Cassazione Penale, Sentenza n. 33996/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano del 30/11/2023 che aveva confermato la responsabilità penale di Cucumo per reati fallimentari (artt.110 c.p., 216 L.F., 223, 219 L.F.) nella sua qualità di socio accomandatario e amministratore di diritto e poi di fatto della OPELIN S.A.S.. I motivi erano tre: (1) censura della qualificazione di "amministratore di fatto" ritenuta incompatibile con i criteri dell'art.2639 c.c. e della giurisprudenza; (2) violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza con la prospettazione che l'imputato sarebbe stato condannato per una condotta di "distrazione" non contestata; (3) mancata riqualificazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice, rilevando l'assenza di distrazioni rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente ripropositivi di quelli già respinti in appello (doppia conforme) e non avessero la specificità richiesta per la cassazione. Sul merito la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito: vi erano elementi probatori logici e congrui (ruolo effettivo del ricorrente nella gestione, disponibilità della contabilità, dichiarazioni di ex soci, mancata esibizione delle scritture) idonei a fondare la qualifica di amministratore di fatto; l'omissione sistematica dei versamenti erariali e la gestione volta all'"autofinanziamento" integrano operazioni dolose idonee a costituire bancarotta fraudolenta impropria; l'omessa tenuta/ostensione delle scritture giustifica la qualificazione di bancarotta documentale fraudolenta. Conseguenze processuali: ricorso inammissibile, condanna alle spese del procedimento e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art.110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato; richiamata in relazione alla partecipazione del soggetto ai reati fallimentari.
art.216 Legge Fallimentare (L.F.)
Prevede fattispecie di bancarotta; richiamata nel complesso delle imputazioni per condotte dolose rilevanti ai fini del fallimento.
art.223 comma 1 e comma 2 n.2 L.F.
Disposizioni sulla bancarotta fraudolenta (patrimoniale e impropria); la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie relativa ad operazioni dolose (omissione sistematica dei versamenti) con nesso eziologico col dissesto.
art.219 comma 1 e capoverso n.2 L.F.
Norme riferite alla bancarotta documentale; applicate per l'omessa tenuta/ostensione delle scritture contabili con scopo lesivo nei confronti dei creditori.
art.2639 cod. civ.
Definizione di amministratore di fatto: la Corte ha richiamato l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui rilevano la significatività e la continuità di un'attività gestoria, desumibile da indicatori fattuali, non la mera qualifica formale.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto per i limiti di impugnazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dall'atto di impugnazione.
art.616 cod. proc. pen.
Norma che dispone le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e possibile ammenda); applicata per imporre le sanzioni pecuniarie al ricorrente.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Riferita dalla difesa in rapporto a presunte nullità processuali/violazioni; la Corte ne ha escluso la sussistenza rispetto ai motivi dedotti.
Massime di principio
- In presenza di una "doppia conforme" (concordanza tra motivazione di primo e secondo grado) la Corte di Cassazione è molto restrittiva: i motivi meramente ripropositivi dell'appello sono inammissibili.
- La qualifica di "amministratore di fatto" si basa su elementi sintomatici e valutazioni di fatto (es. disponibilità della contabilità, rapporti con organi societari, comportamento operativo) e la loro valutazione rimane sostanzialmente insindacabile in Cassazione se supportata da motivazione logica e congrua.
- L'omessa effettuazione sistematica dei versamenti fiscali/previdenziali, se ricorrente e collegata alla gestione delle risorse societarie, può integrare "operazioni dolose" idonee a determinare bancarotta fraudolenta impropria, anche in assenza di una distrazione materiale immediata di beni.
- La mancata tenuta o l'occlusione delle scritture contabili può giustificare la qualificazione di bancarotta documentale fraudolenta quando emerga lo scopo di ostacolare la ricostruzione degli atti di gestione e di nuocere ai creditori.
- Se la censura in Cassazione non si confronta specificamente con la ratio decidendi della motivazione di merito e si limita a chiedere una diversa lettura delle stesse prove, è destinata a fallire per inammissibilità o infondatezza.
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte può essere condannata alle spese e, ove sussistano profili di colpa nella proposizione, all'ammenda prevista dall'art.616 c.p.p.
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