Cassazione Penale, Sentenza n. 24348/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna (6 anni di reclusione e €20.000,00 di multa) per concorso nel reato di trasporto di sostanza stupefacente (cocaina, Kg 36,88). Due motivi: 1) violazione artt.606/1 lett. b) ed e) c.p.p. per mancata prova della consapevolezza del trasporto, sostenendo che il comportamento fosse mera connivenza non punibile; 2) violazione art.606/1 lett. b) c.p.p. per omessa valutazione dell'attenuante di cui all'art.73 comma 7 DPR 309/90 relativa alla collaborazione fornita al momento dell'arresto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico perché il ricorrente non ha indicato quali elementi probatori la corte territoriale non avrebbe valutato né ha spiegato criticamente perché la valutazione delle modalità di carico e delle deviazioni di percorso non dimostrerebbe consapevolezza. Il secondo motivo è stato considerato anch'esso generico: l'invocazione dell'attenuante della collaborazione è stata mera riproduzione normativa senza indicazione di un concreto contributo alle indagini o alla cessazione dell'attività delittuosa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (art.616 c.p.p.) e al versamento, in via equitativa, di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Codice penale, art.110
Richiamato per la configurazione di concorso nel reato; la sentenza presuppone la cooperazione tra più soggetti nell'esecuzione del fatto criminoso
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.73
Norma sulle sanzioni per i reati relativi agli stupefacenti; in particolare il comma 7 prevede una circostanza attenuante per chi dia concreto contributo investigativo, ma la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato tale contributo
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.80
Richiamato nel capo di imputazione in relazione alle misure e disposizioni applicabili ai reati di stupefacenti
Codice di procedura penale, art.606 comma 1 lett. b) ed e)
Criteri di impugnazione in Cassazione: i motivi devono indicare in modo specifico i profili di illegittimità o di insufficiente motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi formulati in modo generico e quindi inammissibili
Codice di procedura penale, art.616
Norma che prevede la condanna alle spese del ricorrente e la possibilità di versamento alla Cassa delle Ammende; applicata con condanna alle spese e al versamento di €3.000,00
Corte costituzionale, sent. n.186 del 13/06/2000
Richiamata per i principi sulla responsabilità nell'assoggettamento a sanzioni pecuniarie accessorie e sulla valutazione dell'eventuale dolo o colpa nella proposizione del ricorso; la Corte di Cassazione ha modulato la sanzione pecuniaria in via equitativa
Giurisprudenza Cassazione, Sez.3, n.10709 del 25/11/2014 (Botta)
Principio secondo cui i motivi generici non possono costituire oggetto di ricorso per Cassazione; confermato l'inammissibilità di censure generiche anche se la corte d'appello non ha risposto specificamente
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici: indicare quali elementi probatori sono stati male valutati o omessi e spiegare in che modo la motivazione è insufficiente o viziata, altrimenti sono dichiarati generici e inammissibili
- Per invocare l'assenza di consapevolezza (connivenza non punibile) occorre dimostrare fattispecie concrete e puntuali (es. ruoli, istruzioni ricevute, elementi oggettivi che escludono la cognizione del carico), non limitarsi a affermazioni generiche
- L'attenuante di cui all'art.73 comma 7 DPR 309/90 richiede la prova di un concreto contributo investigativo o di prevenzione di ulteriori illeciti; la mera «collaborazione al momento dell'arresto» non è sufficiente senza elementi che documentino l'efficacia della stessa
- La mancata risposta del giudice d'appello a motivi formulati in maniera generica non trasforma automaticamente il vizio in motivo valido per Cassazione: l'originaria genericità rende comunque inammissibile il ricorso
- Chi propone ricorso in Cassazione rischia di essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle Ammende se il ricorso è inammissibile, salvo che non emerga assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso
- Strategia difensiva consigliata: predisporre motivi circostanziati basati su atti e misure probatorie specifiche, documentare qualsiasi forma di collaborazione con elementi obiettivi e proporre le censure già nelle fasi di merito con chiari riferimenti al processo verbale e alle prove
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24326/2024 del 20/06/2024
- Sentenza penale · 20 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24327/2024 del 20/06/2024
- Sentenza penale · 20 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24328/2024 del 20/06/2024
- Sentenza penale · 20 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24329/2024 del 20/06/2024
- Sentenza penale · 20 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24330/2024 del 20/06/2024
- Sentenza penale · 20 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24332/2024 del 20/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →