Sentenza n. 2421/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo alla chiusura di due tettoie mediante apposizione di una vetrata, con ordine di rimessione in pristino, nonché successivo diniego comunale fondato sul parere negativo della Soprintendenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di condono ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, per opere realizzate in un immobile sito a Lipari e consistenti nella chiusura di due tettoie mediante una vetrata posta su un muretto. Dopo una comunicazione comunale del 2018 relativa all'istruttoria favorevole e alla richiesta di documentazione integrativa, la Soprintendenza ha respinto la domanda nel marzo 2023, ordinando la rimessione in pristino; il Comune ha poi adottato il diniego finale richiamando il parere paesaggistico negativo. Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati dedotti violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, difetto e insufficienza di motivazione, mancata valutazione dell'istruttoria comunale, disparità di trattamento, difetto dei presupposti, contraddittorietà e illogicità manifesta. Il ricorrente ha contestato inoltre la violazione degli artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004, delle norme di attuazione del Piano paesistico delle Isole Eolie e della circolare regionale n. 2 del 30 dicembre 2022, sostenendo che la vetrata fosse facilmente amovibile, costituisse un'opera di minore importanza e fosse quindi sanabile. Ha censurato anche il fatto che la Soprintendenza avesse richiamato genericamente la circolare senza allegarla e che il Comune avesse recepito il parere negativo senza autonoma valutazione degli interessi coinvolti e delle caratteristiche dell'intervento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che il cosiddetto terzo condono sia soggetto a un regime particolarmente rigoroso e che, per gli abusi realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico, la sanatoria sia possibile soltanto in presenza congiunta di quattro condizioni: opere anteriori al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle opere minori di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria senza creazione di nuova volumetria o superficie utile, e parere favorevole dell'autorità paesaggistica. Nel caso concreto, la chiusura delle tettoie con una vetrata è stata qualificata come intervento riconducibile alla tipologia 1 dell'Allegato 1 al d.l. n. 269/2003, comportante nuova volumetria paesaggisticamente intesa; l'opera è stata pertanto ritenuta radicalmente insanabile per legge, indipendentemente dalla sua amovibilità. Il richiamo alla circolare regionale n. 2 del 2022 e agli atti normativi e amministrativi istitutivi del vincolo è stato giudicato sufficiente a integrare la motivazione, purché l'atto richiamato sia identificato e conoscibile mediante accesso. Il diniego comunale è stato qualificato come atto vincolato e consequenziale al parere negativo della Soprintendenza: una volta esaurite presso l'autorità paesaggistica le valutazioni relative alla compatibilità dell'intervento, al Comune non residua un ulteriore potere discrezionale di comparazione degli interessi. Il TAR ha inoltre escluso la necessità di una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale alla repressione dell'abuso e ha negato la configurabilità di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva, non legittimata dal decorso del tempo. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della complessità del quadro normativo e giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Nel terzo condono, le opere realizzate su immobili sottoposti a vincoli ambientali o paesaggistici anteriori alla loro esecuzione, in assenza o difformità dal titolo e non conformi agli strumenti urbanistici, sono insanabili, sia quando il vincolo comporti inedificabilità assoluta sia quando abbia natura relativa.
art. 24 l.r. Sicilia 5 novembre 2004, n. 15
Recepisce nella Regione Siciliana la disciplina del terzo condono edilizio prevista dall'art. 32 del d.l. n. 269/2003.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
L'obbligo di motivazione può essere assolto mediante richiamo a un altro atto, purché quest'ultimo sia identificato e sia garantita all'interessato la possibilità di conoscerlo e ottenerne copia secondo la disciplina dell'accesso.
art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica, nel cui ambito rileva la valutazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
art. 167 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
comma 4, lett. a)-c), e comma 5
È richiamato quale parametro della sanabilità paesaggistica degli interventi e dei presupposti del parere dell'autorità tutoria.
art. 32, comma 43, l. n. 326/2003
È richiamato quale base del procedimento di definizione della domanda di condono in presenza del parere della Soprintendenza.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel regime del terzo condono edilizio, gli abusi realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico anteriore sono sanabili soltanto quando ricorrano congiuntamente: anteriorità dell'opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità dell'intervento alle opere minori di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria senza creazione di nuova volumetria o superficie utile, e parere favorevole dell'autorità paesaggistica.
- La chiusura di tettoie mediante vetrate, anche se le vetrate sono facilmente amovibili, può integrare una nuova volumetria paesaggisticamente rilevante e rientrare tra gli interventi di nuova costruzione o ampliamento esclusi dal terzo condono in area vincolata.
- Il diniego comunale di condono fondato sul parere negativo della Soprintendenza è atto vincolato e consequenziale: una volta esaurita presso l'autorità paesaggistica la valutazione di compatibilità dell'intervento, il Comune non deve svolgere un'ulteriore autonoma ponderazione degli interessi né può discostarsi dal parere negativo.
- L'obbligo di motivazione è assolto mediante motivazione per relationem quando l'atto richiamato sia puntualmente identificato e sia assicurata all'interessato la possibilità di prenderne visione e ottenerne copia; non è indispensabile allegare materialmente l'atto richiamato.
- Per il diniego vincolato di condono e per la repressione di un abuso edilizio non occorre motivare uno specifico interesse pubblico concreto e attuale né comparare tale interesse con quello del privato; il decorso del tempo non determina un affidamento tutelabile alla conservazione dell'opera abusiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 31 ago 2026Sentenza n. 5042/2026 - Napoli, Sezione 8
- Sentenza · 31 ago 2026Sentenza n. 14461/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Sentenza · 31 ago 2026Sentenza n. 14474/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 31 ago 2026Sentenza n. 14477/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 31 ago 2026Sentenza n. 2406/2026 - Catania, Sezione 1
- Sentenza · 31 ago 2026Sentenza n. 2408/2026 - Catania, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →