Sentenza n. 1572/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio della nomina e dell’approvazione quale guardia particolare giurata zoofila
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio del 4 aprile 2024, deducendo la nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990 per asserita mancanza di un elemento essenziale, in quanto l’atto avrebbe richiamato genericamente l’art. 138 r.d. 773/1931 senza indicare la categoria soggettiva cui il ricorrente sarebbe stato ricondotto. Ha inoltre denunciato il difetto di motivazione e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, sostenendo l’insufficienza delle ragioni poste a fondamento del diniego. È stato altresì chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal provvedimento. Il ricorrente ha richiamato, in senso favorevole, una sentenza di assoluzione relativa a una vicenda concernente l’emissione di assegni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha premesso che lo svolgimento delle funzioni di guardia particolare giurata è subordinato all’autorizzazione prefettizia e che, ai sensi dell’art. 138 r.d. 773/1931, è richiesto il requisito della buona condotta, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della previsione della condotta “ottima”. La valutazione prefettizia è stata qualificata come ampiamente discrezionale, in ragione del carattere fiduciario delle funzioni, del rilievo pubblicistico della qualifica e della possibilità di portare armi; non è quindi necessario l’accertamento di una vera e propria pericolosità sociale o di un reato, essendo sufficienti circostanze anche solo indiziarie idonee a porre in dubbio l’affidabilità dell’aspirante. Nel caso concreto, la nota informativa della Questura, richiamata per relationem nel provvedimento, è stata ritenuta idonea a integrare la motivazione senza necessità di trascrizione integrale. La prognosi di inaffidabilità è stata giudicata ragionevole e coerente, poiché il ricorrente era stato identificato più volte, tra il 2013 e il 2021, in compagnia di soggetti controindicati per gravi reati, tra cui associazione a delinquere, ricettazione, traffico illecito di rifiuti, truffa aggravata, rapina aggravata e sequestro di persona. Tali elementi potevano rilevare ai fini della buona condotta anche se non costituenti reato a carico del ricorrente. La sentenza di assoluzione relativa all’emissione di assegni non è stata ritenuta decisiva in senso contrario. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, poiché il mancato accertamento dell’illegittimità dell’atto escludeva un presupposto necessario della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 138 r.d. 773/1931
persona di ottima condotta ... morale
La nomina a guardia particolare giurata e lo svolgimento delle relative funzioni sono subordinati all’autorizzazione prefettizia e al possesso del requisito della buona condotta; la valutazione dell’affidabilità dell’aspirante è ampiamente discrezionale e può fondarsi anche su elementi indiziari e su condotte non penalmente rilevanti.
art. 11 r.d. 773/1931
Il requisito della buona condotta può essere valutato considerando anche fatti non costituenti reato, quando siano idonei a incidere sull’affidabilità richiesta per il rilascio del titolo di polizia.
art. 21-septies l. 241/1990
Il mero richiamo generico alla disposizione normativa applicata, in presenza di una motivazione comunque integrabile mediante il riferimento a una nota informativa, non determina la nullità del provvedimento per mancanza di un elemento essenziale.
art. 2043 c.c.
Il mancato accertamento dell’illegittimità del provvedimento esclude uno dei presupposti necessari per configurare la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione.
art. 138, ultimo comma, r.d. 773/1931
La guardia particolare giurata riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, elemento che concorre a giustificare la particolare attenzione nella verifica della sua affidabilità.
art. 33, comma 1, lett. d), l. 1 marzo 2002, n. 39
La disposizione è richiamata quale fonte dell’attribuzione alla guardia particolare giurata della qualifica di incaricato di pubblico servizio.
art. 21-septies l. 241/1990
La censura di nullità è stata respinta perché il provvedimento non risultava privo di un elemento essenziale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il rilascio della qualifica di guardia particolare giurata costituisce esercizio di un potere prefettizio ampiamente discrezionale, diretto a verificare la buona condotta e l’affidabilità dell’aspirante in relazione al carattere fiduciario delle funzioni, al loro rilievo pubblicistico e alla possibilità di portare armi.
- Il diniego della nomina a guardia particolare giurata non richiede l’accertamento di una specifica pericolosità sociale, di un abuso oggettivamente verificato o della commissione di un reato da parte dell’interessato; possono essere sufficienti elementi indiziari e circostanze anche non penalmente rilevanti che rendano ragionevolmente dubbia la sua affidabilità.
- Nell’esercizio della discrezionalità in materia di autorizzazioni di polizia, l’amministrazione può fondare il giudizio di inaffidabilità sulla frequentazione o sulla presenza dell’aspirante in contesti connotati da soggetti controindicati, purché la prognosi risulti ragionevole e coerente con gli elementi istruttori acquisiti.
- Il richiamo per relationem a una nota informativa dell’autorità di pubblica sicurezza può integrare validamente la motivazione del diniego, senza necessità di trascriverne integralmente il contenuto, quando la nota consenta di individuare le circostanze poste a fondamento della valutazione amministrativa.
- L’assoluzione dell’interessato per una specifica vicenda non impedisce, di per sé, che l’amministrazione valuti autonomamente altri elementi e comportamenti ai fini del requisito della buona condotta richiesto per il rilascio di un titolo di polizia.
- La domanda di risarcimento del danno da attività amministrativa non può essere accolta in mancanza dell’accertamento dell’illegittimità del provvedimento, quale presupposto necessario della responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2043 c.c.
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