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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38272/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che, in riforma della sentenza del Tribunale di Fermo che aveva assolto l'imputato "per non aver commesso il fatto" dal reato di minaccia aggravata nei confronti di Roberto Detto, aveva dichiarato la responsabilità ai soli fini civili e disposto il risarcimento del danno. Il ricorrente denunciava vizi della motivazione e carenza della "motivazione rafforzata" richiesta per ribaltare un'assoluzione di primo grado, nonché travisamento delle prove e mancato scrutinio dell'attendibilità dei testi (in particolare della parte offesa e di Brunella Carosi), evidenziando contraddizioni e incongruenze con le immagini video acquisite.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse regolarmente rinnovato l'istruttoria dibattimentale e fornito una motivazione "rafforzata" adeguata a giustificare la riforma dell'assoluzione, spiegando analiticamente le ragioni della diversa valutazione delle prove dichiarative e confrontandosi con le argomentazioni del primo giudice. La Corte ha ritenuto attendibili e coerenti le deposizioni della parte offesa e della teste Carosi, considerate compatibili con le registrazioni video, e ha giudicato le inesattezze di dettaglio irrilevanti rispetto al nucleo della vicenda. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; nulla è liquidato alla parte civile riferito alla fase di cassazione, poiché questa non ha svolto un'attività processuale effettiva e specifica in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen.

    Richiama il vincolo di esposizione sintetica delle ragioni di fatto e di diritto in cassazione; qui è menzionato per delimitare l'ambito di motivazione consentito al ricorrente e per segnalare i limiti formali della prospettazione in cassazione.

  • artt. 610 e 611 cod. proc. pen.

    procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione al carattere "non partecipato" del rito camerale di legittimità; da ciò deriva il principio secondo cui la parte civile ha diritto alle spese della fase di legittimità solo se abbia effettivamente svolto un'attività processuale utile e specifica per contrastare il ricorso.

Massime di principio

  • La riforma in appello di una sentenza di assoluzione richiede una "motivazione rafforzata": il giudice d'appello deve spiegare analiticamente perché la valutazione delle prove è diversa e fornire ragioni persuasive che eliminino il "ragionevole dubbio".
  • Se la riforma si basa su prove dichiarative ritenute decisive, l'appello deve spesso comportare la rinnovazione dell'istruttoria e la nuova assunzione delle dichiarazioni per consentire un sereno riesame della credibilità.
  • Contraddizioni o inesattezze di dettaglio nelle dichiarazioni non sono necessariamente decisive se il nucleo del racconto è coerente e trova riscontro in elementi oggettivi (per es. video); il giudice deve motivare perché ritiene irrilevanti tali discrepanze.
  • Le censure fondate su una semplice diversa valutazione delle stesse prove costituiscono, in cassazione, un dissenso decisionale che difficilmente viene accolto se non sono dimostrabili vizi logico-giuridici evidenti nella motivazione di merito.
  • In sede di cassazione camerale "non partecipata" (artt. 610-611 c.p.p.) la parte civile ha diritto alle spese solo se abbia effettivamente contribuito, con attività specifica, al contrasto del ricorso; altrimenti la liquidazione non è dovuta.
  • Per impugnare con successo l'accertamento della credibilità dei testi occorre dimostrare errori di logica, omissioni rilevanti o incoerenze tali da rendere la valutazione manifestamente illogica o insostenibile.

Testo integrale

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