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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10208/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello chiedendone l'annullamento contestando la sussistenza dell'"aggravante" riferita alla esposizione alla pubblica fede (richiamata come comma secondo n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7) e deducendo un travisamento della prova: secondo la difesa la persona offesa era presente e avrebbe potuto intervenire, escludendo così la minorata possibilità di difesa che giustifica la rilevanza penale di tale fattispecie.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che, dopo la modifica normativa del d.lgs. 15/01/2016 n.7, la "esposizione alla pubblica fede" è divenuta elemento costitutivo del reato di danneggiamento (art. 635) e non una circostanza aggravante; di conseguenza il motivo proposto era formulato in termini non consentiti. Sotto il profilo probatorio la Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui la persona offesa non aveva assistito alla condotta sin dall'inizio e non poteva intervenire, dunque permaneva una minorata possibilità di difesa. La Corte ha inoltre osservato che, sebbene vi sia stata un'errata qualificazione da parte del primo giudice (con comparazione delle aggravanti con le attenuanti), tale violazione non è stata dedotta nel ricorso; la pena applicata (quattro mesi di reclusione, prima della riduzione per il rito abbreviato, e risarcimento al parte civile) non è risultata illegale nei termini richiesti per un intervento d'ufficio. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen., n. 7

    Riferimento alle "cose esposte alla pubblica fede" quale categoria di beni contemplata dalla norma; la giurisprudenza considera il riferimento per l'individuazione della tutela rilevante ai fini del reato di danneggiamento

  • art. 635 cod. pen.

    secondo comma (previgente) e nuova formulazione dopo d.lgs. 15/01/2016 n.7

    Dopo la riforma del 2016 le circostanze prima considerate aggravanti (tra cui l'esposizione alla pubblica fede) sono divenute elementi costitutivi del reato; pertanto non è corretto qualificare tali circostanze come aggravanti nella imputazione

  • decreto legislativo 15/01/2016 n.7

    Ha riformulato l'art. 635 cod. pen., trasformando alcune circostanze aggravanti in elementi costitutivi del reato di danneggiamento

  • artt. 62-bis e 65, primo comma, n. 1, cod. pen.

    Norme relative al riconoscimento delle attenuanti generiche e al criterio di determinazione della pena; la Corte osserva che l'omessa diminuzione della pena per non aver riconosciuto le attenuanti avrebbe dovuto essere oggetto di specifico motivo di ricorso

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176

    Predisposizione della trattazione scritta del procedimento quando non richiesta la discussione orale nei termini previsti; richiamato in relazione al procedimento di trattazione in Cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità dell'impugnazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma per la cassa delle ammende

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. 15/01/2016 n.7 la "esposizione alla pubblica fede" va valutata come elemento costitutivo del reato di danneggiamento (art. 635) e non più come semplice circostanza aggravante: gli atti di imputazione e i motivi di ricorso devono essere formulati coerentemente.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito probatorio salvo che la valutazione del giudice di merito sia manifestamente illogica o contraddittoria: i fatti e la loro valutazione rimangono principalmente materia del giudice di merito.
  • La qualificazione giuridica (elemento vs. aggravante) incide sui profili di determinazione della pena; se dall'errata qualificazione deriva una possibile diminuzione della pena, tale questione deve essere dedotta nel ricorso per essere esaminata.
  • La nozione di "pena illegale" che legittima l'intervento d'ufficio della Cassazione è limitata ai casi in cui la pena applicata eccede i limiti edittali o sia diversa per genere/specie da quella prevista dalla legge; errori di applicazione dei criteri di determinazione della pena, senza eccedenza dei limiti, non configurano di per sé pena illegale.
  • Quando si contesta la sussistenza dell'esposizione alla pubblica fede è rilevante dimostrare che la cosa era fuori dalla sfera di diretta vigilanza e che il proprietario non aveva mezzi materiali idonei ad impedirne il danno; la mera percezione visiva a distanza può non escludere l'esposizione se non consentiva un intervento effettivo.
  • Per evitare l'inammissibilità, il difensore deve formulare i motivi di ricorso in termini giuridicamente consentiti e, se del caso, includere alternativi profili di doglianza (es. errore di diritto sulla qualificazione normativa e, separatamente, violazioni nella determinazione della pena).

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