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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10341/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da una querela di falso proposta per ottenere l'accertamento della falsità di due verbali di prelevamento campioni, di due avvisi di spedizione campioni e di due certificati di analisi. Secondo l'originario attore, tali atti sarebbero stati utilizzati per costruire un alibi in favore di un ex socio, in relazione a fatti connessi all'alterazione di un carico di vino e a vicende societarie che avrebbero inciso sul dissesto della società coinvolta. Il Tribunale aveva respinto la querela di falso e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile il deposito in appello di una perizia di parte e di nuovi documenti, mentre il ricorrente sosteneva che, ratione temporis, dovesse applicarsi il testo previgente dell'art. 345 c.p.c., che consentiva la produzione di documenti indispensabili; 2) omesso esame e violazione delle regole sulla non contestazione e sulla valutazione delle prove, lamentando che la Corte d'appello avesse escluso la falsità dei documenti e non avesse adeguatamente considerato le risultanze istruttorie, il presunto mancato disconoscimento del carattere tipografico dei documenti e le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, essendo la sentenza di primo grado stata pubblicata il 15 ottobre 2015, si applicava il testo dell'art. 345 c.p.c. come modificato nel 2012, più restrittivo sulla produzione di nuovi documenti in appello; pertanto, la documentazione prodotta solo in secondo grado era inutilizzabile, salvo prova della mancata produzione per causa non imputabile, prova che non risultava fornita. Ha inoltre precisato che la perizia di parte non integra documentazione nuova nel senso rilevante ai fini della norma. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il richiamo al principio di non contestazione era formulato in modo generico e privo della necessaria specifica indicazione degli atti difensivi delle controparti; inoltre, le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione. Le doglianze ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono state ritenute inammissibili anche per la presenza di doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    "e non possono essere prodotti nuovi documenti"; "salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa"

    La versione applicabile è quella introdotta dalla riforma del 2012 per le sentenze di primo grado pubblicate dopo l'11 settembre 2012; in tale regime la produzione di nuovi documenti in appello è soggetta a un divieto più rigoroso e non basta invocare l'indispensabilità della prova come nella disciplina previgente, occorrendo la dimostrazione della mancata produzione per causa non imputabile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o per contestare apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura per omesso esame del fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    Le doglianze sulla valutazione delle prove non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito in sede di legittimità.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la produzione di nuovi documenti è disciplinata dal testo dell'art. 345 c.p.c. vigente al momento della proposizione dell'impugnazione o, comunque, secondo la regola del tempus regit actum: quando si applica la versione introdotta nel 2012, la nuova produzione documentale è ammessa solo in casi rigorosi e non può essere giustificata con il solo richiamo alla precedente formula dell'indispensabilità.
  • Per ammettere documenti nuovi in appello, la parte deve dimostrare che la mancata produzione in primo grado non è dipesa da sua colpa; in difetto, la produzione è preclusa.
  • La perizia di parte non può essere automaticamente equiparata a un documento nuovo rilevante ai fini delle preclusioni processuali, soprattutto quando il suo contenuto sia già stato comunque utilizzato nella difesa e valutato dal giudice di merito.
  • Il principio di non contestazione è invocabile solo se il ricorrente indica in modo puntuale quali fatti erano stati allegati e quali atti difensivi della controparte contenevano l'omessa o generica contestazione; non è sufficiente un richiamo assertivo o indiretto ai documenti di causa.
  • In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito: le censure che mirano a una nuova lettura delle prove o a sostituire la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito sono inammissibili.
  • In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono specificamente indicate le differenti ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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