Sentenza n. 5/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione: - della nota recante prot. -OMISSIS- del 30/09/2024 IV (Uscita), trasmessa dall’Istituto Superiore Statale "-OMISSIS-” di -OMISSIS-, con la quale si è reso noto che “… l’allievo -OMISSIS-, al momento, usufruisce del docente di sostegno per nr. 18 ore settimanali. Si è in attesa dell’assegnazione dell’URS Campania – A.T. di -OMISSIS- - di un ulteriore docente di sostegno per n. 14 ore settimanali avendo richiesto l’integrazione delle ore”; - dell'organico di diritto per l'anno 2025/2026, non cognito, sulla base del quale il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania hanno assegnato all’Istituto Superiore Statale "-OMISSIS-” di -OMISSIS- un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare agli studenti con disabilità iscritti un adeguato sostegno scolastico; -di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi del minore, anche di estremi sconosciuti, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici; e per la declaratoria - del diritto dell’alunno -OMISSIS- (portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992) ad avere un insegnante di sostegno a supporto, ai fini dell’integrazione scolastica, secondo il rapporto 1:1 per l’intero orario di frequenza, secondo le sue esigenze ed in relazione alla gravità del suo handicap; e per la condanna, anche con provvedimento cautelare, dell’Amministrazione scolastica competente ad assegnare, per l’anno scolastico in corso, all’alunno -OMISSIS- la copertura completa delle ore di lezione secondo il rapporto in deroga 1:1, per l’intero orario di frequenza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno e conseguente insufficienza della copertura rispetto all'orario scolastico del minore
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la nota dell'istituto scolastico che comunicava l'assegnazione al minore di 18 ore settimanali di sostegno, nonché l'organico di diritto e gli ulteriori atti presupposti e conseguenti, chiedendo l'accertamento del diritto del figlio, riconosciuto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, a beneficiare di 30 ore settimanali di sostegno, corrispondenti all'intero orario di frequenza e al rapporto 1:1, nonché la condanna dell'amministrazione scolastica all'assegnazione delle ore integrative. Nel corso del giudizio, l'istituto scolastico ha richiesto all'USR Campania l'assegnazione di ulteriori 14 ore di sostegno e, in attuazione della misura cautelare monocratica, ha integrato il sostegno in favore del minore. I ricorrenti hanno pertanto dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., poiché l'amministrazione scolastica si è conformata al decisum cautelare, integrando le ore di sostegno in favore del minore. Il Collegio ha inoltre dichiarato la soccombenza virtuale dell'amministrazione e ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La disposizione è richiamata quale fondamento del riconoscimento della connotazione di gravità dell'handicap del minore.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, determinato dall'integrazione delle ore di sostegno e dalla conseguente soddisfazione della pretesa azionata.
art. 60 c.p.a.
La controversia è definita con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione all'avviso alle parti della possibile improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso avverso l'insufficiente assegnazione di ore di sostegno diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione integra il sostegno richiesto e la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione di merito.
- La conformazione dell'amministrazione al contenuto della misura cautelare, con soddisfazione della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Anche quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso nel merito.
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