Sentenza del 15/04/2016 n. 7495 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società maggiori imposte IVA, IRPEF e IRAP per il 2003, riguardo a: costi derivanti da operazioni con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata; costi infragruppo o "costi di regia" non adeguatamente documentati; deduzione di interessi passivi relativi a un finanziamento della controllante, ritenuto elusivo; quote di ammortamento dell'avviamento; ricavi non dichiarati derivanti dallo storno di una fattura relativa a un bene perduto; e costi ritenuti non deducibili per transfer pricing. In Cassazione l'Agenzia ha inoltre censurato la motivazione della CTR e la validità della notifica del ricorso.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della società, ritenendo tempestivo e ammissibile il ricorso dell'Agenzia e valida la notifica effettuata da un procuratore dello Stato nell'ambito dell'organizzazione interna dell'Avvocatura dello Stato. Nel merito, ha accolto il primo motivo, stabilendo che la deducibilità dei costi infragruppo richiede la prova dell'effettività del servizio, della sua inerenza e dell'utilità concreta o potenziale per la controllata, non essendo sufficienti il contratto e le fatture. Ha accolto anche il sesto motivo per omessa motivazione della CTR sui ricavi derivanti dalla perdita del bene coperta da assicurazione e sul transfer pricing. Ha respinto il motivo relativo all'abuso del diritto, non essendo provati né l'anomalia del finanziamento infragruppo né un indebito vantaggio fiscale, e ha confermato che, per la mancata indicazione separata dei costi da Paesi a fiscalità privilegiata, poteva essere applicata soltanto la sanzione formalmente contestata. La sentenza è stata cassata parzialmente e la causa rinviata ad altra sezione della CTR dell'Emilia-Romagna, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 75, oggi art. 109
La deduzione dei costi richiede la prova della loro effettività, inerenza e riferibilità all'attività d'impresa.
Codice civile, art. 2697
L'onere di provare i fatti costitutivi della deducibilità dei costi infragruppo grava sulla società che sostiene di aver ricevuto i servizi.
D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis
Il divieto di abuso o elusione fiscale richiede un utilizzo distorto di strumenti giuridici, privo di valide ragioni economiche diverse dal risparmio fiscale.
Costituzione, art. 53
È richiamato quale fondamento costituzionale del principio per cui non possono essere ottenuti indebiti vantaggi fiscali mediante operazioni abusive.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 110, comma 10
Disciplina gli obblighi e le conseguenze relativi ai costi derivanti da operazioni con imprese localizzate in territori a fiscalità privilegiata.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 8
È richiamato in materia di sanzioni amministrative per violazioni degli obblighi dichiarativi o documentali.
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 302
La Corte conferma l'applicabilità della sanzione per la mancata indicazione separata dei costi relativi a operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata, quando questa è l'unica violazione contestata.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 76, comma 5, oggi art. 110
In materia di transfer pricing occorre verificare il prezzo normale o valore di mercato delle operazioni infragruppo.
Codice di procedura civile, art. 327
Il termine breve di sei mesi per impugnare opera nel processo tributario per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, in virtù del rinvio recettizio previsto dalla disciplina tributaria.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 38
Il rinvio alle norme sulle impugnazioni civili comprende anche la disciplina transitoria relativa ai termini di impugnazione.
R.D. n. 1611/1933, art. 1
La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato spettano all'Avvocatura dello Stato.
Gli avvocati dello Stato agiscono in giudizio in virtù della loro qualità e senza necessità di mandato speciale.
Legge n. 103/1979, art. 19
Consente la sostituzione e la ripartizione interna delle attività tra avvocati e procuratori dello Stato; tali modalità organizzative interne non determinano, di per sé, l'invalidità degli atti processuali.
Massime di principio
- Per dedurre costi infragruppo non bastano accordi di cost sharing, fatture o contratti generici: la società beneficiaria deve documentare quali servizi siano stati effettivamente resi, la loro inerenza e l'utilità concreta o potenziale ottenuta.
- L'Amministrazione finanziaria non può qualificare come abusiva una normale operazione di finanziamento infragruppo soltanto perché produce conseguenze fiscali favorevoli; deve provare l'anomalia dell'operazione e l'indebito vantaggio fiscale, in assenza di valide ragioni economiche.
- Nel giudizio tributario il giudice deve esaminare i fatti decisivi specificamente dedotti dalle parti, come la copertura assicurativa di una perdita o il confronto con il prezzo normale di mercato ai fini del transfer pricing.
- Il giudizio tributario è circoscritto ai rilievi formalmente contenuti nell'avviso di accertamento: l'Ufficio non può introdurre successivamente contestazioni sostanziali diverse, come l'inesistenza dell'operazione, se nell'atto aveva contestato soltanto un obbligo formale.
- La ripartizione interna dei compiti tra avvocati e procuratori dello Stato non rende invalida la notifica quando l'atto è comunque riconducibile all'Avvocatura dello Stato.
- La cassazione con rinvio non determina automaticamente la vittoria definitiva su tutte le riprese: le questioni accolte devono essere nuovamente valutate dal giudice di merito, mentre restano ferme quelle definitivamente respinte o non censurate.
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