Sentenza del 16/01/2017 n. 93 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Determinazione sintetica del reddito - Maggior reddito costituito da redditi esenti - Onere della prova in capo al contribuente - Valenza di dichiarazioni sostitutive ed autocertificazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la rideterminazione sintetica del reddito, sostenendo che il maggior reddito presunto fosse costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. A sostegno della propria tesi ha prodotto dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e autocertificazioni.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. Il contribuente, sul quale grava l'onere della prova, deve dimostrare con idonea documentazione l'origine esente o già tassata delle somme utilizzate per sostenere le spese considerate nell'accertamento sintetico. Le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni non sono sufficienti a superare la presunzione di maggior reddito e, nel processo tributario, possono avere al più valore indiziario, non piena efficacia probatoria, anche in ragione del divieto di giuramento e prova testimoniale previsto dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. 600/1973, accertamento sintetico
La rideterminazione sintetica del reddito fonda una presunzione di maggiore capacità contributiva derivante dalle spese sostenute. Il contribuente può vincerla dimostrando documentalmente che le somme provengono da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Art. 7, comma 4, del d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario il divieto di giuramento e di prova testimoniale impedisce di attribuire alle dichiarazioni sostitutive piena efficacia probatoria; tali dichiarazioni possono avere, al massimo, valore indiziario.
Massime di principio
- In caso di accertamento sintetico, l'onere di dimostrare l'origine delle somme utilizzate per sostenere le spese grava sul contribuente.
- La prova deve essere concreta, documentale e coerente con importi, date e modalità di formazione della disponibilità finanziaria; non è sufficiente una mera dichiarazione personale.
- Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le autocertificazioni, nel contenzioso tributario, non sostituiscono la prova documentale e hanno al più valore di indizio.
- Per superare la presunzione di maggior reddito occorre dimostrare specificamente che le disponibilità derivino da redditi esenti, già tassati alla fonte, risparmi pregressi o altre fonti legalmente rilevanti, mediante documenti verificabili.
- La semplice allegazione dell'esistenza di una fonte non imponibile non basta: deve essere provato anche il suo effettivo impiego per finanziare le spese contestate.
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