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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8283/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (con presidio elettronico). Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge con riferimento all'art. 273 cod. proc. pen. sul capo 21 dell'imputazione per carenza della gravità indiziaria, contestando che il Tribunale avesse valutato gli indizi in modo isolato anziché unitariamente; (ii) vizio di motivazione e insufficiente valutazione in relazione all'aggravante del "metodo mafioso" di cui all'art. 416bis, comma 1 cod. pen., sostenendo di essere stato piuttosto soggetto al metodo mafioso (acquirente forzato) e non parte attiva nella gestione delle piazze di spaccio e nella ripartizione dei profitti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente valutato il compendio indiziario (intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, dichiarazioni testimoniali e di collaboratori, perquisizioni, sequestri e arresti) ritenendo sussistenti gravissimi indizi di partecipazione stabile dell'imputato all'associazione camorristica dedita al traffico di stupefacenti (ruoli di deposito, confezionamento e cessione; attività autonoma di cessione rifornendosi dal gruppo e da altri fornitori con consenso del referente). Ha altresì confermato la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, richiamando la natura oggettiva di tale aggravante e il fatto che opera anche quando le azioni intimidatorie siano state materialmente compiute solo da alcuni membri. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che, ai fini delle misure cautelari, è sufficiente la "gravità degli indizi" intesa come compendio di elementi idonei a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza in chiave prognostica; non è richiesto lo stesso grado di precisione e concordanza degli indizi richiesto nel giudizio di merito (art. 192 c.p.p., comma 2).

  • art. 416bis, comma 1 cod. pen.

    L'aggravante del "metodo mafioso" è interpretata come di natura oggettiva: si valuta in base alle modalità realizzative dell'azione criminosa (monopolizzazione piazze, uso di intimidazioni/violenza), e opera nei confronti di tutti i concorrenti anche se le azioni intimidatorie sono state materialmente compiute solo da alcuni.

  • artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norme penali sulla disciplina degli stupefacenti: i reati contestati rientrano nel traffico e commercio di sostanze stupefacenti, parte del compendio indiziario valutato per la misura cautelare.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione del presidio elettronico in caso di arresti domiciliari; citata in relazione alla misura sostitutiva adottata dal Tribunale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede cautelare il giudizio sulla "colpevolezza" è prognostico: è sufficiente la "gravità degli indizi" (compendio indiziario consistente) e non occorre la stessa precisione richiesta nel giudizio di merito.
  • Per la configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è necessaria una formale investitura: conta la sussistenza di un contributo funzionale, stabile e operativo all'attività dell'associazione (es. deposito, confezionamento, rifornimento e cessione continuativa).
  • L'aggravante del metodo mafioso è valutata in termini oggettivi; se emergono modalità di monopolizzazione del mercato e ricorso a intimidazioni/violenza, l'aggravante può operare nei confronti di tutti i partecipanti anche se solo alcuni hanno materialmente commesso atti intimidatori.
  • Nel criticare la motivazione del giudice delle misure è necessario dimostrare che la valutazione complessiva del compendio indiziario sia manifestamente illogica o carente: la semplice differente interpretazione degli stessi elementi non è sufficiente a prevalere in Cassazione.
  • Distinguere sempre, nei fatti, tra lo status di "acquirente forzato" (evento che può attenuare/negare la partecipazione associativa) e la prova di una condotta stabile e autonoma di acquisto/cessione che invece segnala partecipazione all'associazione.

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