Sentenza n. 8509/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di lavoro in favore del sig. -OMISSIS- e per la condanna della stessa a provvedere, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di convocazione per formalizzare la domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta, presentata nel luglio 2025, di fissazione di un appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda di visto per motivi di lavoro subordinato. La richiesta era corredata dal nulla osta rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione. È stata altresì domandata la condanna dell'amministrazione a provvedere e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. Il Ministero, costituitosi, ha dedotto la perdurante sospensione del nulla osta precedentemente rilasciato, prevista dall'art. 3 del d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di provvedere e l'inerzia protrattasi oltre il termine ragionevole per la conclusione del procedimento. Ha considerato rilevante che il ricorrente avesse richiesto la convocazione già nel luglio 2025 e che fosse già stato rilasciato il nulla osta necessario. Il giudice ha inoltre ritenuto che la sospensione prevista dal d.l. 145/2024 non potesse protrarsi ulteriormente indefinitamente e dovesse essere risolta dall'amministrazione competente, eventualmente previa sollecitazione della sede diplomatica, entro un termine ragionevole. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Ambasciata d'Italia a Islamabad è stato quindi condannato a procedere alla convocazione del ricorrente entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua comunicazione amministrativa. La richiesta di nomina del commissario ad acta non è stata disposta. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione dell'elevato numero di richieste di visto gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto dalla legge.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione e consente al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere; nel caso concreto è stata disposta la convocazione entro un termine di 90 giorni.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Prevede la possibilità di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia; nel caso concreto la nomina non è stata disposta.
art. 3 d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024
La sospensione del nulla osta prevista dalla norma non può protrarsi indefinitamente e deve essere risolta dall'amministrazione competente entro un termine ragionevole.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è accoglibile quando sussistono un obbligo dell'amministrazione di provvedere e un'inerzia protrattasi oltre il termine previsto o comunque oltre un termine ragionevole per la conclusione del procedimento.
- La sospensione procedimentale prevista dalla legge non legittima un'inerzia indefinita: decorso un periodo di tempo non più ragionevole, l'amministrazione competente deve definire la sospensione e procedere agli adempimenti necessari alla conclusione del procedimento.
- Quando un cittadino straniero titolare del nulla osta al lavoro richiede alla sede diplomatica la convocazione necessaria alla formalizzazione della domanda di visto e l'amministrazione non provvede entro un termine ragionevole, il giudice può ordinare la convocazione entro un termine prestabilito, senza sostituirsi all'amministrazione nella decisione finale sul rilascio del visto.
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