Ordinanza n. 242/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sez. V, del 23 aprile 2026, n. 242, resa nel giudizio RG 732/2026 promosso da Zefiro Net S.r.l.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. V, n. 242 del 23 aprile 2026, di rigetto della domanda cautelare proposta contro il diniego paesaggistico del 5 febbraio 2025 relativo all’installazione di una stazione radio base 5G
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La Soprintendenza aveva negato a Zefiro Net S.r.l. e Cellnex Italia S.p.A. il nulla osta paesaggistico per una stazione radio base composta da un palo alto complessivamente 24 metri con antenne, richiamando il divieto di realizzare antenne per telecomunicazioni previsto dall’art. 41, Paesaggio Locale 21, paragrafo 21d, delle Norme di attuazione del Piano paesaggistico della provincia di Agrigento, nonché il rischio di un effetto selva derivante dal cumulo con altra infrastruttura analoga e con tralicci della rete elettrica. La società ha dedotto: l’erronea interpretazione del paragrafo 21d, che consentirebbe le stazioni radio base a servizio delle aziende; il difetto di motivazione e di istruttoria, per l’omessa concreta descrizione dei valori paesaggistici incisi, delle caratteristiche dell’opera e dell’alterazione prodotta; l’insussistenza dell’effetto selva e, anzi, l’idoneità dell’area tecnologica a ospitare l’impianto; l’omesso bilanciamento proporzionato tra interesse paesaggistico e interesse alla realizzazione dell’infrastruttura, alla luce della direttiva 2014/61/UE e del d.lgs. 259/2003; l’omessa formulazione di misure mitigative, in violazione del principio di leale collaborazione e del dissenso costruttivo; l’irragionevolezza e sproporzione del paragrafo 21d ove interpretato come divieto generalizzato di qualsiasi antenna di telecomunicazioni. Il TAR aveva respinto la cautelare ritenendo prevalente, allo stato, la valutazione paesaggistica concreta dell’effetto cumulativo e rilevando che la società non aveva proposto specifiche modifiche progettuali o misure mitigative. In appello cautelare la società ha chiesto la riforma dell’ordinanza.
La decisione
Il CGARS ha accolto l’appello cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo sussistenti ragionevoli probabilità di accoglimento del ricorso, poiché le questioni giuridiche dedotte erano già state esaminate dal CGARS nella sentenza n. 850/2025. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, considerando che la copertura del territorio nazionale con segnale 5G entro i termini previsti costituisce un obiettivo primario dell’appellante e un interesse pubblico prioritario dello Stato, non riducibile a un interesse meramente economico. L’accoglimento non ha comportato la sospensione dell’atto impugnato né altra misura direttamente satisfattiva, ma è stato disposto esclusivamente per ottenere la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito davanti al TAR. Le spese del doppio grado della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al giudice amministrativo.
art. 55, comma 10, c.p.a.
ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito
Consente di accogliere la domanda cautelare disponendo la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza accordare una misura cautelare tipica direttamente incidente sull’efficacia dell’atto.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
È richiamato dal TAR in relazione alla reciprocità del principio di collaborazione tra amministrazione e privato.
art. 44 d.lgs. 259/2003
È richiamato dalla ricorrente quale fondamento dell’obbligo di considerare soluzioni mitigative nell’esame paesaggistico delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
art. 146 d.lgs. 42/2004
È richiamato dalla ricorrente in relazione all’autorizzazione paesaggistica e al dovere dell’autorità tutoria di esprimere, se necessario, un dissenso costruttivo.
art. 41, Paesaggio Locale 21, paragrafo 21d, Norme di attuazione del Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento
Prevede, secondo il provvedimento, tra gli interventi vietati la realizzazione di antenne per telecomunicazioni; la corretta portata applicativa della disposizione costituisce una questione centrale del giudizio di merito.
d.lgs. 259/2003
Rileva per il procedimento autorizzatorio unico relativo alle infrastrutture di comunicazione elettronica e per la ponderazione degli interessi connessi alla loro realizzazione.
direttiva 2014/61/UE
È richiamata dalla ricorrente a sostegno dell’esigenza di una decisione proporzionata e coordinata in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, la ragionevole probabilità di accoglimento può essere desunta anche dalla conformità della controversia a questioni di diritto già esaminate e risolte dal giudice d’appello in una precedente pronuncia, purché il richiamo sia pertinente alla fattispecie.
- La copertura del territorio con la rete 5G, quando collegata agli obiettivi temporali previsti per lo sviluppo della rete nazionale, integra un interesse pubblico prioritario e non un interesse meramente economico dell’operatore; tale elemento può concorrere a fondare il periculum in mora.
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice può accogliere l’istanza cautelare limitandosi a ordinare la sollecita fissazione dell’udienza di merito, quando le esigenze difensive possono essere adeguatamente tutelate mediante la rapida definizione del giudizio, senza sospendere direttamente l’atto impugnato.
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