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Ordinanza

Ordinanza n. 72/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determina del 18 febbraio 2026, di allontanamento dal Comune di Pescara, con divieto di ritorno, per anni 3, dell’avviso orale del 21 febbraio 2026.

Giustizia amministrativa202600183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un primo e sommario esame, il Collegio ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, in considerazione di quanto emerso a carico del ricorrente. Non sono esposti ulteriori profili di valutazione del fumus boni iuris o del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determina di allontanamento dal Comune di Pescara con divieto di ritorno per tre anni e avviso orale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La persona fisica destinataria dei provvedimenti ha proposto ricorso per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della determina del 18 febbraio 2026, con cui era stato disposto il suo allontanamento dal Comune di Pescara e il divieto di ritorno per tre anni, nonché dell'avviso orale del 21 febbraio 2026. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a dare atto della domanda cautelare e degli elementi emersi a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare collegiale.

  • art. 57 c.p.a.

    Richiamato nel procedimento cautelare.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, sulla base di un primo e sommario esame, ritenga non sussistenti i presupposti cautelari alla luce degli elementi emersi a carico del ricorrente.
  • La compensazione delle spese della fase cautelare è ammissibile quando il giudice la dispone espressamente nel provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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