Sentenza n. 291/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 520/2024 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro (R.G. n. 313/2024), pubblicata in data 18.09.2024, notificata il 09.10.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro dell'importo di euro 10.870,53.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che ha condannato il Ministero al pagamento di euro 10.870,53 per abusiva reiterazione di contratti di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con pagamento del capitale di euro 10.870,53 e degli interessi legali. Non sono state richieste le spese liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare l'inadempimento. Il TAR ha verificato i presupposti processuali dell'ottemperanza: la sentenza era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022, era stata notificata via PEC al Ministero il 9 ottobre 2024 e, alla data del ricorso, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Risultava inoltre pacifica l'omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile, pagando alla ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per l'esecuzione sostitutiva. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, considerata la serialità delle inottemperanze ministeriali relative a condanne per abusiva reiterazione di contratti a termine.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile.
art. 475 c.p.c.
Consente l'attestazione di conformità della sentenza all'originale; il TAR la considera idonea ai fini dell'azione di ottemperanza, alla luce della riforma introdotta dal d.lgs. 149/2022.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. e, unitamente all'art. 35, comma 8, ha eliminato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva, rendendo sufficiente il titolo attestato conforme all'originale secondo il regime applicabile.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione; il TAR ne afferma l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
D.M. 55/2014
È richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato di condanna di una pubblica amministrazione, una volta verificata l'autenticità e la conformità del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Ai fini dell'ottemperanza di una sentenza civile, non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva per i titoli soggetti al regime successivo alle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022; è sufficiente l'attestazione di conformità all'originale secondo l'art. 475 c.p.c.
- In presenza di un giudicato non eseguito e di inerzia non contestata dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inadempienza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico e l'attività commissariale è connessa ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso è compreso nella retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza, salvo diversa previsione.
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