Sentenza n. 1127/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - nei limiti dell'interesse dell'odierna ricorrente, del Bando di gara, mediante Asta pubblica, per l'alienazione di immobili di proprietà comunale, pubblicato in data 22 ottobre 2021 (cfr. doc. n. 1), nella parte in cui in relazione al Lotto 1 - Stabilimento balneare denominato il “Valentino”. Importo a base d'asta € 1.300.000,00 – non ha dato atto dell'esistenza della Concessione demaniale marittima n. 01/2009 con scadenza 31 dicembre 2033 e della Concessione amministrativa D.G.M. n. 77/2000, con scadenza 1 novembre 2023, nonché previsto una tutela per il ristoro degli investimenti effettuati dal concessionario uscente a titolo di manutenzione straordinaria e ristrutturazione del bene oltre che per l'avviamento maturato in forza dell'attività imprenditoriale svolta utilizzando il medesimo bene; - ove occorra, della relazione di stima del Geom. Cristella Francesco (cfr. doc. n. 2), incaricato con Determina n. 1452 del 7/10/2021, nella parte in cui pur rappresentando che l'immobile oggetto di stima ha subito interventi costanti di manutenzione ordinaria e taluni significativi interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione non tiene in alcun conto e non quantifica il valore economico degli interventi effettuati dal concessionario odierno ricorrente; - ove occorrer possa, nei limiti dell'interesse, della deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 12/04/2016 di approvazione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, secondo l'elenco allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 03 marzo 2016, nella parte in cui non prevede di tenere conto degli interventi di miglioramento dei beni realizzati dai concessionari uscenti nonché dell'avviamento maturato da quest'ultimi; - ove occorra, della determinazione del Responsabile della VII Area Servizio Patrimonio n.1534 del 22/10/2021 del COMUNE DI CASTELLANETA, che ha individuato la procedura di alienazione dei lotti in vendita su indicati, ubicati nel Comune di Castellaneta, nell'asta pubblica ai sensi dell'art. 73 lett. C) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 da esperirsi con il sistema previsto dal successivo art. 76 – commi 1,2 e 3, del predetto decreto, nella parte in cui non prevede di tenere conto degli interventi di miglioramento dei beni realizzati dai concessionari uscenti nonché dell'avviamento maturato da quest'ultimi; - ove occorra, del Regolamento comunale alienazione dei beni del patrimonio immobiliare comunale vigente nella parte in cui non prevede la preventiva stima degli interventi di miglioramento dei beni realizzati dai concessionari uscenti nonché dell'avviamento maturato da quest'ultimi; - di tutti gli altri atti presupposti e connessi, anche se non conosciuti, direttamente collegati e/o conseguenti ai provvedimenti impugnati con espressa riserva di motivi aggiunti; e per la declaratoria ove necessario, anche in via incidentale ex art. 8 c.p.a., del diritto della Cooperativa odierna ricorrente al ristoro di tutti gli investimenti effettuati in qualità di concessionario a titolo di manutenzione straordinaria e ristrutturazione nonché per l'“avviamento” maturato in forza dell'attività imprenditoriale svolta utilizzando il medesimo bene concesso e di cui al Lotto 1- Stabilimento balneare denominato il “Valentino”; e per l'accertamento ex art. 31, comma 1, c.p.a. dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza presentata dalla odierna ricorrente di avvio della trattavia privata ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, comma 2, lett. b) e 15, comma 2, lett. a) del Regolamento comunale alienazione dei beni del Patrimonio immobiliare comunale del COMUNE DI CASTELLANETA e dell'obbligo dell'Amministrazione odierna resistente di provvedere all'avvio dell'anzidetta trattativa privata finalizzata all'acquisto del Lido “Valentino”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando di asta pubblica per l’alienazione di immobili comunali, limitatamente al lotto relativo a uno stabilimento balneare, nonché atti presupposti e connessi; era inoltre richiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio sull’istanza di avvio di una trattativa privata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente contestava il bando di gara nella parte in cui non dava atto dell’esistenza di concessioni demaniali e amministrative sullo stabilimento balneare, né prevedeva forme di tutela o ristoro per gli investimenti effettuati dal concessionario uscente mediante interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione, oltre che per l’avviamento maturato attraverso l’attività imprenditoriale esercitata sul bene. Contestava altresì la relazione di stima, il piano delle alienazioni, la determinazione comunale di ricorso all’asta pubblica e il regolamento comunale, nella parte in cui non consideravano tali investimenti e l’avviamento. Chiedeva inoltre, anche in via incidentale, la declaratoria del diritto al ristoro degli investimenti e l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza di avvio di una trattativa privata finalizzata all’acquisto dello stabilimento.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, la società ricorrente ha depositato una dichiarazione con cui ha manifestato di non avere più interesse alla decisione. Il TAR ha ritenuto applicabile il principio secondo cui, quando il ricorrente dichiara espressamente il sopravvenuto venir meno dell’interesse, il giudice non può esaminare il merito, procedere d’ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. In assenza di repliche o diverse richieste della controparte, la parte mantiene la disponibilità dell’azione fino alla decisione e la dichiarazione impone una pronuncia di improcedibilità. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della definizione del giudizio.
art. 31, comma 1, c.p.a.
Indicato nell’originaria domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione.
art. 8 c.p.a.
Indicato nell’originaria domanda di declaratoria incidentale del diritto al ristoro degli investimenti e dell’avviamento.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può rinunciare alla prosecuzione mediante dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
- A seguito della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non può esaminare il merito della controversia, procedere d’ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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