Sentenza del 25/01/2023 n. 2359 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa a otto cartelle (tributi erariali: IVA, ritenute alla fonte, imposte dirette, ILOR, contributo sanitario nazionale; sanzioni; contributi previdenziali IVS) per mancata notifica delle cartelle prodromiche e per prescrizione quinquennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha: 1) accolto il terzo motivo del ricorso del contribuente statuendo che gli interessi sugli importi tributari sono obbligazioni autonome soggette a prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c., n. 4) e ha cassato la sentenza di merito con rinvio per l'applicazione del termine quinquennale agli interessi e per la liquidazione delle spese di legittimità; 2) rigettato gli altri motivi principali del contribuente; 3) accolto il primo motivo del ricorso incidentale (dell'ente impositore/Agente della riscossione) dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione alle cartelle per contributi previdenziali IVS; 4) rigettato il secondo motivo incidentale. La sentenza impugnata è cassata e rinviata alla CTR Veneto in diversa composizione per le determinazioni conseguenti.
Norme richiamate
art. 2948 c.c., n. 4
Gli interessi costituiscono obbligazione autonoma rispetto al capitale e sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale; la Corte applica tale regola anche agli interessi connessi a tributi non periodici.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1 e 2
Definisce la competenza delle Commissioni tributarie: le controversie sugli interessi/accessori sono devolute alle Commissioni solo se riferite ai tributi espressamente indicati; per i contributi previdenziali IVS sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario, quindi il giudice tributario è stato dichiarato carente di giurisdizione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61
Norme processuali tributarie richiamate nei motivi di nullità della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR succinta ma adeguata.
art. 360 c.p.c., comma 1 (numeri vari)
Norma invocata per i motivi in Cassazione (nullità per vizio di motivazione, violazione di legge); la Corte ha esaminato i motivi e rigettato quelli riconducibili a carenza di motivazione, eccetto il profilo sostanziale sugli interessi.
D.Lgs. 18 dicembre 1997 (n. 472), art. 20, comma 3
Stabilisce la prescrizione quinquennale della riscossione delle sanzioni tributarie; la Corte conferma che le sanzioni sono soggette a termine quinquennale distinto dalla prescrizione dei tributi.
D.Lgs. 18 dicembre 1997 (n. 472), art. 24
Collega la fase esecutiva delle sanzioni alle disposizioni sulla riscossione dei tributi; non introduce disciplina diversa sulla prescrizione delle sanzioni.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10
Richiamata nel ricorso del contribuente in tema di contributi previdenziali; la Corte non ha seguito la censura nella parte in cui chiedeva prescrizione diversa per gli accessori previdenziali.
D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17
Richiamato nel motivo di legittimità costituzionale sui compensi di riscossione; la Corte ha ritenuto infondato il motivo poiché la Corte Costituzionale si era già pronunciata (sent. n. 120/2021) dichiarando inammissibile la questione.
Massime di principio
- Gli interessi maturati sugli obblighi tributari, pur nascendo come accessori dell'obbligazione principale, maturano autonomia e sono soggetti a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., n. 4.
- I tributi erariali (capitale) rimangono assoggettati alla disciplina della prescrizione ordinaria della materia tributaria (termine più lungo previsto dalla normativa di riferimento e dalla giurisprudenza consolidata).
- Le sanzioni tributarie sono regolate da una disciplina speciale (D.Lgs. n. 472/1997) e, salvo diversa statuizione legale, la riscossione delle sanzioni si prescrive in cinque anni.
- Per le controversie relative ai contributi previdenziali (IVS) la competenza è del giudice ordinario: il giudice tributario deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione per tali crediti.
- In tema processuale, le censure sulla motivazione in Cassazione sono ammesse solo se sussiste una mancanza essenziale o palese della funzione esplicativa della motivazione; una motivazione succinta può essere comunque ritenuta sufficiente se esaustiva sui punti decisivi.
- In caso di notifica contestata delle cartelle prodromiche, occorre verificare puntualmente la regolarità della notifica; la Corte ha confermato la correttezza delle notifiche nel caso esaminato, ma la prova della regolarità resta onere dell'ente impositore.
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