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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50666/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per due episodi di estorsione aggravata dall'appartenenza ad associazione di tipo mafioso e per un episodio di violenza privata analogamente aggravato. Il ricorrente deduce: carenza di prova dell'appartenenza ad una cosca mafiosa; errata ricostruzione fattuale del rapporto lavorativo e dei fatti contestati; inesistenza di minacce e dell'effetto intimidatorio sullo stesso o sulla persona offesa; errata applicazione delle aggravanti (art.416 bis e art.61 n.2 c.p.); l'azione contestata sarebbe stata episodica, non riconducibile al "metodo mafioso"; infine viene contestata la mancanza di concretezza delle esigenze cautelari e la contraddittorietà della motivazione

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che i motivi proposti siano, in gran parte, critiche di merito non consentite in sede di legittimità o deduzioni processuali concettualmente errate. In particolare: i primi tre motivi (attinenti alla ricostruzione degli indizi e alla sussistenza delle minacce) sono valutati come una mera rivalutazione del fatto e degli indizi, non proponendo un vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) c.p.p.; il Tribunale del riesame aveva motivatamente ritenuto sussistenti indizi in relazione alla condotta unitaria e alla rilevanza delle intercettazioni (richiami al ricorso a "metodi di convincimento" e alla vicinanza del coindagato al vertice del clan). Anche il motivo relativo alle esigenze cautelari è ritenuto aspecifico e inconducente, non confrontandosi concretamente con le argomentazioni adottate dal giudice di merito (doppia presunzione cautelare ex artt.275, comma 3 e 51, comma 3-bis c.p.p.). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; è disposta la trasmissione del provvedimento alla direzione dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La circostanza di appartenenza ad organizzazione mafiosa è ritenuta valutabile anche sulla base di elementi indiziari e del contesto (vicinanza e ruoli dei coindagati, modalità delle condotte) e giustifica l'applicazione dell'aggravante laddove emerga la realizzabilità delle minacce

  • art. 61, n.2 c.p.

    L'aggravante collegata al metodo mafioso e alla modalità delle condotte è stata ritenuta applicabile in presenza del quadro indiziario e della continuità delle azioni contestate

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Riferimento alla presunzione cautelare che giustifica esigenze cautelari in presenza della specifica contestazione; il Tribunale ha fondato la custodia cautelare anche sulla combinazione con l'art.51 c.p.p.

  • art. 51, comma 3-bis c.p.p.

    Utilizzato per spiegare l'adeguatezza della custodia in carcere in presenza di gravi indizi e delle aggravanti contestate, contribuendo alla "doppia presunzione" cautelare

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come presunta violazione (omessa o erronea valutazione delle prove), ma la Corte osserva che tale deduzione è impropria ai fini di cassazione quando maschera una critica di merito

  • art. 292 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa insieme all'art.192 per censurare la motivazione; la Corte lo considera parte della stessa deduzione processuale non idonea a fondare l'impugnazione in cassazione

  • artt. 274 e 275 c.p.p.

    Richiamati con riferimento alle regole sulle misure cautelari; la Corte ritiene che la difesa non abbia efficacemente contestato gli argomenti concreti posti a base della misura

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma sui motivi ammessi in cassazione: la Corte ribadisce che il vizio di motivazione può essere dedotto solo nei limiti stabiliti da questa lettera e che la semplice dissociazione delle prove non è consentita

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese per ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali

  • art. 94, commi 1-bis e 1-ter disp. att. c.p.p.

    Richiamato per l'adempimento amministrativo di inserire il provvedimento nella cartella personale del detenuto

Massime di principio

  • In cassazione contro misure cautelari personali è inammissibile una mera rivalutazione dei fatti: occorre dedurre vizi di diritto o la manifesta illogicità della motivazione secondo i parametri di art.606 c.p.p.
  • Le censure generiche sulla valutazione degli indizi o la proposta di una diversa ricostruzione probatoria sono tipicamente respinte come critiche di merito non consentite in sede di legittimità
  • Per contrastare efficacemente una misura cautelare occorre indicare specifici vizi di motivazione rilevabili dal testo del provvedimento o dagli atti espressamente indicati, oppure dedurre violazioni normative sostanziali e formali rilevanti ai fini dell'impugnazione
  • La sussistenza dell'aggravante per "metodo mafioso" può essere desunta anche da elementi indiziari e dal contesto relazionale (es. vicinanza ad ambienti di vertice del clan), non solo da una condanna formale per associazione mafiosa
  • La prova di efficacia intimidatoria delle minacce può essere valutata in combinazione con elementi contestuali (intercettazioni, ruoli dei coindagati, cronologia delle condotte) e non richiede necessariamente una precedente condanna per partecipazione associativa
  • Per contestare le esigenze cautelari occorre un'argomentazione puntuale che si confronti con i motivi concreti del giudice (es. pericolosità, reiterazione, contesto associativo), altrimenti la censura risulta aspecifica e inammissibile
  • La strategia difensiva basata sulla "parcellizzazione" dei fatti può essere inefficace se il giudice di merito ricostruisce le condotte come parte di un comportamento unitario: è necessario mostrare errori logici o giuridici nella motivazione, non solo alternative interpretative

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