CCNL Istituti per il Sostentamento del Clero
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2025 al 31 dic 2027
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il contratto disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro del personale dipendente degli Istituti per il Sostentamento del Clero, previsti dal canone 1274 del Codice di Diritto Canonico e dall'art. 21 della Legge 20/05/1985 n. 222, inclusi l'Istituto Centrale e gli Istituti Diocesani e Interdiocesani per il Sostentamento del Clero.
Inquadramento generale
Il CCNL si applica al personale dipendente degli Istituti per il Sostentamento del Clero.
- Decorrenza: 01/01/2025
- Scadenza: 31/12/2027
- Il contratto disciplina sia la parte normativa sia la parte economica.
- In mancanza di disdetta, il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.
- Gli effetti del contratto continuano comunque sino alla decorrenza del successivo rinnovo.
Parti firmatarie
Parte datoriale
- Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, anche in rappresentanza degli Istituti Diocesani e Interdiocesani per il Sostentamento del Clero
- Confcommercio, in assistenza alla parte datoriale
Parte sindacale
- FISASCAT-CISL
- FILCAMS-CGIL
- UILTuCS-UIL
- Rappresentanti del personale dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero
Trattamento economico
La retribuzione è composta da:
- retribuzione base;
- indennità di contingenza;
- scatti di anzianità;
- eventuale assegno ad personam.
Sono previste 14 mensilità.
Minimi tabellari mensili
| Livello | Dal 01/01/2025 | Dal 01/01/2026 | Dal 01/01/2027 | Contingenza | Scatto triennale |
|---|---|---|---|---|---|
| QS | 2.606,93 | 2.681,03 | 2.757,25 | 538,45 | 57,29 |
| Q | 2.438,58 | 2.508,32 | 2.580,05 | 538,45 | 53,36 |
| 1S | 2.228,04 | 2.293,43 | 2.360,68 | 536,71 | 51,32 |
| 1 | 2.089,99 | 2.153,63 | 2.219,09 | 536,71 | 49,62 |
| 2S | 1.899,81 | 1.961,27 | 2.024,49 | 532,25 | 47,86 |
| 2 | 1.776,35 | 1.829,97 | 1.885,11 | 532,25 | 46,13 |
| 3S | 1.628,83 | 1.679,39 | 1.731,40 | 528,05 | 43,54 |
| 3 | 1.529,49 | 1.573,08 | 1.617,91 | 528,05 | 41,89 |
| 4 | 1.326,07 | 1.363,56 | 1.402,11 | 524,35 | 39,65 |
| 5 | 1.247,80 | 1.283,54 | 1.320,31 | 522,64 | 37,32 |
| 6 | 1.146,82 | 1.180,82 | 1.215,79 | 520,22 | 34,97 |
| 7 | 1.042,64 | 1.074,46 | 1.107,19 | 517,69 | 32,68 |
La contingenza è comprensiva di EDR confederale.
Scatti di anzianità
Sono previsti 13 scatti triennali.
Per gli scatti maturati dal 01/01/2022 si applicano gli importi indicati nella tabella sopra. Il testo contrattuale riporta anche i valori storici per scatti maturati in periodi precedenti.
| Livello | Scatti ante 01/06/2006 | Scatti dal 01/06/2006 | Scatti dal 01/01/2022 |
|---|---|---|---|
| Quadri Super | / | / | 57,29 |
| Quadri | 30,98 | 37,18 | 53,36 |
| 1° Super | / | 35,94 | 51,32 |
| 1° | 28,92 | 34,70 | 49,62 |
| 2° Super | 27,88 | 33,46 | 47,86 |
| 2° | 27,37 | 32,84 | 46,13 |
| 3° Super | / | / | 43,54 |
| 3° | 25,30 | 30,36 | 41,89 |
| 4° | 24,27 | 29,12 | 39,65 |
| 5° | 23,24 | 27,89 | 37,32 |
| 6° | 22,20 | 26,64 | 34,97 |
| 7° | 21,17 | 25,40 | 32,68 |
Mensilità aggiuntive
- 13ª mensilità: corrisposta nel mese di dicembre.
- 14ª mensilità: corrisposta il primo giorno lavorativo del mese di luglio.
Buono pasto / mensa
- Buono pasto giornaliero: € 5,29
- Spetta per ogni giorno di presenza effettiva non inferiore a 5 ore e 30 minuti.
- Se la presenza giornaliera è inferiore a 5 ore e 30 minuti, il buono pasto spetta comunque se la prestazione è resa sia al mattino sia al pomeriggio.
- Nei part-time la soglia è riproporzionata.
Trattamento di missione e trasferta
In caso di missione temporanea fuori sede spettano:
- rimborso spese di viaggio;
- rimborso spese sostenute nell'interesse dell'Istituto;
- rimborso vitto e alloggio entro i limiti previsti;
- indennità di missione: € 2,00 per ogni ora o frazione di ora.
Limiti di rimborso
| Voce | Importo massimo |
|---|---|
| Pernottamento per notte | € 173,28 |
| Ciascun pasto principale | € 45,34 |
| Un solo pasto, se spettano entrambi i pasti | € 65,64 |
I limiti sono aggiornati in base agli indici ISTAT secondo quanto previsto dal contratto.
Orario di lavoro
- Orario ordinario: 40 ore settimanali.
- L'orario può essere distribuito su 5 o 6 giorni lavorativi.
Divisori contrattuali
| Voce | Valore |
|---|---|
| Divisore orario ordinario | 173 |
| Divisore per straordinario e supplementare | 168 |
| Divisore giornaliero su 6 giorni | 26 |
| Divisore giornaliero su 5 giorni | 22 |
| Mensilità annue | 14 |
Maggiorazioni e indennità
Lavoro straordinario
È ammesso, di norma, entro il limite massimo di 250 ore annue per lavoratore, salvo eccezioni previste dal contratto.
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario diurno | 20% |
| Straordinario festivo | 30% |
| Straordinario notturno | 50% |
Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
Per i Quadri Super e Quadri non si applica la disciplina dello straordinario; gli Istituti possono eventualmente prevedere un compenso forfettario o un'indennità specifica.
Lavoro notturno, festivo e nel riposo settimanale
- Lavoro notturno: quello svolto dalle 22:00 alle 06:00.
- Lavoro festivo: maggiorazione 30%.
- Lavoro nel giorno di riposo settimanale: maggiorazione 30% più riposo compensativo.
Lavoro a turni
Per il personale turnista spetta una specifica indennità giornaliera.
| Livello | Indennità giornaliera |
|---|---|
| 2° Super | € 9,34 |
| 2° | € 9,05 |
| 3° Super | € 8,87 |
| 3° | € 8,54 |
| 4° | € 8,09 |
| 5° | € 7,87 |
| 6° | € 7,49 |
Gli importi decorrono da gennaio 2025 e sono aggiornabili annualmente in base all'aumento medio del costo della vita rilevato dall'ISTAT.
Ferie, festività e permessi
Ferie annue
| Distribuzione orario | Ferie annue |
|---|---|
| Su 6 giorni | 26 giorni lavorativi |
| Su 5 giorni | 22 giorni lavorativi |
- Le ferie sono irrinunciabili.
- Devono essere godute entro il 18° mese successivo alla fine dell'anno di maturazione.
- Il decorso ferie si interrompe in caso di ricovero ospedaliero o malattia regolarmente denunciata e riconosciuta.
Festività
Sono retribuite le festività nazionali e infrasettimanali previste dalla legge, compreso il Santo Patrono del luogo di lavoro.
- In caso di festività coincidente con la domenica, spetta un importo aggiuntivo pari alla quota giornaliera.
- Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Permessi retribuiti
| Istituto | Misura |
|---|---|
| Festività soppresse | 4 giorni annui |
| ROL | 90 ore annue |
| Permessi sanitari | 6 ore annue |
| Diritto allo studio | fino a 150 ore annue individuali |
| Qualificazione/riqualificazione/aggiornamento | fino a 120 ore annue individuali |
Altri permessi e congedi retribuiti
| Evento | Misura |
|---|---|
| Congedo matrimoniale | 15 giorni di calendario |
| Lutto familiare entro il 2° grado | 3 giorni lavorativi |
| Grave infermità familiari entro il 2° grado | 3 giorni |
| Permessi al padre per nascita figlio | 3 giorni lavorativi aggiuntivi |
Malattia e infortunio
Malattia
- Periodo di comporto: 180 giorni in un anno solare.
Trattamento economico di malattia
| Periodo | Trattamento |
|---|---|
| 1°-3° giorno | 100% della retribuzione |
| 4°-180° giorno | integrazione al 100% della retribuzione |
Se il comporto viene superato, il lavoratore può chiedere un'ulteriore aspettativa non retribuita fino a 150 giorni, alle condizioni previste dal contratto; in caso di patologie gravi specifiche, la copertura può estendersi fino al termine dell'anno solare.
Infortunio
- Periodo di conservazione del posto: 180 giorni in un anno solare.
Trattamento economico di infortunio
| Periodo | Trattamento |
|---|---|
| Giorno dell'infortunio e giorni di carenza | 100% della retribuzione |
| Dal 2° al 180° giorno | integrazione al 100% della retribuzione giornaliera |
Maternità e paternità
- Maternità obbligatoria: integrazione al 100% della retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria.
- I periodi di astensione obbligatoria sono computati a tutti gli effetti, inclusi ferie, permessi, 13ª, 14ª e TFR.
- Congedo obbligatorio di paternità: 10 giorni lavorativi, elevati a 20 in caso di parto plurimo, con indennità al 100% a carico INPS anticipata dal datore.
- Congedo di paternità alternativo: integrazione al 100% della retribuzione mensile, mensilità supplementari, ferie e permessi.
- Congedo parentale: fruibile nei limiti e con le modalità di legge, anche a ore.
- Riposi giornalieri: secondo la disciplina del D.Lgs. 151/2001.
Congedo per donne vittime di violenza di genere
- Diritto ad assentarsi fino a 90 giorni lavorativi nell'ambito dei percorsi di protezione.
- Possibile proroga per ulteriori 90 giorni con indennità pari al 100% della retribuzione di fatto.
- Diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e al successivo ripristino del full-time su richiesta.
Rapporto a tempo parziale
Il rapporto part-time è ammesso in forma orizzontale, verticale o mista, con trattamento economico e normativo riproporzionato.
Principali regole
- Prestazione minima: 12 ore settimanali.
- La prestazione giornaliera fino a 4 ore non può essere frazionata nella giornata.
- Il lavoratore part-time ha diritto alla parità di trattamento rispetto al full-time, con riproporzionamento.
Lavoro supplementare
| Voce | Disciplina |
|---|---|
| Limite ordinario | 120 ore annue e 2 ore giornaliere |
| Maggiorazione entro i limiti | 40% |
| Maggiorazione oltre i limiti | 50% |
Clausole elastiche
- Preavviso per modifica della collocazione o aumento della prestazione: 2 giorni.
- Aumento massimo della prestazione: 25% della normale prestazione annua nel part-time verticale.
- Le ore rese in aumento sono retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro supplementare.
Periodo di prova
| Livelli | Durata |
|---|---|
| Quadri Super, Quadri, 1° Super, 1° | 6 mesi |
| Altri livelli | 3 mesi |
Classificazione del personale
Il personale è inquadrato nei seguenti livelli:
- Quadri Super
- Quadri
- 1° Super
- 1°
- 2° Super
- 2°
- 3° Super
- 3°
- 4°
- 5°
- 6°
- 7°
Il testo contrattuale dettaglia per ciascun livello i profili professionali esemplificativi e i contenuti delle mansioni.
Smart working e telelavoro
Telelavoro
Il CCNL disciplina il telelavoro prevedendo:
- volontarietà delle parti;
- accordo scritto;
- parità di trattamento;
- diritto di accesso alle informazioni sindacali;
- tutela della sicurezza e riservatezza;
- attrezzature e costi a carico del datore di lavoro.
Lavoro agile
Il lavoro agile è regolato tramite accordo individuale scritto, nel rispetto della Legge n. 81/2017 e del Protocollo nazionale del 07/12/2021.
Principi principali:
- nessuna modifica di inquadramento e retribuzione;
- diritto alla disconnessione;
- di norma non è previsto lavoro straordinario nelle giornate di smart working;
- particolare attenzione a lavoratori fragili e disabili;
- obblighi di sicurezza, riservatezza e corretto utilizzo degli strumenti aziendali.
Preavviso e cessazione del rapporto
Preavviso in caso di licenziamento
| Livelli | Preavviso |
|---|---|
| Quadri Super, Quadri, 1° Super, 1° | 4 mesi |
| 2° Super, 2°, 3° Super, 3° | 3 mesi |
| Dal 4° livello | 2 mesi |
Dimissioni
- In caso di dimissioni, i termini di preavviso sopra indicati sono ridotti della metà.
- Le dimissioni volontarie devono essere effettuate con la procedura telematica prevista dalla legge.
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto secondo la disciplina di legge.
Welfare contrattuale
Assistenza sanitaria integrativa
- Contribuzione datoriale fino a € 300,00 annui per i dipendenti iscritti alla cassa indicata dall'Istituto Centrale.
- Per i dipendenti cessati per quiescenza è prevista possibilità di iscrizione con quota a proprio carico pari a € 300,00, salvo variazioni.
Previdenza complementare
Fondo individuato: FON.TE.
| Voce | Misura |
|---|---|
| Contributo lavoratore | 0,55% |
| Contributo datore | 2,20% |
| TFR per assunti ante 29/04/1993 | 50% del TFR maturando |
| TFR per assunti post 28/04/1993 | 100% del TFR maturando |
| Quota una tantum iscrizione | € 15,50 |
| di cui a carico datore | € 11,88 |
| di cui a carico lavoratore | € 3,62 |
Formazione continua
Fondo interprofessionale individuato: FON.D.E.R.
Altri aspetti rilevanti
- È prevista disciplina su distacco e cooperazione tra Istituti Diocesani e altri Enti Ecclesiastici.
- Ampio richiamo a pari opportunità, tutela contro la violenza di genere, sostegno alla genitorialità e conciliazione vita-lavoro.
- Il contratto disciplina inoltre doveri del personale, codice disciplinare, procedure di contestazione e sanzioni.
- Restano salve eventuali condizioni di miglior favore in essere presso i singoli Istituti.
Accordi e rinnovi
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