Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 115 del 18/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante ritiene che l’IVA sia stata erroneamente addebitata e che, richiamando la circolare 25/E del 7 luglio 2015, possa chiederne la restituzione ai fornitori o il rimborso all’Agenzia delle entrate.

Expo Milano 2015: recupero dell’IVA addebitata a titolo di rivalsa per la realizzazione e demolizione del padiglione

Il quesito

La società istante chiede se l’IVA addebitata dalle imprese italiane per lavori e servizi relativi al padiglione di Expo Milano 2015 possa essere recuperata tramite restituzione diretta dai fornitori oppure mediante rimborso dall’Agenzia delle entrate.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che, se ricorrono determinate condizioni, i servizi possono essere fuori campo IVA; se invece il committente non è soggetto passivo IVA nel Paese di stabilimento, le operazioni sono territorialmente rilevanti in Italia ma non imponibili per effetto dell’Accordo BIE. In ogni caso, l’IVA indebitamente addebitata va recuperata prioritariamente tramite nota di credito del fornitore entro un anno; resta salva l’azione giudiziale di ripetizione di indebito e la domanda di restituzione del tributo da parte del fornitore ex art. 30-ter DPR 633/1972.

Expo Milano 2015 – recupero dell’IVA addebitata a titolo di rivalsa

L’interpello riguarda il trattamento dell’IVA applicata dalle imprese italiane alla realizzazione e demolizione del padiglione di un partecipante ufficiale a Expo Milano 2015. La questione nasce dal fatto che la società istante non aveva richiesto una partita IVA italiana e si è avvalsa di fornitori italiani, ai quali sarebbe stata addebitata l’imposta in fattura.

Fattispecie e contesto

La società [ALFA], interamente partecipata dallo Stato estero di riferimento, riferisce di aver curato la realizzazione e la gestione del padiglione per Expo Milano 2015 sulla base di un decreto governativo che le attribuiva i compiti relativi alla conduzione e allo svolgimento della realizzazione del padiglione stesso. L’istante precisa inoltre di non aver mai richiesto una partita IVA italiana e di essersi avvalsa, per l’edificazione e la successiva demolizione del padiglione, di società italiane.

Quesito del contribuente

La società domanda se l’IVA addebitata dalle società fornitrici italiane, ritenuta erroneamente applicata a titolo di rivalsa, possa essere recuperata:

  • mediante restituzione diretta da parte delle società fornitrici;
  • oppure tramite rimborso richiesto all’Agenzia delle entrate.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

L’istante sostiene che l’imposta sia stata erroneamente addebitata e richiama la circolare 25/E del 7 luglio 2015 per affermare la possibilità di ottenerne la restituzione sia dai fornitori sia tramite istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama innanzitutto l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions (BIE) dell’11 luglio 2012, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, che disciplina Expo Milano 2015 e riconosce agevolazioni fiscali a:

  • Partecipanti Ufficiali;
  • Partecipanti Non Ufficiali;
  • Organizzatore (Expo 2015 S.p.A.);
  • Proprietario (AREXPO S.p.A.).

In particolare, l’articolo 10, comma 5, dell’Accordo BIE stabilisce che, per l’IVA, gli acquisti di beni e servizi e le importazioni di beni di importo rilevante concernenti le attività ufficiali dei Commissariati generali di Sezione non sono imponibili.

L’Agenzia richiama poi la circolare n. 26/E del 7 agosto 2014, che chiarisce che:

  • i Commissariati Generali di Sezione possono acquistare e/o importare beni e servizi in regime di non imponibilità IVA solo se impiegati nell’attività ufficiale espositiva;
  • non sono agevolati gli acquisti per eventuali attività commerciali;
  • il regime IVA è riservato ai Commissariati Generali di Sezione dei Partecipanti Ufficiali;
  • il ruolo di Commissario può essere svolto anche da un soggetto terzo che opera in nome e per conto del Commissario Generale di Sezione;
  • altri modelli organizzativi possono essere valutati in sede di interpello.

Per le prestazioni di servizi relative alla costruzione dei padiglioni espositivi, l’Agenzia richiama ancora la circolare n. 26/E, paragrafo 7, secondo cui tali prestazioni rientrano tra quelle relative a fiere ed esposizioni o accessorie, se funzionali o connesse alla realizzazione di Expo Milano 2015 o alla partecipazione all’evento.

Sono inoltre richiamati i criteri di territorialità IVA:

  • articolo 7-quinquies, comma 1, lett. a), DPR 633/1972, per le prestazioni rese a committenti non soggetti passivi IVA, che si considerano effettuate in Italia se ivi materialmente svolte;
  • articolo 7-ter, comma 1, lett. a), DPR 633/1972, per le prestazioni rese a soggetti passivi IVA, che si considerano effettuate in Italia se il committente è stabilito in Italia;
  • articolo 7-ter, comma 2, DPR 633/1972, e circolare n. 37/E del 2011, per la prova dello status di soggetto passivo nei rapporti con committenti comunitari o extra UE;
  • articolo 7, comma 2, lett. d), DPR 633/1972, per l’individuazione del luogo di stabilimento del committente.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che, pur non essendo la società espressamente qualificata come Commissariato Generale di Sezione, dalla documentazione e dalle informazioni fornite può ritenersi che essa abbia rappresentato di fatto la struttura utilizzata dal Partecipante Ufficiale per realizzare e gestire la partecipazione all’esposizione universale. Tale conclusione si fonda sul decreto governativo che le ha attribuito i compiti relativi alla realizzazione del padiglione.

Condizioni per considerare le prestazioni fuori campo IVA

Secondo l’Agenzia, i servizi resi alla società istante possono essere considerati fuori campo IVA solo se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

  • le operazioni si riferiscono alla realizzazione e demolizione del padiglione;
  • la società istante è soggetto passivo IVA nel proprio Paese di stabilimento;
  • la società non ha una stabile organizzazione in Italia.

Solo in presenza di tali requisiti le operazioni risultano territorialmente non rilevanti in Italia.

Se invece la società non fosse soggetto passivo IVA nel proprio Paese di stabilimento, troverebbe applicazione l’articolo 7-quinquies, comma 1, lett. a), del DPR 633/1972, con operazioni territorialmente rilevanti in Italia perché materialmente svolte nel territorio nazionale, ma comunque non imponibili in forza dell’articolo 10, comma 5, dell’Accordo BIE.

Recupero dell’IVA erroneamente addebitata

In entrambi gli scenari, l’Agenzia chiarisce che l’IVA erroneamente addebitata a titolo di rivalsa può essere recuperata tramite variazione in diminuzione da parte del fornitore, mediante emissione di nota di credito, entro un anno dall’effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3, DPR 633/1972.

In questo modo:

  • il committente viene ristorato dell’imposta indebitamente addebitata;
  • il fornitore recupera l’importo attraverso il meccanismo della detrazione.

Ulteriori rimedi e conclusioni operative

Resta salva per l’istante la possibilità di agire in giudizio contro i fornitori per la ripetizione di indebito ex articolo 2033 codice civile, entro il termine decennale di cui all’articolo 2946 codice civile. Inoltre, i fornitori possono presentare domanda di restituzione del tributo indebitamente applicato ai sensi dell’articolo 30-ter, comma 1, DPR 633/1972.

In sintesi, l’Agenzia non riconosce un rimborso diretto all’istante da parte dell’Amministrazione finanziaria come via ordinaria, ma indica come strumento principale il recupero dell’imposta tramite i fornitori, ferma restando la tutela giudiziale e la specifica azione restitutoria prevista per il fornitore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.