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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25574/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, così come novellato dall'art. 14 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, per presunto eccesso di delega rispetto alla legge di delegazione europea (legge n. 117/2019, art. 6 e art. 76 Cost.). Il ricorrente lamenta che la novella abbia eliminato il motivo obbligatorio di rifiuto della consegna quando il provvedimento cautelare su cui si basa il mandato di arresto europeo sia privo di motivazione; inoltre evidenzia che nel fascicolo non è confluito il provvedimento cautelare estero, rendendo impossibile verificare la motivazione del titolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale: la modifica normativa è coerente con la decisione-quadro 2002/584/GAI e con la ratio della legge delega (che peraltro prevedeva espressamente la possibilità di modificare l'art. 18). La Corte ha inoltre osservato che, secondo la giurisprudenza (Sezioni Unite, Ramoci), non è richiesto il formato motivazionale tipico della tradizione italiana per i provvedimenti cautelari esteri; il sistema EU si fonda su presunzione di rispetto dei diritti e su mutuo riconoscimento. Infine, anche qualora la questione fosse stata accolta, la fattispecie non sarebbe applicabile nel caso concreto perché il provvedimento cautelare estero non è confluito nel fascicolo (e la legge 69/2005 non prevede la sua acquisizione obbligatoria). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma per la Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 76

    Parametro invocato dal ricorrente per censurare l'eccesso di delega; la Corte ha ritenuto infondata la pretesa di violazione dell'art. 76, perché la disciplina attuativa è risultata conforme alla legge di delegazione e ai limiti fissati dalla stessa.

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18

    «Art. 18. (Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna). - 1. La Corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi: (...) q) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione; (...)»

    La norma è oggetto della questione: la versione previgente includeva la mancanza di motivazione del provvedimento cautelare tra i motivi di rifiuto obbligatorio; la novella (d.lgs. n. 10/2021) ha ridefinito i casi di rifiuto obbligatorio e ha eliminato tale specifica previsione, decisione che la Corte ha ritenuto compatibile con la legge di delegazione e con il diritto UE.

  • Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10, art. 14

    Atto di recepimento/attuazione che ha novellato l'art. 18 della legge n. 69/2005; la Corte ha ritenuto che la modifica sia conforme alla delega e alla decisione-quadro UE, dunque non eccedente rispetto ai limiti fissati dalla legge di delegazione.

  • Legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n. 117, art. 6

    «Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente: ..."»

    La legge delega indicava criteri e principi direttivi e prevedeva espressamente la possibilità di intervenire sull'art. 18 e 18-bis; la Corte ne trae la conclusione che la novella normativa rientra nell'ambito della delega e non costituisce eccesso.

  • Decisione-quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002

    Quadro europeo sul mandato di arresto europeo che privilegia il mutuo riconoscimento e una procedura semplificata; la Corte ha richiamato la decisione-quadro per affermare che non è richiesta la stessa forma di motivazione prevista dalla tradizione italiana e per sottolineare la presunzione di rispetto dei diritti fondamentali tra Stati membri.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 4614 del 30/01/2007 (Ramoci)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che il requisito della motivazione del provvedimento cautelare ai fini del MAE non può essere parametrato ai canoni italiani; sufficiente che l'autorità emittente abbia dato conto del provvedimento e che dal mandato o dagli allegati emergano elementi fattuali significativi.

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 6

    Norma che disciplina il contenuto del MAE e gli allegati: la Corte ha osservato che l'acquisizione del provvedimento cautelare estero non è prevista come obbligatoria nel fascicolo di consegna, per cui la sua assenza non può automaticamente determinare l'inapplicabilità della consegna.

Massime di principio

  • Una censura di illegittimità costituzionale relativa a presunto eccesso di delega è ammissibile in cassazione solo se rilevante e potenzialmente idonea a produrre un effetto favorevole (annullamento) per il ricorrente.
  • Le modifiche legislative adottate in attuazione di una legge di delegazione vanno valutate alla luce della lettura complessiva della legge delegante: se la delega prevede espressamente possibilità di intervento su una determinata disciplina, la presunzione è che l'attuazione rientri nei limiti delegati.
  • Nel campo del mandato di arresto europeo il diritto dell'UE privilegia il mutuo riconoscimento e una procedura semplificata; pertanto non sempre è richiesto il livello di motivazione formale proprio della tradizione giuridica italiana per i provvedimenti cautelari esteri.
  • L'assenza nel fascicolo del provvedimento cautelare estero non necessariamente invalida la procedura di consegna se la normativa nazionale non ne prevede l'acquisizione obbligatoria; va verificato se le informazioni trasmesse dall'autorità richiedente siano sufficienti a fondare il mandato.
  • Per contestare con successo la mancanza di motivazione di un titolo estero è necessario dimostrare che l'informativa o gli elementi allegati al MAE siano manifestamente insufficienti a far emergere un compendio indiziario "seriamente evocativo" della commissione del reato.
  • In cassazione il sindacato sui provvedimenti in materia di MAE è limitato: dopo talune modifiche normative la possibilità di impugnazione per motivi di merito è stata ristretta, e il ricorso può essere esaminato solo nei limiti previsti dall'ordinamento (art. 606 c.p.p. e relative esclusioni).

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