Sentenza n. 1375/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, n. 4899/2024, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a ottenere la carta docente per complessivi euro 1.000,00, in relazione al servizio prestato con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La domanda di ottemperanza è stata proposta deducendo il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha accolto il ricorso e ordinato all’amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle somme riconosciute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente, da attivare su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico e che il ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza può comportare responsabilità amministrativa. Ha inoltre posto le spese di lite a carico dell’amministrazione, liquidandole in euro 189,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce nel caso concreto uno dei presupposti per l’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai procedimenti disciplinati da tale legge.
art. 26 c.p.a.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la regolazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
La disposizione è richiamata quale base normativa della gratuità dell’incarico commissariale quando il commissario appartiene alla stessa amministrazione resistente, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine previsto dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme riconosciute dal titolo e fissare un termine per l’adempimento, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario dell’amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso autonomo, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata per analogia alle condanne al pagamento di somme di denaro.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti dell’attività sostitutiva esclusivamente attraverso il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
- Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può costituire fonte di responsabilità amministrativa.
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