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Sentenza

Sentenza n. 542/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento, prot. n. -OMISSIS-, con il quale la Questura di Torino ha rigettato l'istanza del ricorrente volta al rinnovo del proprio permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi a quello impugnato;

Giustizia amministrativa202501933

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, fondato sulla presenza di una segnalazione Schengen inserita dall'Austria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto: a) la violazione degli artt. 2, comma 4, e 7 della l. 241/1990 e dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere, per il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento e per l'omessa comunicazione di avvio; b) la violazione dell'art. 26 del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 27 del regolamento (UE) 2018/1861, sostenendo di possedere i requisiti per il rilascio del titolo e contestando che la segnalazione Schengen potesse vincolare la decisione dello Stato ospitante; c) la violazione degli artt. 5, commi 9 e 19, e 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/1998, per non avere l'amministrazione considerato la pregressa titolarità di protezione umanitaria né valutato il rilascio di un permesso per protezione speciale. Il provvedimento era motivato dalla presenza di un provvedimento di inammissibilità adottato dalle autorità austriache, senza indicazione del titolo della segnalazione Schengen. Nel corso dell'istruttoria disposta dal TAR, la Questura ha confermato soltanto l'esistenza e la durata della segnalazione, senza chiarirne la causale, limitandosi a richiamare la gravità dei fatti e l'espulsione dal territorio austriaco.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha respinto la censura relativa al ritardo procedimentale, affermando che i termini di conclusione sono normalmente ordinatori e che, anche nella materia dell'immigrazione, la loro scadenza non determina né l'illegittimità del provvedimento tardivo né la consumazione del potere amministrativo. Ha respinto anche la censura relativa alla comunicazione di avvio, ritenendo che il procedimento fosse stato avviato da un'istanza di parte; il ricorrente avrebbe potuto ricevere, al più, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, non notificato per la sua irreperibilità in Italia. Ha invece accolto la censura concernente la segnalazione Schengen. Una segnalazione può fondare legittimamente il diniego quando siano verificati la sua esistenza, la riferibilità allo straniero, l'attualità e il titolo dell'iscrizione. Nel caso concreto l'amministrazione non aveva indicato né accertato il titolo della segnalazione, sicché il provvedimento risultava viziato da difetto di istruttoria. Il vizio era stato confermato dalla relazione prodotta in esecuzione dell'istruttoria giudiziale, nella quale la Questura si era limitata a ribadire l'esistenza e il rinnovo della segnalazione, senza individuarne le ragioni. Il TAR ha quindi annullato l'atto, assorbendo le ulteriori censure, e ha imposto alla Questura di riesaminare la posizione in contraddittorio con l'interessato, adottando un provvedimento espresso e congruamente motivato conforme ai rilievi della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 4 e 9, l. 241/1990

    Il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, normalmente ordinatorio, non comporta di per sé l'illegittimità del provvedimento tardivo né la perdita del potere di provvedere.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è necessaria quando il procedimento è avviato su istanza di parte.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nel procedimento avviato su istanza di parte, il privato avrebbe potuto ricevere il preavviso di rigetto; nel caso concreto il TAR ha rilevato che esso non fu notificato per l'irreperibilità dell'interessato in Italia.

  • art. 5, commi 9 e 19, d.lgs. 286/1998

    La violazione del termine relativo al procedimento sul permesso di soggiorno non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto; il comma 19 è stato richiamato nell'ulteriore censura relativa alla protezione speciale, assorbita dopo l'accoglimento.

  • art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998

    La censura sull'obbligo di valutare il rilascio di un permesso per protezione speciale è stata assorbita per il carattere satisfattivo dell'annullamento.

  • art. 26 d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente in relazione al possesso dei requisiti per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo; la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 27 regolamento (UE) 2018/1861

    Il TAR ha precisato che una segnalazione Schengen può fondare il diniego quando contenga gli elementi identificativi del Paese di riferimento e del titolo dell'iscrizione; l'amministrazione deve comunque verificarne esistenza, riferibilità, attualità e titolo.

Massime di principio

  • Il superamento del termine di conclusione di un procedimento amministrativo, salvo che la legge gli attribuisca natura perentoria, non determina di per sé l'illegittimità del provvedimento tardivo né la consumazione del potere amministrativo; tale regola opera anche nei procedimenti relativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
  • Nei procedimenti avviati su istanza di parte non è dovuta la comunicazione di avvio prevista dall'art. 7 l. 241/1990; resta distinta la questione dell'eventuale preavviso di rigetto ex art. 10-bis della medesima legge.
  • Una segnalazione Schengen può giustificare il diniego di un permesso di soggiorno solo dopo che l'amministrazione abbia verificato l'esistenza della segnalazione, la sua riferibilità allo straniero, la sua attualità e il titolo giuridico dell'iscrizione.
  • Il provvedimento di diniego fondato su una segnalazione Schengen è viziato da difetto di istruttoria quando si limiti a richiamare l'esistenza, la durata o il rinnovo della segnalazione senza accertarne e indicarne la causale; in tal caso l'amministrazione deve riesaminare la posizione e adottare un provvedimento espresso e congruamente motivato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaTermini del procedimentoPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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