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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17513/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Genova aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della confisca presentata da Benito Canfarotta, Filippa Lo Re e Salvatore Canfarotta, ritenendo che l'istanza dovesse essere presentata alla Corte di appello ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159/2011. La Corte di appello di Torino, adita ai sensi dell'art. 28, ha sollevato conflitto negativo di competenza sostenendo invece che spettasse al Tribunale di Genova decidere sulla revoca del provvedimento di confisca emesso nel maggio 2011 (divenuto definitivo nel febbraio 2014). Il pubblico ministero della Corte ha chiesto la declaratoria di competenza del Tribunale di Genova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato sussistente il conflitto negativo di competenza e ha riconosciuto la competenza del Tribunale di Genova. Ha ritenuto che il decreto di confisca risalga al maggio 2011 e, per effetto della disciplina transitoria dell'art. 117 del d.lgs. n. 159/2011 (entrato in vigore il 13/10/2011), si applicasse la previgente normativa (legge n. 1423/1956), secondo la quale la revoca della confisca è di competenza dell'organo che aveva disposto la confisca. La Corte ha inoltre osservato che il Tribunale di Genova, pur non avendo formalmente declinato la competenza, aveva adottato un provvedimento che di fatto ha determinato la stasi procedimentale inducendo il conflitto. Perciò ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova.

Norme richiamate

  • art. 28 d.lgs. 159/2011

    alla Corte di appello da individuarsi ai sensi dell'art. 111 cod. proc. pen.

    Attribuisce alla corte di appello la competenza per il rimedio di revocazione sulla confisca di prevenzione per i provvedimenti soggetti al nuovo regime, ma va interpretato unitamente alle norme transitorie che lo escludono per i procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs.

  • art. 117 d.lgs. 159/2011

    le nuove norme ... non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto (13 ottobre 2011), sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione, con ultrattività ... della previgente disciplina

    Disciplina transitoria che mantiene in vita la previgente normativa (es. legge n. 1423/1956) per i procedimenti iniziati prima del 13/10/2011; conseguentemente il rimedio per la revoca va riferito alla normativa precedente quando ricorrono tali condizioni.

  • art. 7 legge 27 dicembre 1956 n. 1423

    Secondo la previgente disciplina, la competenza per la revoca di un provvedimento definitivo di confisca spettava all'organo giudicante che aveva disposto la confisca; applicabile ai casi antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011 per effetto della norma transitoria.

  • art. 32 cod. proc. pen.

    Norma processuale invocata dalla Corte di cassazione per dichiarare la competenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente.

  • art. 111 cod. proc. pen. (richiamato)

    Richiamato in relazione all'individuazione della Corte di appello competente secondo la disciplina del d.lgs. 159/2011; utile per la determinazione territoriale delle corti di appello.

Massime di principio

  • Se il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011 (13/10/2011) e la proposta di applicazione era già stata formulata, si applica la previgente disciplina (legge n. 1423/1956) per la revoca; la competenza resta quindi in capo all'organo che ha disposto la confisca.
  • L'art. 28 d.lgs. 159/2011 attribuisce la competenza alla corte di appello per i rimedi introdotti dal codice antimafia, ma va valutato congiuntamente alle norme transitorie che possono escluderne l'applicazione nei procedimenti iniziati prima del 13/10/2011.
  • Per sollevare un conflitto negativo di competenza è preferibile che gli organi coinvolti adottino formali provvedimenti declinatori; tuttavia una decisione che implicitamente determini la non prensione del merito (es. ordinanza di inammissibilità fondata su incompetenza) può giustificare l'intervento della Corte regolatrice.
  • In presenza di incertezza sulla competenza per la revoca di misure patrimoniali definitive, verificare sempre la data del provvedimento originario, la data di definitività e la data di entrata in vigore delle norme successive, per stabilire quale regime normativo (nuovo o previgente) sia applicabile.
  • Quando la competenza viene assegnata dal giudice regolatore (Corte di cassazione), gli atti devono essere trasmessi al giudice individuato e il procedimento può riprendere presso quest'ultimo; evitare atti formali contraddittori da parte dei giudici di primo grado per non determinare stasi procedimentale.

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