Cassazione Penale, Sentenza n. 33324/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il PM ha impugnato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Bologna che, in sede esecutiva, aveva riconosciuto la continuazione tra fatti giudicati in sette decisioni irrevocabili (reati quali associazione finalizzata allo spaccio in più procedimenti, falso ideologico, estorsione con metodo mafioso, intestazione fittizia di beni, possesso e fabbricazione di documenti falsi, con periodo dal primo anni 2000 al 2017). Il motivo principale del ricorso è l'erronea applicazione di legge e la violazione del giudicato per totale assenza di motivazione concreta circa la individuazione, nel caso concreto, della “deliberazione unitaria” delle varie e distinte violazioni commesse in un arco temporale particolarmente ampio; il PM ha inoltre richiamato precedenti decisioni di rigetto di analoghe istanze emesse dalla Corte d'Appello di Catanzaro. La difesa aveva sollevato eccezioni di inammissibilità per difetti formali nella trasmissione dell'atto (PEC indirizzo e scansione con firma autografa) e contestato la legittimazione soggettiva del PM che ha impugnato, sostenendo assenza di delega del Procuratore Capo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso del PM fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP. In particolare la Corte ha respinto le eccezioni processuali della difesa (ritenendo ammessa l'impugnazione del PM: l'atto proveniva con certezza dall'Ufficio di Procura e l'inosservanza delle formalità di cui all'art. 582 c.p.p. incide solo se sussiste concreta incertezza sulla provenienza dell'atto; non è necessaria l'esibizione di delega del Procuratore Capo per rendere valida l'impugnazione). Sostanzialmente il motivo decisivo è stato l'assoluta carenza di motivazione del GIP: il giudice della esecuzione si era limitato ad enunciare presupposti giuridici generali senza svolgere un apprezzamento concreto delle risultanze processuali e della condizione soggettiva dell'imputato, mancando l'accertamento degli indici che, in concreto, avvalorano l'esistenza di un unico disegno criminoso. La Corte ha anche precisato i criteri che il giudice del rinvio dovrà seguire nella nuova valutazione (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione in linea generale, ecc.) e ha chiarito il limite dell'efficacia preclusiva del giudicato esecutivo (vincolo solo sulle questioni effettivamente decise).
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Usato per affermare che la decisione impugnata è nulla per assoluta inesistenza di motivazione: la Corte richiede motivazione concreta e applicazione dei principi al caso di specie
art. 81 c.p., comma 2
Richiamato per definire la nozione di reato continuato come realizzazione di un "disegno criminoso" unitario; la Corte sottolinea che la continuità non coincide con mera reiterazione o scelta di vita, ma richiede unità di ideazione almeno nelle linee essenziali
art. 582 cod. proc. pen.
Riferito alle formalità di deposito degli atti di impugnazione: la Corte precisa che l'inammissibilità per inosservanza delle formalità sussiste solo se vi è concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto
Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017 (giurisprudenza)
Stabilisce i criteri di verifica della continuazione anche in sede esecutiva: omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, cause, modalità, sistematicità e programmazione del comportamento, e la necessità che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali
Sez. I n. 17549 del 12.01.2021 (giurisprudenza)
Indica che l'inammissibilità dell'impugnazione per difetti formali non opera quando risulti evidente la provenienza dell'atto dall'ufficio competente
Sez. F n. 37517 del 31.8.2023 (giurisprudenza)
Conferma che l'operato della Procura è impersonale e non richiede, per la validità dell'impugnazione, l'esibizione dell'atto di delega del Procuratore Capo
Sez. I n. 40123 del 22.10.2010 (giurisprudenza)
Ribadisce che la mera ricaduta nel reato o l'abitualità non integrano di per sé l'elemento intellettivo (unità di ideazione) richiesto per la continuazione
Sez. I n. 12905 del 17.3.2010 (giurisprudenza)
Sottolinea che la programmazione originaria può essere anche sommaria purché i reati risultino previsti almeno in linea generale come mezzi per il perseguimento di un unico fine
Sez. I n. 27712 del 1.7.2020 (giurisprudenza)
Precisa che il giudicato esecutivo preclude solo le questioni effettivamente decise, non quelle solo deducibili o non valutate; spetta al giudice del rinvio valutare se deduzioni differenziate possano superare il vincolo del giudicato
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede motivazione concreta e specifica: il giudice deve collegare i principi giuridici alle risultanze fattuali (tempi, modalità, omogeneità, programmazione) e non può limitarsi ad affermazioni generiche
- La continuità non si identifica con la mera reiterazione o con una scelta di vita del reo; è necessario dimostrare unità di ideazione almeno nelle linee essenziali
- In sede esecutiva, come in sede di cognizione, vanno valutati indicatori quali omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causalità, modalità operative, sistematicità e previsione dei reati successivi in linea generale
- Le formalità di deposito degli atti del Pubblico Ministero (PEC, firme) non comportano automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione se è chiara la provenienza dall'Ufficio di Procura; l'inesistenza di delega formale del Procuratore Capo non invalida l'impugnazione
- Eventuali provvedimenti di rettifica che dipendono dal provvedimento principale sono anch'essi subordinati alla validità di quest'ultimo: se il principale è annullato, la rettifica decade
- Il giudicato esecutivo vincola soltanto sulle questioni effettivamente decise nella precedente pronuncia; il giudice del rinvio può valutare deduzioni nuove o diverse e verificare se superano il vincolo del giudicato
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