Cassazione Civile, Sentenza n. 2927/2024 del 31/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti chiedevano il rimborso di imposte IRES pagate in esito ad un accertamento con adesione (14 dicembre 2012) connesso al disconoscimento di costi come "costi da reato" (contestati con PVC della Guardia di Finanza del 12 ottobre 2011) nell'ambito di indagini per esercizio abusivo di attività bancaria collegate al cosiddetto Gruppo Delta. Le società deducevano che il PVC era anteriore all'effettivo esercizio dell'azione penale e quindi l'accertamento con adesione sarebbe privo di presupposti di efficacia in assenza del previo e valido esercizio dell'azione penale (ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993). Inoltre sostenevano che, a causa di una questione di competenza sortasi dopo la richiesta di rinvio a giudizio del P.M. (12/9/2012), l'effettivo esercizio dell'azione penale era avvenuto solo nel 2017, quindi successivamente all'atto impositivo/accertamento con adesione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le ricorrenti non avessero contestato specificamente in cassazione l'affermazione della sentenza d'appello secondo cui l'accertamento con adesione è intangibile e, quindi, che qualsiasi istanza di rimborso costituirebbe una forma surrettizia di impugnazione dell'atto di adesione. Questa omissione configura carenza di interesse o determinazione del passaggio in giudicato della decisione. Per tali ragioni la Corte non è entrata nel merito delle questioni sulla qualificazione del PVC o sulla tempistica dell'esercizio dell'azione penale. Ha condannato Plusvalore S.p.A. in liquidazione e Delta S.r.l. in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate (liquidate in euro 26.000 per onorari, oltre spese prenotate a debito) e ha dato atto dell'obbligo, ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002, delle ricorrenti di versare un ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
legge n. 537 del 1993
Norma che disciplina il disconoscimento dei costi ‘da reato’. Le ricorrenti sostenevano che l'applicazione richieda un previo esercizio dell'azione penale; la Cassazione però non si è pronunciata nel merito su questa interpretazione, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per motivi processuali.
d.lgs. n. 218 del 1997
Norme che regolano l'accertamento con adesione. La sentenza d'appello aveva ritenuto l'accertamento con adesione intangibile e preclusivo di istanze di rimborso che ne costituiscano una surrettizia impugnazione; le ricorrenti non hanno specificamente censurato tale affermazione.
Codice di procedura penale
Richiamati dalle ricorrenti in relazione a quando si considera esercitata l'azione penale; la questione sulla rilevanza temporale dell'esercizio dell'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio del P.M. vs. decreto di rinvio a giudizio del GUP) non è stata risolta dalla Corte nel merito.
codice di procedura civile
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma invocata quale possibile vizio di motivazione nella decisione impugnata; Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza decidere sul merito del vizio dedotto.
d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1 quater e comma 1-bis
Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'eventuale obbligo delle ricorrenti di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 5, n. 26109/2020; Sez. 3, n. 13880/2020
Giurisprudenza richiamata in tema di intangibilità dell'accertamento con adesione e del suo effetto preclusivo; la sentenza impugnata si è avvalsa di tali principi per ritenere improcedibile la richiesta di rimborso.
Massime di principio
- L'accertamento con adesione, se non specificamente censurato, può essere ritenuto intangibile e ostare a richieste di rimborso che ne costituiscano una surrettizia impugnazione: chi paga sotto adesione deve valutare attentamente l'opportunità di impugnare l'atto di adesione stesso nei termini e con le censure specifiche richieste.
- Il PVC (processo verbale di constatazione) emesso dalla Guardia di Finanza è generalmente un atto endoprocedimentale di indagine; non sempre costituisce, di per sé, un atto impositivo esterno. La qualificazione dell'atto (endoprocedimentale vs esteriorizzante della pretesa fiscale) è decisiva nella valutazione dei presupposti per il recupero a tassazione.
- Sulle conseguenze della tempistica dell'esercizio dell'azione penale (quando si considera iniziata l'azione penale: richiesta di rinvio a giudizio del P.M. o decreto GUP) esistono questioni complesse, soprattutto se sopravvengono questioni di competenza: è opportuno preservare e sviluppare tale doglianza con puntuali censure processuali per poter ottenere un pronunciamento di merito.
- In sede di cassazione è essenziale impugnare in modo specifico tutte le affermazioni decisorie rilevanti della sentenza d'appello (per es. la qualificazione dell'accertamento con adesione come intangibile); la mancata specifica censura può determinare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse o il passaggio in giudicato.
- Prima di concludere accordi deflattivi (accertamento con adesione) collegati a profili penali, valutare il rischio di perdere la possibilità di rimborso futuro: per conservare diritti in caso di successiva assoluzione o sopravvenienze processuali è necessario predisporre censure e riserve specifiche o alternative rimedi impugnatori.
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