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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11796/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La società aveva agito contro l'ente previdenziale per ottenere la restituzione del 90% dei contributi versati per gli anni 1994-1997, sostenendo di avere diritto al beneficio previsto dalla disciplina emergenziale per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali piemontesi del 1994. I giudici di merito avevano però dichiarato inammissibile la domanda perché proposta oltre il termine di decadenza fissato dalla normativa, in particolare il 31.7.2007. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato tre motivi: (1) ha denunciato violazione degli artt. 2033 e 2935 c.c. e della normativa speciale, assumendo che la decadenza non potesse decorrere prima della verifica di compatibilità del beneficio con il diritto dell'Unione europea, avvenuta solo con la decisione della Commissione europea del 14.8.2015; (2) ha sostenuto che la legge n. 205/2017 avrebbe prorogato i termini per esercitare il diritto al rimborso, in favore di tutte le imprese piemontesi colpite dall'alluvione che avessero versato l'intero dovuto, e che l'istanza all'Agenzia delle Entrate fosse solo atto strumentale; (3) ha prospettato profili di contrasto della disciplina nazionale con i principi CEDU, Carta dei diritti fondamentali UE e Costituzione, lamentando che l'applicazione della decadenza compromettesse il diritto di accesso al giudice, la sicurezza dei rapporti giuridici, il diritto di proprietà e il divieto di discriminazione.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ai sensi dell'art. 390 c.p.c., motivata da sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione della lite alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e della decisione della Corte EDU richiamata dalla ricorrente. Di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del giudizio, compensando le spese in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza intervenuto dopo l'instaurazione del processo, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia del ricorrente comporta l'estinzione del giudizio di legittimità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come base della domanda di ripetizione dell'indebito contributivo.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la decorrenza del termine dovesse essere collegata alla possibilità concreta di esercitare il diritto.

  • art. 9, comma 17, L. n. 289/2002

    Parte della disciplina speciale richiamata dalla ricorrente in tema di definizione della posizione contributiva dei soggetti colpiti dall'alluvione.

  • art. 4, comma 90, L. n. 350/2003

    Norma che consente ai soggetti alluvionati di definire la posizione tributaria e contributiva versando il 10% del dovuto e che fonda la pretesa restitutoria.

  • art. 3-quater D.L. n. 300/2006 conv. in L. n. 17/2007

    Nel giudizio di merito è stato interpretato come norma che fissava un termine perentorio al 31.7.2007 per la domanda di restituzione, fonte della decadenza; la ricorrente contestava tale lettura.

  • art. 1, commi 771-774, L. n. 205/2017

    Invocato dalla ricorrente come ius superveniens idoneo a prorogare i termini per il riconoscimento del beneficio restitutorio.

  • art. 108 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al controllo di compatibilità dell'agevolazione con la disciplina sugli aiuti di Stato.

  • art. 6, §1 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente come parametro convenzionale in tema di equo processo, sicurezza giuridica e accesso al giudice.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Richiamato quale tutela del rispetto dei beni, in collegamento con il diniego del rimborso contributivo.

  • art. 14 CEDU

    Invocato dalla ricorrente in combinazione con l'art. 1 del Protocollo n. 1 per dedurre un profilo discriminatorio.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dalla ricorrente come parametro sul diritto a un ricorso effettivo.

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato come parametro sul diritto di proprietà.

  • art. 20 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato come principio di uguaglianza davanti alla legge.

  • art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato come divieto di discriminazione.

  • artt. 3 e 117, comma 1, Cost.

    Richiamati dalla ricorrente per prospettare illegittimità costituzionale della disciplina nazionale applicata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del motivo per violazione di legge.

  • art. 20697/2021, Cass.

    Richiamata solo per escludere il versamento dell'ulteriore contributo unificato; la motivazione indica il principio applicato dalla Corte sul punto.

  • art. 3542/2017, Cass.

    Richiamata insieme ad altre pronunce per l'esclusione dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13636/2015, Cass.

    Richiamata insieme ad altre pronunce per l'esclusione dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 23175/2015, Cass.

    Richiamata insieme ad altre pronunce per l'esclusione dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 19071/2018, Cass.

    Richiamata insieme ad altre pronunce per l'esclusione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio quando il ricorrente dichiari sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione della controversia.
  • Quando la parte rinunciante non consegue una decisione di merito, la Corte può compensare le spese se la controversia è stata incardinata prima del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale sopravvenuto.
  • Un termine di decadenza previsto per l'esercizio di un diritto restitutorio speciale resta, in linea di principio, operante fino a quando non intervenga una diversa disciplina o un diverso assetto interpretativo idoneo a incidere sul regime del beneficio; la questione, però, nel caso concreto non è stata decisa per effetto della rinuncia.
  • La deduzione di incompatibilità della disciplina interna con il diritto dell'Unione, con la CEDU o con la Costituzione richiede comunque una pronuncia sul merito; in presenza di rinuncia al ricorso, la Corte non si pronuncia sui motivi sostanziali.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato quando ricorrano le condizioni richiamate dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenzaGiudicato

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