Cassazione Penale, Ordinanza n. 32767/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era non specifico e meramente apparente, in quanto si limitava a reiterare le doglianze già esaminate e respinte in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che aveva confermato la pronuncia di condanna per i reati previsti dagli artt. 223, 216, comma 1, numeri 1 e 2, e 219, commi 1 e 2, numero 1, del regio decreto n. 267 del 1942. Con un unico motivo ha denunciato un vizio di motivazione riguardo all'elemento soggettivo del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché riproponeva pedissequamente le censure già formulate in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, senza sviluppare una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base della condanna confermata nei gradi di merito; il testo non specifica la condotta concretamente contestata.
art. 216, comma 1, n. 1) e 2), R.D. 267/1942
Norma richiamata quale base della condanna confermata nei gradi di merito; il testo non specifica la condotta concretamente contestata.
art. 219, commi 1 e 2, n. 1), R.D. 267/1942
Norma richiamata quale base della condanna confermata nei gradi di merito; il testo non specifica la condotta concretamente contestata.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La denuncia di vizio di motivazione deve contenere una critica specifica e argomentata alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; la mera riproposizione delle precedenti doglianze integra un motivo soltanto apparente.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, secondo quanto disposto nella decisione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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