Sentenza n. 1283/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza n. 105 del 28/05/2026 con cui il sindaco del Comune di Coccaglio ha disposto la messa in sicurezza di un’area in cui erano stati rinvenuti scarti industriali e il successivo avvio a smaltimento presso impianti autorizzati, e per il risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale n. 105 del 28 maggio 2026, adottata ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006, che ha imposto ai proprietari dei fondi limitrofi di mettere in sicurezza l’area, non movimentare i rifiuti e avviarli a smaltimento presso impianti autorizzati entro venti giorni dalla notificazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza e il risarcimento del danno, contestandone la legittimità sotto plurimi profili, tra cui l’attribuibilità dell’illecito, poiché gli scarti industriali rinvenuti l’8 marzo 2026 sulla strada vicinale “delle Caselle” erano stati abbandonati da ignoti. Il TAR ha rilevato d’ufficio, dopo averlo segnalato alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile profilo di inammissibilità derivante dalla mancata notificazione del ricorso ad almeno uno degli altri destinatari dell’ordinanza, potenziali controinteressati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per omessa notificazione ad almeno un controinteressato, senza esaminare nel merito le censure, compresa quella relativa all’attribuibilità dell’illecito. Gli altri proprietari destinatari dell’ordinanza erano controinteressati perché nominativamente individuabili dal provvedimento e titolari di un interesse qualificato e contrario all’annullamento: la loro posizione di co-obbligati solidali e il loro interesse a mantenere o modificare gli effetti dell’atto, anche quanto all’estensione soggettiva degli obblighi, sarebbero stati incisi dall’eventuale annullamento. Spese integralmente compensate in ragione dell’andamento della controversia e del rilievo d’ufficio della questione.
Norme richiamate
art. 192 d.lgs. 152/2006
Tra gli stessi, infatti, il legislatore, nel delineare l’illecito ambientale di cui all’art. 192, del d.lgs. n. 152/2006, configura una responsabilità di tipo solidale che resta incisa dalle vicende che involgono la posizione di ciascun co-obbligato.
La responsabilità solidale delineata per l’illecito ambientale comporta che le vicende relative alla posizione di un co-obbligato, incluso l’eventuale annullamento dell’ordinanza, possono incidere sull’interesse degli altri co-destinatari.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Alla camera di consiglio del 30 luglio 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. art.73, comma 3 c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso introduttivo, poiché lo stesso non risultava notificato ad almeno uno dei soggetti controinteressati, ossia agli altri destinatari del provvedimento impugnato e, nulla opponendo il difensore del ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di definirla con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio ha segnalato alle parti la questione rilevata d’ufficio relativa alla mancata notificazione ai controinteressati e, non essendovi opposizione, ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, è controinteressato il soggetto che presenta congiuntamente un elemento formale, costituito dalla sua individuabilità attraverso la contemplazione nominativa nel provvedimento impugnato, e un elemento sostanziale, consistente in un interesse qualificato e contrario all’accoglimento del ricorso, diretto alla conservazione della situazione esistente.
- Quando un provvedimento ambientale individua più proprietari come co-obbligati solidali, gli altri destinatari sono controinteressati all’impugnazione proposta da uno di essi se l’annullamento può incidere sulla loro posizione o sull’estensione soggettiva degli obblighi, compreso il loro interesse a contestare la riduzione dei soggetti obbligati; il ricorso è inammissibile se non è notificato ad almeno uno di tali controinteressati.
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