Cassazione Civile, Ordinanza n. 33967/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria accolta in primo grado. In appello, il giudice regionale ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dalla società di riscossione, ritenendo che vi fosse incertezza sulla identificazione della parte appellante: la sentenza di primo grado risultava resa nei confronti di una società diversa da quella che aveva proposto l'appello, e l'avviso di ricevimento della raccomandata utilizzata per la notifica dell'impugnazione riportava un acronimo riconducibile a uno studio legale associato, anziché l'indicazione della parte o del procuratore, con conseguente impossibilità di riferire con certezza l'atto ai difensori nominati. La ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 182 c.p.c., sostenendo che, ove vi fosse stata effettiva incertezza sull'identità della parte appellante, il giudice avrebbe dovuto invitare alla regolarizzazione; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 164 c.p.c. e dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, affermando che l'eventuale errore di intestazione soggettiva andava valutato alla luce del contenuto complessivo dell'atto, delle procure e dell'indicazione dello stesso acronimo presente nella notifica, da cui la parte appellante era comunque identificabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nel processo tributario, l'inammissibilità dell'appello per incertezza soggettiva è consentita solo quando, all'esito dell'esame del contenuto dell'atto, della sentenza impugnata e degli atti del giudizio, residui un'incertezza assoluta sull'identità dell'appellante. Ha precisato che la verifica non può fondarsi sulle sole modalità di notifica o sull'avviso di ricevimento, ma deve riguardare il contenuto dell'atto notificato nel suo complesso. Inoltre, quando il problema attiene non a un'incertezza assoluta sulla parte ma alla possibile carenza di legitimatio ad causam di un soggetto diverso da quello di primo grado, trova applicazione l'art. 182, comma 1, c.p.c., applicabile al processo tributario in virtù del rinvio alle norme del codice di rito compatibili, con conseguente dovere del giudice di consentire la regolarizzazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 182, comma 1, c.p.c.
È norma non eccezionale, applicabile anche al processo tributario, che impone la regolarizzazione quando vi sia un problema sanabile di legitimatio ad causam o di rappresentanza/processuale.
art. 164 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'eventuale errore nella vocatio in ius o nell'indicazione soggettiva non comporta automaticamente l'inammissibilità se l'atto consente l'identificazione della parte.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53
La norma sull'appello tributario va interpretata restrittivamente, come disposizione eccezionale che comporta inammissibilità solo in caso di mancanza o assoluta incertezza degli elementi essenziali dell'atto.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 4
È richiamato come disciplina analoga del ricorso introduttivo tributario, utile per interpretare in modo restrittivo le ipotesi di inammissibilità per carenze formali.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2
Consente l'integrazione delle norme processuali tributarie con quelle del codice di procedura civile compatibili, rendendo applicabile l'art. 182 c.p.c.
art. 14 preleggi
È evocato a sostegno dell'interpretazione restrittiva delle norme che prevedono decadenze e preclusioni processuali.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per incertezza sull'identità della parte appellante è misura eccezionale e va dichiarata solo quando l'identificazione resti impossibile anche alla luce del contenuto dell'atto, della sentenza impugnata e degli atti del giudizio precedente.
- L'identificazione della parte impugnante non può essere compiuta isolando la sola relata o l'avviso di ricevimento della notifica, ma deve fondarsi sul complessivo contenuto dell'atto notificato e sugli elementi che ne consentano la riferibilità certa.
- Se il problema non riguarda un'incertezza assoluta sulla parte, ma una possibile irregolarità o difetto di legitimatio ad causam sanabile, il giudice deve attivare il meccanismo di regolarizzazione previsto dall'art. 182 c.p.c., applicabile anche al processo tributario.
- Le norme processuali che limitano l'accesso all'impugnazione devono essere interpretate restrittivamente, in coerenza con una lettura costituzionalmente orientata delle decadenze e delle preclusioni.
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