Cassazione Penale, Sentenza n. 03297/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Gela ha dichiarato la nullità del decreto di rinvio a giudizio nei confronti di Davide Ascia (proc. n. 164/2024 r.g.n.r.) per la presunta mancata indicazione degli avvisi relativi alla trattazione dell'udienza predibattimentale; ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero. Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza in Cassazione censurandone l'abnormità e la carenza motivazionale, rilevando inoltre che il decreto dichiarato nullo conteneva gli avvisi richiesti dall'art. 552, comma 1, lett. d), e) ed f), cod. proc. pen., e che la pronuncia del Tribunale avrebbe determinato una stasi procedimentale ingiustificata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale non sia "abnorme": la declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio è, in astratto, consentita e non configura abnormità né strutturale né funzionale in quanto non ha determinato una stasi tale da impedire il prosieguo dell'azione penale (il pubblico ministero può rinnovare l'emissione del decreto). Pur rilevando la carenza motivazionale del provvedimento impugnato e la possibile violazione di legge rispetto all'art. 552, la Corte ha osservato che tale vizio integra una causa di nullità che legittima comunque l'adozione del provvedimento impugnato e non giustifica la cassazione per abnormità.
Norme richiamate
L'art. 552, comma 1, lett. d), e) e f) disciplina gli avvisi da indicare nel decreto di rinvio a giudizio; nel caso esaminato il decreto conteneva tali avvisi e la Corte ha comunque precisato che l'eventuale omissione costituisce motivo di nullità del decreto ma non automaticamente motivo di abnormità impugnabile in Cassazione.
Richiamato nella giurisprudenza citata come esempio di avviso la cui invalidità di notifica può condurre il giudice a dichiarare la nullità di atti con effetti non abnormi; in generale l'invalidità di specifiche notificazioni non implica di per sé abnormità del provvedimento giudiziale.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (criterio sull'abnormità)
limitare (…) l'ipotesi di abnormità strutturale al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale ... L'abnormità funzionale (...) va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo.
Le Sezioni Unite hanno circoscritto il concetto di "abnormità": è ricorribile per cassazione solo il provvedimento giudiziale che esprima un esercizio di potere non consentito o che produca una stasi/incombenza destinata a far compiere al PM atti futuri nulli. La declaratoria di nullità del decreto di citazione, se non comporta tali effetti, non è abnorme.
Massime di principio
- La dichiarazione di nullità del decreto di rinvio a giudizio da parte del giudice del dibattimento non è automaticamente "abnorme" e quindi non sempre è idonea a fondare ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero.
- L'abnormità giudiziale è circoscritta: costituisce motivo di ricorso solo quando il giudice eserciti un potere non attribuitogli (carenza di potere in astratto) o produca una deviazione tale da determinare una stasi procedurale o obbligare il PM a compiere atti futuri che saranno nulli (abnormità funzionale).
- La mancanza o la carenza motivazionale dell'ordinanza del giudice che dichiari la nullità può integrare una violazione ma non basta, da sola, a qualificare il provvedimento come abnorme.
- Se un decreto di citazione risulta viziato per omissione di avvisi prescritti (es. quelli di cui all'art. 552), il vizio integra una causa di nullità che legittima la decisione del giudice; tuttavia tale decisione non impedisce al pubblico ministero di proseguire l'azione penale, ad esempio rinnovando l'emissione del decreto.
- Prima di proporre ricorso per cassazione il pubblico ministero dovrebbe verificare se il provvedimento impugnato rientri nella stretta nozione di abnormità (carenza di potere o stasi/atto futuro nullo); in assenza di questi presupposti è più efficace procedere alla riparazione del vizio (es. nuova emissione del decreto) piuttosto che impugnare per cassazione.
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