizia) possono tuttavia integrare colpa grave ex art. 314 c.p.p. ai fini dell'esclusione della riparazione se sono valutati come causativi della falsa apparenza di illiceità.
- L'esercizio del diritto al silenzio (facoltà di non rispondere) non deve essere utilizzato per negare automaticamente il diritto all'indennizzo dopo la modifica normativa; la valorizzazione del silenzio è da evitare, anche se un errore su questo punto può risultare non determinante se esistono altri elementi di colpa grave.
- Nella valutazione della colpa grave occorre considerare il quadro indiziario che giustificò la misura cautelare; se quegli elementi indiziari non sono stati esclusi dal giudizio di merito, il giudice della riparazione può ritenere che una determinata condotta abbia contribuito all'adozione o al mantenimento della misura.
- In situazioni analoghe, è necessario distinguere tra azioni che costituiscono partecipazione al reato (rilevanti nel giudizio penale) e azioni che, pur non integrando reato, hanno comunque creato una falsa apparenza tale da rendere legittima la misura cautelare sul piano soggettivo (colpa grave).
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