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Sentenza

Sentenza del 25/01/2023 n. 2359 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa a otto cartelle (tributi erariali: IVA, ritenute alla fonte, imposte dirette, ILOR, contributo sanitario nazionale; sanzioni; contributi previdenziali IVS) per mancata notifica delle cartelle prodromiche e per prescrizione quinquennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha: 1) accolto il terzo motivo del ricorso del contribuente statuendo che gli interessi sugli importi tributari sono obbligazioni autonome soggette a prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c., n. 4) e ha cassato la sentenza di merito con rinvio per l'applicazione del termine quinquennale agli interessi e per la liquidazione delle spese di legittimità; 2) rigettato gli altri motivi principali del contribuente; 3) accolto il primo motivo del ricorso incidentale (dell'ente impositore/Agente della riscossione) dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione alle cartelle per contributi previdenziali IVS; 4) rigettato il secondo motivo incidentale. La sentenza impugnata è cassata e rinviata alla CTR Veneto in diversa composizione per le determinazioni conseguenti.

Norme richiamate

  • art. 2948 c.c., n. 4

    Gli interessi costituiscono obbligazione autonoma rispetto al capitale e sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale; la Corte applica tale regola anche agli interessi connessi a tributi non periodici.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1 e 2

    Definisce la competenza delle Commissioni tributarie: le controversie sugli interessi/accessori sono devolute alle Commissioni solo se riferite ai tributi espressamente indicati; per i contributi previdenziali IVS sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario, quindi il giudice tributario è stato dichiarato carente di giurisdizione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61

    Norme processuali tributarie richiamate nei motivi di nullità della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR succinta ma adeguata.

  • art. 360 c.p.c., comma 1 (numeri vari)

    Norma invocata per i motivi in Cassazione (nullità per vizio di motivazione, violazione di legge); la Corte ha esaminato i motivi e rigettato quelli riconducibili a carenza di motivazione, eccetto il profilo sostanziale sugli interessi.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 (n. 472), art. 20, comma 3

    Stabilisce la prescrizione quinquennale della riscossione delle sanzioni tributarie; la Corte conferma che le sanzioni sono soggette a termine quinquennale distinto dalla prescrizione dei tributi.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 (n. 472), art. 24

    Collega la fase esecutiva delle sanzioni alle disposizioni sulla riscossione dei tributi; non introduce disciplina diversa sulla prescrizione delle sanzioni.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10

    Richiamata nel ricorso del contribuente in tema di contributi previdenziali; la Corte non ha seguito la censura nella parte in cui chiedeva prescrizione diversa per gli accessori previdenziali.

  • D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17

    Richiamato nel motivo di legittimità costituzionale sui compensi di riscossione; la Corte ha ritenuto infondato il motivo poiché la Corte Costituzionale si era già pronunciata (sent. n. 120/2021) dichiarando inammissibile la questione.

Massime di principio

  • Gli interessi maturati sugli obblighi tributari, pur nascendo come accessori dell'obbligazione principale, maturano autonomia e sono soggetti a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., n. 4.
  • I tributi erariali (capitale) rimangono assoggettati alla disciplina della prescrizione ordinaria della materia tributaria (termine più lungo previsto dalla normativa di riferimento e dalla giurisprudenza consolidata).
  • Le sanzioni tributarie sono regolate da una disciplina speciale (D.Lgs. n. 472/1997) e, salvo diversa statuizione legale, la riscossione delle sanzioni si prescrive in cinque anni.
  • Per le controversie relative ai contributi previdenziali (IVS) la competenza è del giudice ordinario: il giudice tributario deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione per tali crediti.
  • In tema processuale, le censure sulla motivazione in Cassazione sono ammesse solo se sussiste una mancanza essenziale o palese della funzione esplicativa della motivazione; una motivazione succinta può essere comunque ritenuta sufficiente se esaustiva sui punti decisivi.
  • In caso di notifica contestata delle cartelle prodromiche, occorre verificare puntualmente la regolarità della notifica; la Corte ha confermato la correttezza delle notifiche nel caso esaminato, ma la prova della regolarità resta onere dell'ente impositore.

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