Ordinanza n. 1904/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio datato 11.12.2025 e notificato a mani il 05.01.2026, dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad, Prot. N. 14730-P e Codice Pratica n. 20250022142 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso l'accertamento del diritto della ricorrente al rilascio del visto di ingresso per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di visto per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e domandando altresì l'accertamento del diritto al rilascio del visto. Nel giudizio cautelare l'Amministrazione ha comunicato di voler integrare l'istruttoria convocando la richiedente per un'intervista consolare, alla luce di quanto rappresentato nel ricorso. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire ulteriori chiarimenti sulle deduzioni della ricorrente e sulle ragioni poste a fondamento del diniego, con specificazione degli argomenti e degli elementi istruttori utilizzati dall'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto, allo stato, l'istanza cautelare e ha disposto incombenti istruttori a carico dell'Amministrazione. In particolare, il Ministero dovrà fornire chiarimenti sulle ragioni del diniego, sugli argomenti posti a suo fondamento e sugli elementi istruttori rilevanti, entro due giorni liberi prima della successiva camera di consiglio. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 aprile 2026. L'ordinanza non definisce il merito della controversia né stabilisce in via definitiva la legittimità del diniego.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Considerato, ulteriormente, necessario ai fini del decidere che l’Amministrazione resistente fornisca chiarimenti in ordine a quanto dedotto in ricorso, dando conto delle ragioni a fondamento del gravato diniego e specificandone gli argomenti e gli elementi istruttori, entro il termine di a due giorni liberi prima della prossima camera di consiglio ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per disporre gli incombenti istruttori e acquisire dall'Amministrazione chiarimenti e documentazione utili alla decisione sull'istanza cautelare.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare, quando l'Amministrazione dichiara di voler integrare l'istruttoria mediante un'intervista consolare e non risultano ancora sufficientemente chiarite le ragioni del diniego, il giudice può disporre ulteriori incombenti istruttori prima di decidere definitivamente sulla sospensione.
- Il giudice amministrativo può rinviare la trattazione dell'istanza cautelare e richiedere all'Amministrazione di esplicitare gli argomenti e gli elementi istruttori posti a fondamento dell'atto impugnato, quando tali elementi siano necessari ai fini della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 187/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 188/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 189/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 190/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 191/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →