Cassazione Penale, Sentenza n. 23964/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente eccepiva violazione degli artt. 175 e 670 c.p.p. per travisamento degli atti e erronea applicazione della legge, in quanto la Corte d'appello non aveva dichiarato la prescrizione del reato, avendo erroneamente qualificato come restituzione in termini una questione concernente la nullità della notifica dell'estratto contumaciale e omesso di valutare l'ordinanza di questa Corte che aveva escluso la restituzione in termini e dichiarato la nullità del titolo esecutivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, essendo il fatto commesso il 13/05/2007 e risultando la nullità della notifica dell'estratto di sentenza contumaciale (preclusiva del passaggio in giudicato e dunque della sospensione dei termini di prescrizione), il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha censurato la Corte d'appello per aver qualificato come restituzione in termini ciò che era un incidente di esecuzione/nullità del titolo e per aver computato erroneamente la sospensione dei termini tra la notificazione della sentenza contumaciale e la notifica dell'ordinanza che concedeva la restituzione.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Norma sostanziale che descrive uno dei reati riconosciuti in continuazione; citata per l'oggetto del procedimento penale, non rilevante direttamente per la decisione sulla prescrizione.
art. 636, comma 2, n. 1 cod. pen. (danneggiamento)
Altro reato oggetto della continuazione valutata dalla Corte d'appello; citato per la determinazione complessiva della pena ma non dirimente sulla prescrizione.
art. 175 cod. pen.
La Corte d'appello aveva invocato questa disposizione per escludere il computo del tempo intercorso ai fini della prescrizione tra la notifica della sentenza contumaciale e la notifica dell'ordinanza di restituzione in termini; la Cassazione ha ritenuto tale applicazione errata quando la notifica dell'estratto contumaciale è nulla e quindi non si è formato un titolo esecutivo.
art. 670 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma collegata alla restituzione in termini; la querela era fondata sul travisamento degli atti consistente nel non aver esaminato correttamente la qualificazione della domanda (restituzione in termini vs. incidente di esecuzione).
art. 671 cod. proc. pen.
La nullità della notifica dell'estratto contumaciale era stata tempestivamente eccepita ai sensi di questa norma e doveva essere esaminata dalla Corte d'appello perché incide sulla formazione del titolo esecutivo e, conseguentemente, sul decorso della prescrizione.
Sez. 2, n. 2329, del 06/12/2023
Precedente giurisprudenziale richiamato dalla Cassazione che distingue le disposizioni sull'incidente di esecuzione (che valutano l'esistenza e la corretta formazione del titolo esecutivo) dalle disposizioni sulla restituzione in termini (che presuppongono la rituale formazione del titolo e la mancata conoscenza da parte dell'interessato).
Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Principio secondo cui, se dedotto un error in procedendo in ricorso per cassazione, la Corte può essere giudice anche del fatto e accedere direttamente agli atti processuali per risolvere la questione fattuale sollevata.
Sez. 2, n. 40791 del 08/10/2024 (Serafini)
Cita un precedente che conferma che la nullità della notifica dell'estratto di sentenza contumaciale impedisce il passaggio in giudicato e la sospensione dei termini prescrizionali; utilizzato per ritenere estinto il reato per prescrizione.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra incidente di esecuzione (che riguarda l'esistenza/correttezza del titolo esecutivo) e istanze di restituzione in termini (che presuppongono la formazione regolare del titolo e la mancata conoscenza da parte dell'imputato).
- Se la notifica dell'estratto contumaciale è nulla, non si forma il titolo esecutivo, non si verifica il passaggio in giudicato e, quindi, non opera la sospensione dei termini di prescrizione: la prescrizione può maturare.
- Un'eccezione di nullità rilevata ai sensi dell'art. 671 c.p.p. deve essere effettivamente esaminata dal giudice dell'appello; la sua omissione può configurare travisamento degli atti rilevante ai fini di cassazione.
- Quando in ricorso per cassazione si deduce un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti (accesso al fascicolo) per decidere anche questioni di fatto connesse.
- La qualificazione processuale dell'istanza (restituzione in termini vs. incidente di esecuzione) è decisiva per il computo dei termini di prescrizione e non può essere decisa in modo formale se la sostanza fattuale dimostra la nullità della notifica.
- Se, a seguito dell'accertamento della nullità delle notifiche e dei conseguenti effetti sul giudicato, risulta estinta la fattispecie per prescrizione, la Cassazione può annullare senza rinvio.
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