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Circolare

Circolare numero 136 del 1-7-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per gli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria assunti da pubbliche amministrazioni, non si applica l'art. 4, comma 2, della legge n. 274/1991 sull'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza. Rimane invece fermo quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 92/1979, con conseguente contribuzione da versare secondo le regole dei lavoratori agricoli dipendenti. Viene inoltre precisato che l'ambito di applicazione della norma si estende a tutti gli "addetti", non solo al personale operaio, e che le sedi devono attribuire alle amministrazioni interessate una posizione nel settore agricoltura per il versamento contributivo.

Esclusione dall'iscrizione INPDAP per gli addetti ai lavori di forestazione e assimilati assunti da pubbliche amministrazioni

Esclusione dall'iscrizione INPDAP per gli addetti ai lavori di forestazione e assimilati

La circolare interviene per chiarire il regime previdenziale applicabile agli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni. Il documento precisa il rapporto tra la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 14, del decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 1996 e la previgente normativa in materia di iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

Esclusione dell'applicazione dell'art. 4, comma 2, della legge n. 274/1991

Viene ribadito che, per il personale indicato, non si applica l'art. 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, disposizione che aveva previsto l'estensione dell'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza ai dipendenti pubblici assunti a qualunque titolo, anche se impiegati in servizi di carattere eccezionale o straordinario, con contratto a tempo determinato, in supplenza o per attività non istituzionali.

Il testo chiarisce che tale esclusione vale fin dall'entrata in vigore della legge n. 274/1991, poiché la norma in esame, già introdotta nel decreto legge 14 giugno 1995, n. 232, poi decaduto e reiterato, sancisce che la medesima disciplina "non trova altresi' applicazione" nei confronti del personale in questione.

Regime contributivo applicabile

Resta invece confermato quanto previsto dall'art. 6, comma primo, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92. Pertanto, per gli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria assunti da pubbliche amministrazioni, la contribuzione deve essere versata senza soluzione di continuità secondo le norme previste per i lavoratori agricoli dipendenti.

Ambito soggettivo della disciplina

La circolare evidenzia un ulteriore elemento interpretativo: la disposizione amplia l'ambito di applicazione dell'art. 6 della legge n. 92/1979, originariamente riferito al solo personale operaio, anche agli "addetti". Ne deriva che il regime richiamato si applica non solo agli operai, ma anche ai dipendenti con qualifiche diverse, purché impiegati nei lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria presso amministrazioni pubbliche.

Adempimenti delle sedi

Sul piano operativo, le sedi sono tenute ad attribuire alle amministrazioni pubbliche rientranti nella disciplina una posizione nel settore agricoltura, così da consentire il corretto versamento della contribuzione dovuta per il personale interessato.

Punti principali

Esclusione dall'art. 4, comma 2, legge n. 274/1991

Per i lavoratori addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni non trova applicazione la disposizione che estende l'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza ai dipendenti assunti a qualunque titolo. L'esclusione opera sin dall'entrata in vigore della legge n. 274/1991.

Persistenza dell'art. 6, legge n. 92/1979

Resta fermo, per il personale in questione, quanto previsto dall'art. 6, comma primo, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92. Ne consegue che la contribuzione deve continuare ad essere corrisposta, senza soluzione di continuità, secondo le norme previste per i lavoratori agricoli dipendenti.

Estensione soggettiva agli "addetti"

La norma estende l'applicazione dell'art. 6 della legge n. 92/1979 non più soltanto al personale operaio, ma a tutti gli "addetti" ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni, quindi anche ai dipendenti con qualifiche diverse.

Indicazioni operative per le sedi

Le sedi devono attribuire alle amministrazioni pubbliche interessate una posizione nel settore agricoltura ai fini del versamento della contribuzione relativa al personale rientrante nella disciplina descritta.

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