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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39731/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato il proscioglimento/decorso della prescrizione per plurime ipotesi di truffa contestate a Dallocchio e Zongoli nei confronti della Fondazione E.N.P.A.M. Il Procuratore generale e la parte civile ENPAM sostenevano che la Corte d'appello aveva errato nell'individuare il momento consumativo del reato (dies a quo della prescrizione) nella data di stipula dei contratti di acquisto dei prodotti finanziari, mentre il momento consumativo avrebbe dovuto coincidere con la realizzazione definitiva del danno (es. vendita, ristrutturazione o scadenza dei titoli) e quindi la prescrizione non sarebbe maturata. I due imputati invece censuravano, tra l'altro, violazioni procedurali e di prova: chiedevano che, avendo l'istruttoria dibattimentale esaurito la prova, si sarebbe dovuta pronunciare un'assoluzione nel merito (art.129/530 c.p.p.) o comunque rilevare la mancata configurabilità del danno, nonché contestavano la ricostruzione degli elementi costitutivi della truffa (natura dei titoli, rating, incompatibilità con lo statuto ENPAM, ruolo effettivo degli imputati, e rilevanza delle ristrutturazioni/post factum). Furono inoltre invocate pronunce della giurisprudenza (Sez. U. Massaria; Tettamanti) e prodotte memorie e note illustrative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi principali (del Procuratore generale e della parte civile ENPAM) ritenendoli infondati rispetto alla questione del momento consumativo delle truffe. Il Collegio ha condiviso i giudici di merito nel ritenere che le fattispecie costituivano truffe contrattuali la cui consumazione si è concretizzata con la stipula dei contratti di acquisto dei prodotti finanziari (momento in cui si è realizzato l'ingiusto profitto per i cedenti e il correlativo pregiudizio per la Fondazione), e che le successive ristrutturazioni o perdite sul realizzo sono effetti post factum rilevanti ai fini del danno ma non per la consumazione del reato. Di conseguenza, la declaratoria del dies a quo nella data di conclusione dei contratti e la conseguente estinzione dei reati per prescrizione sono state ritenute corrette; analogamente sono stati rigettati i gravami degli imputati che chiedevano diversa valutazione della prova o assoluzione di merito: molte doglianze erano inammissibili o manifestamente infondate in questa sede di legittimità. Inoltre è stato escluso che i giudizi di merito avessero errato nell'applicare i limiti alla pronuncia assolutoria in presenza di causa estintiva (richiamo e applicazione dei principi Tettamanti). I motivi nuovi connessi ai ricorsi sono stati in larga parte dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    La Corte interpreta il momento consumativo della truffa contrattuale come l'evento consistente nella stipula del contratto quando è in quella fase che si realizza l'ingiusto profitto e l'induzione al consenso; gli effetti successivi (ristrutturazioni, perdite alla vendita o scadenza) sono post factum e non sempre costituiscono il momento consumativo.

  • art. 158 cod. pen. (effetti del reato nel tempo / interpretazione della legge penale)

    Richiamata nelle doglianze relative all'individuazione del dies a quo: la Corte valuta correttamente la relazione tra fatti, evento danno e momento di consumazione applicando i principi di diritto penale sul momento consumativo del reato.

  • art. 129 cod. proc. pen. (prescrizione e assoluzione quando la prova dell'innocenza è 'evidente')

    La Corte richiama la limitata platea di casi in cui, nonostante la causa estintiva, si possa assolvere per manifesta innocenza: occorre 'evidenza' ictu oculi; tale soglia non è stata soddisfatta nel caso e quindi non era possibile trasformare la declaratoria di estinzione in una sentenza di assoluzione di merito.

  • art. 530 cod. proc. pen. (formula assolutoria per mancanza di prova)

    Richiamato in relazione alla possibilità di pronunciare l'assoluzione nonostante la prescrizione: la Corte conferma che l'assoluzione di merito, in presenza di causa estintiva, è ammessa solo nei casi di prova dell'innocenza 'evidente' come definito dalla giurisprudenza delle Sezioni unite.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (casi di ricorso per cassazione, lett. b), c), e))

    Norme processuali invocate per dedurre vizi di diritto e motivazione; la Corte verifica la correttezza dell'applicazione di legge da parte dei giudici di merito e rigetta i ricorsi per motivi di diritto o carenze di prova non sindacabili in cassazione ove siano questioni di fatto o valutazioni resistenti alla manifesta illogicità.

  • art. 2638 cod. civ. (ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

    Rilevato in relazione all'accusa accessoria di ostacolo alle funzioni di vigilanza: la Corte ritiene non consentita in questa sede una diversa valutazione delle risultanze probatorie già effettuate dai giudici di merito, che avevano riscontrato elementi dell'elemento oggettivo del reato.

  • art. 576 e art. 622 cod. proc. pen. (legittimazione e conseguenze dell'impugnazione della parte civile)

    La Corte conferma che la parte civile è legittimata a impugnare la declaratoria di prescrizione e che l'interesse concreto a impugnare non viene meno per il fatto che anche il P.G. abbia proposto ricorso; l'azione autonoma della parte civile è quindi ammessa.

  • Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019 (Massaria)

    Precedente richiamato: le Sezioni unite hanno stabilito i limiti e le condizioni per l'impugnazione da parte della parte civile contro sentenze che dichiarano l'estinzione per prescrizione; la Corte applica il principio sulla legittimazione e sull'interesse.

  • Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Precedente richiamato: definisce il quadro interpretativo per l'applicabilità dell'art.129 c.p.p. e i limiti per pronunciare un'assoluzione meramente perché si è verificata la prescrizione; la Corte lo applica per rifiutare pronunce assolutorie in assenza di 'evidenza' dell'innocenza.

Massime di principio

  • Nelle truffe contrattuali la consumazione può coincidere con la stipula del contratto quando è in tale momento che si è realizzato l'ingiusto profitto e si è indotto la vittima al consenso; non è sempre necessario considerare la data di realizzo o scadenza come dies a quo.
  • Eventi successivi alla stipula (ristrutturazioni, perdite alla vendita, scadenze) possono essere effetti dannosi rilevanti per la quantificazione del danno, ma sono spesso post factum rispetto alla consumazione del reato; va valutato caso per caso se costituiscono atti di disposizione riconducibili alla stessa condotta decettiva (consumazione prolungata) oppure no.
  • Se l'istruttoria dibattimentale è esaurita, la possibilità di ottenere un'assoluzione nonostante una causa estintiva esiste solo quando l'innocenza è 'evidente' in senso ictu oculi (soglia strettissima); contestazioni di merito o valutazioni probatorie complesse non sono sindacabili in Cassazione con esito favorevole al ricorrente.
  • La parte civile è legittimata a impugnare pronunce di estinzione per prescrizione e mantiene interesse autonomo rispetto al Pubblico Ministero; l'impugnazione può mirare all'annullamento con rinvio per la liquidazione del danno in sede civile.
  • In processi che coinvolgono prodotti finanziari complessi, occorre distinguere fra: (a) elementi giuridici relativi alla configurazione del reato e al momento consumativo; (b) elementi tecnico-economici relativi al danno e alla quantificazione — la prima questione è decisiva ai fini penali, la seconda può essere rinviata o trattata in sede civile/contabile.
  • I giudizi amministrativi/contabili (es. Corte dei conti) e le pronunce penali hanno rispettive autonomìe: sentenze contabili possono essere rilevanti, ma non vincolano automaticamente la valutazione penale sul momento consumativo o sulla sussistenza del dolo.

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