Cassazione Penale, Sentenza n. 39731/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato il proscioglimento/decorso della prescrizione per plurime ipotesi di truffa contestate a Dallocchio e Zongoli nei confronti della Fondazione E.N.P.A.M. Il Procuratore generale e la parte civile ENPAM sostenevano che la Corte d'appello aveva errato nell'individuare il momento consumativo del reato (dies a quo della prescrizione) nella data di stipula dei contratti di acquisto dei prodotti finanziari, mentre il momento consumativo avrebbe dovuto coincidere con la realizzazione definitiva del danno (es. vendita, ristrutturazione o scadenza dei titoli) e quindi la prescrizione non sarebbe maturata. I due imputati invece censuravano, tra l'altro, violazioni procedurali e di prova: chiedevano che, avendo l'istruttoria dibattimentale esaurito la prova, si sarebbe dovuta pronunciare un'assoluzione nel merito (art.129/530 c.p.p.) o comunque rilevare la mancata configurabilità del danno, nonché contestavano la ricostruzione degli elementi costitutivi della truffa (natura dei titoli, rating, incompatibilità con lo statuto ENPAM, ruolo effettivo degli imputati, e rilevanza delle ristrutturazioni/post factum). Furono inoltre invocate pronunce della giurisprudenza (Sez. U. Massaria; Tettamanti) e prodotte memorie e note illustrative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi principali (del Procuratore generale e della parte civile ENPAM) ritenendoli infondati rispetto alla questione del momento consumativo delle truffe. Il Collegio ha condiviso i giudici di merito nel ritenere che le fattispecie costituivano truffe contrattuali la cui consumazione si è concretizzata con la stipula dei contratti di acquisto dei prodotti finanziari (momento in cui si è realizzato l'ingiusto profitto per i cedenti e il correlativo pregiudizio per la Fondazione), e che le successive ristrutturazioni o perdite sul realizzo sono effetti post factum rilevanti ai fini del danno ma non per la consumazione del reato. Di conseguenza, la declaratoria del dies a quo nella data di conclusione dei contratti e la conseguente estinzione dei reati per prescrizione sono state ritenute corrette; analogamente sono stati rigettati i gravami degli imputati che chiedevano diversa valutazione della prova o assoluzione di merito: molte doglianze erano inammissibili o manifestamente infondate in questa sede di legittimità. Inoltre è stato escluso che i giudizi di merito avessero errato nell'applicare i limiti alla pronuncia assolutoria in presenza di causa estintiva (richiamo e applicazione dei principi Tettamanti). I motivi nuovi connessi ai ricorsi sono stati in larga parte dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa)
La Corte interpreta il momento consumativo della truffa contrattuale come l'evento consistente nella stipula del contratto quando è in quella fase che si realizza l'ingiusto profitto e l'induzione al consenso; gli effetti successivi (ristrutturazioni, perdite alla vendita o scadenza) sono post factum e non sempre costituiscono il momento consumativo.
art. 158 cod. pen. (effetti del reato nel tempo / interpretazione della legge penale)
Richiamata nelle doglianze relative all'individuazione del dies a quo: la Corte valuta correttamente la relazione tra fatti, evento danno e momento di consumazione applicando i principi di diritto penale sul momento consumativo del reato.
art. 129 cod. proc. pen. (prescrizione e assoluzione quando la prova dell'innocenza è 'evidente')
La Corte richiama la limitata platea di casi in cui, nonostante la causa estintiva, si possa assolvere per manifesta innocenza: occorre 'evidenza' ictu oculi; tale soglia non è stata soddisfatta nel caso e quindi non era possibile trasformare la declaratoria di estinzione in una sentenza di assoluzione di merito.
art. 530 cod. proc. pen. (formula assolutoria per mancanza di prova)
Richiamato in relazione alla possibilità di pronunciare l'assoluzione nonostante la prescrizione: la Corte conferma che l'assoluzione di merito, in presenza di causa estintiva, è ammessa solo nei casi di prova dell'innocenza 'evidente' come definito dalla giurisprudenza delle Sezioni unite.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (casi di ricorso per cassazione, lett. b), c), e))
Norme processuali invocate per dedurre vizi di diritto e motivazione; la Corte verifica la correttezza dell'applicazione di legge da parte dei giudici di merito e rigetta i ricorsi per motivi di diritto o carenze di prova non sindacabili in cassazione ove siano questioni di fatto o valutazioni resistenti alla manifesta illogicità.
art. 2638 cod. civ. (ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)
Rilevato in relazione all'accusa accessoria di ostacolo alle funzioni di vigilanza: la Corte ritiene non consentita in questa sede una diversa valutazione delle risultanze probatorie già effettuate dai giudici di merito, che avevano riscontrato elementi dell'elemento oggettivo del reato.
art. 576 e art. 622 cod. proc. pen. (legittimazione e conseguenze dell'impugnazione della parte civile)
La Corte conferma che la parte civile è legittimata a impugnare la declaratoria di prescrizione e che l'interesse concreto a impugnare non viene meno per il fatto che anche il P.G. abbia proposto ricorso; l'azione autonoma della parte civile è quindi ammessa.
Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019 (Massaria)
Precedente richiamato: le Sezioni unite hanno stabilito i limiti e le condizioni per l'impugnazione da parte della parte civile contro sentenze che dichiarano l'estinzione per prescrizione; la Corte applica il principio sulla legittimazione e sull'interesse.
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Precedente richiamato: definisce il quadro interpretativo per l'applicabilità dell'art.129 c.p.p. e i limiti per pronunciare un'assoluzione meramente perché si è verificata la prescrizione; la Corte lo applica per rifiutare pronunce assolutorie in assenza di 'evidenza' dell'innocenza.
Massime di principio
- Nelle truffe contrattuali la consumazione può coincidere con la stipula del contratto quando è in tale momento che si è realizzato l'ingiusto profitto e si è indotto la vittima al consenso; non è sempre necessario considerare la data di realizzo o scadenza come dies a quo.
- Eventi successivi alla stipula (ristrutturazioni, perdite alla vendita, scadenze) possono essere effetti dannosi rilevanti per la quantificazione del danno, ma sono spesso post factum rispetto alla consumazione del reato; va valutato caso per caso se costituiscono atti di disposizione riconducibili alla stessa condotta decettiva (consumazione prolungata) oppure no.
- Se l'istruttoria dibattimentale è esaurita, la possibilità di ottenere un'assoluzione nonostante una causa estintiva esiste solo quando l'innocenza è 'evidente' in senso ictu oculi (soglia strettissima); contestazioni di merito o valutazioni probatorie complesse non sono sindacabili in Cassazione con esito favorevole al ricorrente.
- La parte civile è legittimata a impugnare pronunce di estinzione per prescrizione e mantiene interesse autonomo rispetto al Pubblico Ministero; l'impugnazione può mirare all'annullamento con rinvio per la liquidazione del danno in sede civile.
- In processi che coinvolgono prodotti finanziari complessi, occorre distinguere fra: (a) elementi giuridici relativi alla configurazione del reato e al momento consumativo; (b) elementi tecnico-economici relativi al danno e alla quantificazione — la prima questione è decisiva ai fini penali, la seconda può essere rinviata o trattata in sede civile/contabile.
- I giudizi amministrativi/contabili (es. Corte dei conti) e le pronunce penali hanno rispettive autonomìe: sentenze contabili possono essere rilevanti, ma non vincolano automaticamente la valutazione penale sul momento consumativo o sulla sussistenza del dolo.
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