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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21376/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

Alcuni eredi di due soggetti deceduti, contitolari di un conto corrente postale con somme accreditate, hanno agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni per la sottrazione delle somme giacenti sul conto dopo il decesso di uno dei contitolari. In primo grado il tribunale ha rigettato la domanda verso Poste Italiane e l'ha accolta verso il cointestatario del conto, condannandolo al pagamento di una somma risarcitoria. In appello il convenuto ha ottenuto la riforma della decisione, con rigetto della domanda risarcitoria. Le eredi hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno dedotto violazione di legge per mancata riqualificazione della domanda da azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. a petizione ereditaria ex art. 533 c.c.; con il secondo hanno dedotto nullità della sentenza d'appello per motivazione perplessa/apparente e per errata applicazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che la Corte territoriale avesse affermato, in modo contraddittorio, sia che le attrici agivano per far valere diritti successori sia che non avessero provato gli elementi dell'illecito, pur escludendo poi un comportamento illecito del convenuto sulla base di una presunzione di buona fede non adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo, rilevando che sulla qualificazione della domanda come azione risarcitoria si era formato giudicato interno e che, comunque, la petizione ereditaria ha causa petendi diversa, non sovrapponibile a quella risarcitoria. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo la motivazione della Corte d'appello perplessa e obiettivamente incomprensibile, perché internamente contraddittoria e fondata su affermazioni non conciliabili circa la condotta del convenuto, la provenienza delle somme e la sua pretesa buona fede. La sentenza impugnata è stata quindi cassata per quanto di ragione con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come base dell'azione risarcitoria per fatto illecito; la Corte distingue tale azione dalla petizione ereditaria e sottolinea che presuppone allegazione e prova di condotta illecita, elemento soggettivo e nesso causale

  • art. 533 c.c.

    richiamato come petizione ereditaria; la Corte ne evidenzia la diversa causa petendi rispetto all'azione risarcitoria

  • art. 370 c.p.c.

    la memoria depositata dal resistente è stata ritenuta inammissibile perché depositata oltre il termine per il controricorso

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione apparente/perplessa o incomprensibile della sentenza

  • artt. 132 e 161 c.p.c.

    la nullità della sentenza è stata ricondotta a una motivazione perplessa o incomprensibile che impedisce il controllo del ragionamento decisorio

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    usato come parametro per la dedotta violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato nel passaggio sulle anomalie motivazionali, nei limiti del sindacato di legittimità

  • art. 12 preleggi

    citato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali

  • art. 1298, comma 2 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, ma non sviluppato come ratio decisiva autonoma nel testo

  • art. 1984 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, ma il testo non ne esplicita un'applicazione decisiva

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare il preteso malgoverno dell'onere della prova; la Corte ribadisce che la prova degli elementi dell'illecito grava su chi agisce

Massime di principio

  • Il giudice d'appello può riqualificare la domanda solo se sulla qualificazione del primo giudice non si sia formato giudicato interno e se i fatti costitutivi della diversa azione coincidano o siano in rapporto di continenza con quelli allegati in primo grado.
  • L'azione di petizione ereditaria e l'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. hanno causa petendi diversa: la prima si fonda sull'apertura della successione e sulla rivendicazione dei beni ereditari, la seconda su un fatto illecito e richiede la prova di condotta, elemento soggettivo e nesso causale.
  • La sentenza è nulla per motivazione apparente o perplessa quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e presenta affermazioni contraddittorie o inconciliabili.
  • Il vizio motivazionale rilevante in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., resta confinato alle anomalie estreme della motivazione, tra cui il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione obiettivamente incomprensibile.
  • Chi agisce in responsabilità aquiliana deve provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito; non è corretto invertire l'onere della prova ponendolo a carico del convenuto sulla sola base di una presunzione di buona fede non adeguatamente ancorata a dati fattuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRisarcimento e indennizzoPetizione ereditaria
RamiProcesso civileResponsabilità civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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