Sentenza n. 2179/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di detenzione di armi e revoca del porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio recante il divieto di detenzione di armi e il conseguente decreto della Questura di revoca del porto di fucile per uso caccia. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., degli artt. 3 e 97 Cost., nonché carenza assoluta dei presupposti, difetto di motivazione, arbitrarietà, irragionevolezza e contraddittorietà manifesta. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione non avrebbe compiuto una valutazione complessiva della sua personalità, affidabilità e probabilità di abuso della licenza. I provvedimenti erano fondati su una condanna per guida in stato di ebbrezza, divenuta esecutiva nel 2012, e su un decreto penale di condanna opposto per occupazione abusiva di immobile, risalente al 2018; essi richiamavano inoltre il precedente ritiro cautelare delle armi in occasione di un episodio riguardante il figlio minore del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha affermato che la detenzione e il porto d’armi non costituiscono diritti assoluti e che l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità, esercitata in funzione preventiva e cautelare a tutela dell’incolumità pubblica, dell’ordine e della sicurezza. Per disporre il divieto di detenzione o revocare la licenza non è necessario un comprovato abuso delle armi, un giudizio di inaffidabilità sociale, né una condanna penale definitiva per fatti direttamente connessi all’uso delle armi; sono sufficienti fatti e circostanze seri, oggettivamente apprezzabili, concreti e attuali, idonei a far dubitare dell’assoluta affidabilità del soggetto. Nel caso concreto, l’amministrazione aveva effettuato una valutazione globale e sintetica degli elementi disponibili, attribuendo rilievo alla reciproca interconnessione dei due precedenti penali. Il giudice ha ritenuto che la prognosi di inaffidabilità fosse ancorata a fatti oggettivi e che non emergessero carenze istruttorie o motivazionali. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni prognostiche dell’autorità è stato ritenuto circoscritto ai casi di palese illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o motivazionale; tali vizi non sono stati ravvisati. Le spese sono state compensate. La decisione sull’ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato e sulla liquidazione della parcella è stata rinviata a successiva udienza camerale, previa produzione della documentazione richiesta.
Norme richiamate
art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
La revoca o il diniego dell’autorizzazione possono cioè essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa.
La disposizione fonda un potere ampiamente discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza, diretto a prevenire l’abuso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili.
art. 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Il divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi, così come il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d’armi, non richiedono un oggettivo e accertato abuso nell’uso delle armi.
Il divieto e la revoca possono essere adottati sulla base di una prognosi di inaffidabilità, anche in assenza di un abuso concreto delle armi, purché fondata su elementi seri, concreti e oggettivamente apprezzabili.
art. 10 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
È richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
È richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 3 Costituzione
È richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità, senza una distinta applicazione nella motivazione della sentenza.
art. 97 Costituzione
È richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità, senza una distinta applicazione nella motivazione della sentenza.
artt. 80 e 81 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La prova dell’iscrizione del difensore negli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato è richiesta per la successiva decisione sull’ammissione definitiva e sulla liquidazione della parcella.
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Deve essere prodotta documentazione aggiornata sulla persistenza dei requisiti reddituali per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- La detenzione e il porto d’armi non costituiscono diritti assoluti, ma sono subordinati alla persistente affidabilità del titolare e possono essere limitati dall’autorità di pubblica sicurezza in funzione preventiva e cautelare, a tutela dell’incolumità pubblica, dell’ordine e della sicurezza.
- Il divieto di detenzione di armi e la revoca o il diniego della licenza di porto d’armi non richiedono la prova di un concreto abuso delle armi, né un giudizio di inaffidabilità sociale, né necessariamente una condanna penale o fatti direttamente connessi all’uso delle armi; possono fondarsi su fatti e circostanze seri, concreti e oggettivamente apprezzabili, idonei a formulare una prognosi di possibile abuso.
- La valutazione dell’affidabilità deve essere globale e sintetica e può fondarsi sulla reciproca interconnessione di più elementi, anche se ciascun elemento, isolatamente considerato, non sarebbe decisivo.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni prognostiche dell’autorità di pubblica sicurezza è limitato alla verifica della palese illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o carenza motivazionale; non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.
- La valutazione amministrativa in materia di armi deve comunque essere ancorata a elementi attuali e concreti e svolta secondo criteri di logicità, proporzionalità e ragionevolezza, con apprezzamento delle specificità del caso concreto.
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