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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06429/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata rivalutazione nel merito della responsabilità o della qualificazione giuridica, perché il motivo è stato ritenuto meramente riproduttivo e non specificamente critico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo un unico motivo, qualificato come vizio motivazionale, relativo al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione di cui all'art. 648, comma 2, c.p. La censura mirava a sostenere che dovesse applicarsi la fattispecie di minore gravità, ma la Corte rileva che il motivo si limita a riproporre doglianze già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. In particolare, viene richiamato il passaggio della sentenza di appello secondo cui la ricezione di documenti di identità di provenienza furtiva era comunque funzionale alla commissione di ulteriori reati, previa contraffazione degli stessi, circostanza incompatibile con il riconoscimento dell'ipotesi lieve.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    L'ipotesi lieve di ricettazione non è riconoscibile quando la ricezione di documenti di identità di provenienza furtiva è funzionale alla commissione di ulteriori reati, previa contraffazione degli stessi, poiché tale finalità esclude la minore offensività della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove ritenuto, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • Il vizio motivazionale non può essere dedotto in modo meramente assertivo o reiterativo: il ricorrente deve indicare puntualmente le ragioni per cui la motivazione della decisione impugnata sarebbe illogica, contraddittoria o giuridicamente erronea.
  • L'ipotesi attenuata della ricettazione non è applicabile quando la cosa proveniente da reato è acquisita per agevolare ulteriori condotte illecite, perché tale contesto denota una maggiore pregnanza offensiva della condotta e impedisce di qualificare il fatto come di lieve entità.
  • La ricezione di documenti di identità furtivi, se destinata a essere seguita da contraffazione e uso per altri reati, può integrare una condotta incompatibile con il riconoscimento della fattispecie lieve di ricettazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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