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Sentenza

Sentenza n. 1141/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 254/2026, che aveva riconosciuto alla ricorrente euro 2.500,00 sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, oltre accessori e spese

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 254/2026, depositata il 4 febbraio 2026 e passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero ad accreditare euro 2.500,00 sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all’accredito fino all’attribuzione, oltre alle spese del giudizio di cognizione. Nel corso del giudizio di ottemperanza la ricorrente ha confermato l’avvenuto accredito del bonus, dichiarando venuto meno l’interesse alla decisione e chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché cessata la materia del contendere, poiché non era stata fornita prova certa della data del pagamento e la ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il giudice ha richiamato il principio dispositivo: fino a quando la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente può disporre dell’azione e dichiarare che non ha più interesse, mentre il giudice deve prenderne atto dichiarando l’improcedibilità e non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Ha condannato la ricorrente a rifondere al Ministero euro 500,00 per spese e onorari: l’accredito risultava anteriore alla notifica e al deposito del ricorso, avvenuti il 10 giugno 2026, e l’ignoranza dell’avvenuto pagamento non rilevava, poiché la ricorrente avrebbe potuto verificare il proprio borsellino elettronico.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Parte ricorrente agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli artt. 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata

    Le disposizioni disciplinano l’azione di ottemperanza promossa per conseguire l’esecuzione di una pronuncia passata in giudicato.

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

    La sentenza è stata pronunciata nella forma prevista dall’art. 60 c.p.a., dopo avere sentito le parti.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione e può dichiarare che è venuto meno l’interesse alla decisione; in tal caso il giudice prende atto della dichiarazione e dichiara l’improcedibilità, senza poter valutare d’ufficio l’interesse in sostituzione della parte.
  • Quando il pagamento che soddisfa la pretesa azionata risulta anteriore alla notifica e al deposito del ricorso, l’ignoranza del pagamento da parte del ricorrente, evitabile mediante la verifica del proprio strumento elettronico di accredito, non impedisce la condanna alle spese in suo danno.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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