Cassazione Penale, Sentenza n. 41899/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP che convalidava il provvedimento del Questore di Catanzaro del 9/03/2023: applicazione del divieto di accesso agli impianti sportivi (Daspo) e dell'obbligo di presentazione presso la Questura di Crotone in occasione di tutte le partite del Crotone, per la durata di 5 anni. Il difensore contestava la mancanza di "fumus" per la misura, sostenendo che l'apertura di una porta antipanico e lo strattonamento di una steward derivavano dalla pressione della folla (tutti muniti di biglietto e controllati), e depositava memoria con due video a supporto. I motivi di impugnazione denunciavano: violazione di legge e omessa/insufficiente motivazione per mancata valutazione della memoria difensiva e degli allegati (filmati); omissione di motivazione sulla pericolosità concreta e attuale del soggetto; omessa motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza (temporalità del provvedimento rispetto al fatto); vizi relativi alla modalità di presentazione al controllo e alla valutazione dell'attività lavorativa impattata. Inoltre il difensore ha poi depositato una memoria con allegati indicando che il TAR Calabria aveva annullato il provvedimento del Questore dopo la visione dei filmati.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto fondati, con esclusione del terzo motivo (relativo alla necessità/urgenza, dichiarato inammissibile per genericità), i rilievi sulla carenza motivazionale. La Corte ha richiamato i criteri per la convalida (necessità/urgenza, pericolosità concreta ed attuale, attribuibilità delle condotte, congruità della durata) e ha censurato il GIP per aver risposto in modo apodittico alla memoria difensiva senza valutare specificamente le deduzioni e senza risultanza degli allegati nel fascicolo (in particolare i filmati). Ha inoltre rilevato l'assenza di motivazione sulla pericolosità concreta nonostante il ricorso deducesse che il precedente Daspo risaliva al 2004. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al GIP del Tribunale di Catanzaro per nuovo esame, in altra persona fisica. Ha sospeso l'efficacia del provvedimento del Questore del 09/03/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
art. 6, comma quinto, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401
Il giudice della convalida deve valutare in concreto la riconducibilità delle condotte alle ipotesi di legge, la loro attribuibilità al soggetto e la pericolosità concreta ed attuale; l'automatismo relativo all'obbligo di presentazione non esime il giudice da una compiuta valutazione dei presupposti.
Decreto-Legge 20 giugno 2014, n. 119, conv. in Legge 17 luglio 2014, n. 146
(modifiche all'art. 6 introdotte dal D.L. n. 119 del 2014, conv. in L. n. 146 del 2014)
Ha introdotto prescrizioni sull'obbligo di presentazione e sulla durata minima del divieto per i recidivi; tuttavia la Corte sottolinea che il modificato assetto non può privare il giudice della convalida del potere di sindacare i presupposti sostanziali della misura, pena la violazione della riserva di giurisdizione.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 13
La libertà personale è tutelata dalla Costituzione; qualsiasi automatismo applicativo che escluda una valutazione giurisdizionale effettiva sui limiti alla libertà personale sarebbe incompatibile con l'art. 13.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. III)
Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010 (Beani); Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018 (Fici); Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016 (Califano); Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008 (Dal Prà); Sez. 3, n. 28067 del 03/11/2016 (Lepoldo); Sez. 3, n. 17411 del 30/03/2023 (Salvador)
La giurisprudenza fissa i requisiti della convalida (necessità/urgenza, pericolosità concreta, attribuibilità delle condotte, congruità della durata) e chiarisce che il giudice della convalida opera un pieno controllo di legittimità e deve motivare adeguatamente, anche valutando le evidenze probatorie depositate (es. filmati); inoltre è onere del ricorrente provare l'esecuzione materialmente avvenuta del provvedimento antecedentemente all'intervento del magistrato se deduce la carenza di urgenza.
Massime di principio
- La convalida di un Daspo da parte del giudice richiede una motivazione concreta su: necessità/urgenza, pericolosità attuale, attribuibilità delle condotte e congruità della durata; non si tratta di un semplice controllo formale.
- Il giudice della convalida deve valutare e motivare anche sulle evidenze difensive depositate (inclusi filmati): l'assenza di tali allegati nel fascicolo o la mancata loro valutazione può determinare l'annullamento per vizio di motivazione.
- Anche se la norma prevede automatismi per i recidivi (obbligo di presentazione, durata minima), il giudice non può sottrarsi a un esame sostanziale della pericolosità concreta e attuale del soggetto.
- Il motivo relativo alla necessità/urgenza è suscettibile di inammissibilità se genericamente dedotto: il ricorrente deve provare l'esecuzione materiale del provvedimento prima dell'intervento del magistrato per contestare l'urgenza.
- In presenza di vizi di motivazione il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio per nuovo esame (talvolta con indicazione di altro giudice), e la Corte può disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, anche parziale.
- In contestazioni legate a comportamenti in occasione di eventi sportivi, la documentazione video può essere decisiva: curare la raccolta e il deposito tempestivo degli elementi probatori è essenziale per la difesa.
- Questioni riguardanti l'incidenza della misura sull'attività lavorativa e sulla modalità di presentazione devono essere espressamente valutate e motivate per evitare apoditticità nella decisione.
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