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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22687/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti erano amministratori (Peressin come amministratore di fatto; Zorzi come amministratore formale) della societa Eurocostruzioni s.r.l., acquistata il 24 aprile 2012 in stato di grave difficolta finanziaria. La contestazione penale riguardava prelievi e trasferimenti di denaro dalle casse sociali, effettuati in periodo di decozione e senza adeguata documentazione contabile, e la destinazione di tali somme a ditte intestate agli imputati o a soggetti a loro riconducibili (compensi per presunti lavori, rimborsi debiti, bonifici a imprese proprie). Gli importi ritenuti indebitamente sottratti erano, secondo la sentenza di merito, pari a complessivi circa euro 19.770,11 per Peressin e 50.251,10 piu altri versamenti per Zorzi. In appello/cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: assenza di elementi per qualificare Peressin come amministratore di fatto; i prelievi sarebbero stati pagamenti di crediti effettivi per prestazioni (es. lavori edili) e quindi, al piu, bancarotta preferenziale o corrispettivi legittimi; mancanza dell'elemento soggettivo del reato (intenzione di arrecare danno ai creditori), avendo gli imputati agito con intento di salvare l'attivita e risanare la societa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando la sentenza di merito. Ha ritenuto corretta la qualificazione delle condotte come bancarotta fraudolenta distrattiva (bancarotta distrattiva), avendo i giudici di merito dimostrato l'assenza di giustificazioni contabili per i prelievi e i trasferimenti posti in essere in periodo di decozione e la riconducibilita delle somme ai ricorrenti o alle loro imprese. Quanto alla qualifica di amministratore di fatto per Peressin, la Corte ha ritenuto provati indizi concordanti (gestione di rapporti bancari, possibilita di disporre del conto, sottoscrizione di missive per finanziamenti) idonei a dimostrare l'esercizio continuativo di poteri gestori. Sull'elemento soggettivo la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui per la bancarotta patrimoniale e sufficiente il dolo generico: la consapevolezza che le operazioni poste in essere sono idonee a causare un danno ai creditori. La Corte ha inoltre condiviso la conclusione che non risultavano provati crediti a favore delle ditte individuali dei ricorrenti tali da giustificare i pagamenti; pertanto non poteva riconoscersi la bancarotta preferenziale. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 2639 cod. civ.

    Citato in relazione alla posizione di amministratore di fatto: la ricognizione di fatti che dimostrino l'esercizio continuativo e significativo dei poteri amministrativi integra il profilo per l'applicazione della norma nella valutazione della responsabilita degli amministratori di fatto

  • artt. 216 e 223 Legge fallimentare (R.D. 267/1942)

    Riferiti alle fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva e alla disciplina concorsuale; i giudici hanno interpretato tali disposizioni alla luce della giurisprudenza consolidata, ritenendo che le sottrazioni di denaro in periodo di decozione e prive di giustificazione configurino bancarotta distrattiva e che per la bancarotta patrimoniale sia sufficiente il dolo generico

Massime di principio

  • Se una societa e in stato di decozione, prelievi o bonifici effettuati dall'amministratore verso imprese a lui riconducibili e non giustificati documentalmente sono presunti distrazioni del patrimonio societario e possono integrare il reato di bancarotta distrattiva
  • La qualifica di amministratore di fatto puo essere riconosciuta anche in assenza di nomina formale se emergono atti concreti e continuativi di gestione (gestione conti, firma di comunicazioni alle banche, ordini di pagamento), soprattutto in societa senza dipendenti
  • Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e sufficiente il dolo generico: occorre la consapevolezza della pericolosita della condotta e del rischio di pregiudicare i creditori, non la prova di un intento specifico di arrecare danno
  • Il mero richiamo a presunti crediti personali o a lavori svolti non e sufficiente a giustificare pagamenti a sé o a proprie imprese: il debitore/ amministratore deve documentare concretamente l'esistenza, natura e quantificazione dei crediti per escludere una distrazione
  • In sede di cassazione non e possibile chiedere una rinnovata valutazione del materiale probatorio gia esaminato dal giudice di merito salvo vizio di motivazione specificamente censurato; le censure generiche che chiedono una rivalutazione dei fatti sono tipicamente inammissibili
  • A scopo prudenziale, chi gestisce societa in difficolta dovrebbe: mantenere documentazione esaustiva di ogni rapporto tra societa e imprese collegate; formalizzare eventuali crediti con contratti/fatture registrate; evitare operazioni che possano apparire come prefferenziali o distrattive senza preventiva e documentata giustificazione

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