Direttiva 2005/6
Direttiva 2005/6/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica la direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l’interpretazione dei risultati d’analisi richiesti a norma della direttiva 2002/32/CETesto rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene in modo mirato sulla direttiva 71/250/CEE per uniformare nell’Unione la presentazione e l’interpretazione dei risultati analitici relativi alle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali. L’obiettivo è garantire un approccio armonizzato all’attuazione della direttiva 2002/32/CE, soprattutto per quanto riguarda la valutazione della conformità ai tenori massimi. La modifica introduce una regola specifica sul calcolo della non conformità, tenendo conto dell’incertezza di misura estesa e, ove applicabile, della correzione per il recupero. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
Modifica le regole UE di presentazione e interpretazione dei risultati d’analisi degli alimenti per animali, per armonizzare la valutazione della conformità alle sostanze indesiderabili, incluse diossine e PCB di tipo diossina.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali degli alimenti per animali disciplinati dalla direttiva 71/250/CEE, come modificata, con particolare riferimento alle sostanze indesiderabili ai sensi della direttiva 2002/32/CE, comprese le diossine e i PCB di tipo diossina. Rileva per gli Stati membri quanto all’adozione delle misure nazionali di recepimento e per i laboratori/autorità chiamati a presentare e interpretare i risultati d’analisi ai fini della conformità ai tenori massimi. La direttiva è rilevante ai fini del SEE.
Direttiva 2005/6/CE: presentazione e interpretazione dei risultati d’analisi per le sostanze indesiderabili nei mangimi
La direttiva 2005/6/CE della Commissione modifica la direttiva 71/250/CEE sui metodi comunitari di analisi degli alimenti per animali, con l’obiettivo di assicurare un’interpretazione uniforme dei risultati analitici nell’attuazione della direttiva 2002/32/CE sulle sostanze indesiderabili nell’alimentazione animale. Il considerando centrale sottolinea l’esigenza di un approccio armonizzato in tutti gli Stati membri, specie per la valutazione della conformità ai tenori massimi.
Finalità e contesto normativo
La direttiva interviene in un quadro già disciplinato dalla direttiva 70/373/CEE, che riguarda i metodi di prelievo campioni e i metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali. La modifica mira a evitare difformità applicative tra Stati membri nella lettura dei risultati di laboratorio, rafforzando la coerenza dell’esecuzione della direttiva 2002/32/CE.
Modifica della direttiva 71/250/CEE
L’articolo 1 dispone che, nell’articolo 1 della direttiva 71/250/CEE, venga inserito un nuovo comma per precisare che, per le sostanze indesiderabili ai sensi della direttiva 2002/32/CE, comprese diossine e PCB di tipo diossina, si applica il punto C.3 della parte 1 dell’allegato della direttiva stessa.
Inoltre, l’allegato della direttiva 71/250/CEE viene modificato secondo l’allegato della direttiva 2005/6/CE, che aggiunge il punto 3 nella lettera C, relativa all’"applicazione dei metodi di analisi ed espressione dei risultati".
Criterio di valutazione della conformità
La nuova regola stabilisce che un prodotto destinato all’alimentazione animale è considerato non conforme al tenore massimo fissato quando il risultato d’analisi è superiore al tenore massimo, tenendo conto dell’incertezza di misura estesa e della correzione per il recupero.
Il testo precisa che:
- la concentrazione analizzata corretta per il recupero e l’incertezza di misura estesa sottratta devono essere utilizzate per la valutazione della conformità quando il metodo consente di stimare sia l’incertezza di misura sia la correzione per il recupero;
- ciò non è possibile, secondo il testo, in caso di analisi microscopica.
Modalità di presentazione dei risultati
Quando il metodo consente di valutare l’incertezza di misura e il tasso di recupero, il risultato analitico deve essere riportato:
- come corretto o non corretto per il recupero, con indicazione del modo di presentazione e del livello di recupero; oppure
- nella forma "x +/- U", dove x è il risultato dell’analisi e U è l’incertezza di misura estesa, calcolata con fattore di copertura 2, corrispondente a un livello di affidabilità di circa il 95%.
Recepimento da parte degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della direttiva le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi. Si tratta quindi di una direttiva di armonizzazione tecnica che lascia agli Stati la scelta della forma e dei mezzi, ma impone un risultato da raggiungere entro un termine preciso.
Gli Stati membri devono inoltre:
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento;
- trasmettere una tabella di corrispondenza tra le disposizioni nazionali e la direttiva;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato;
- assicurare che le misure nazionali contengano un riferimento alla direttiva, oppure siano corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli stessi Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Rilievi operativi per i professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore mangimistico o autorità di controllo, il punto essenziale è la nuova regola di lettura dei risultati analitici: la conformità non va valutata in modo meramente aritmetico, ma tenendo conto dell’incertezza di misura estesa e, quando applicabile, della correzione per il recupero. Questo incide sulla qualificazione di non conformità e, quindi, sulle conseguenze amministrative e di mercato connesse ai controlli ufficiali.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 71/250/CEE
L’articolo 1 inserisce nell’articolo 1 della direttiva 71/250/CEE un rinvio espresso alle sostanze indesiderabili ai sensi della direttiva 2002/32/CE, comprese diossine e PCB di tipo diossina, stabilendo che per tali sostanze si applica il punto C.3 della parte 1 dell’allegato della direttiva 71/250/CEE. Inoltre, l’allegato della direttiva 71/250/CEE è modificato secondo quanto previsto dall’allegato della direttiva 2005/6/CE.
Criterio di non conformità ai tenori massimi
Per le sostanze indesiderabili ai sensi della direttiva 2002/32/CE, un prodotto destinato all’alimentazione animale è considerato non conforme al tenore massimo fissato quando il risultato d’analisi è giudicato superiore al tenore massimo, tenuto conto dell’incertezza di misura estesa e della correzione per il recupero. La concentrazione analizzata corretta per il recupero e l’incertezza di misura estesa sottratta sono utilizzate per la valutazione della conformità quando il metodo consente la stima dell’incertezza di misura e la correzione per il recupero; ciò non è possibile, secondo il testo, in caso di analisi microscopica.
Modalità di presentazione dei risultati analitici
Quando il metodo di analisi consente di valutare l’incertezza di misura e il tasso di recupero, il risultato deve essere riportato indicando se è corretto o non corretto per il recupero e specificando il modo di presentazione e il livello di recupero; oppure nella forma "x +/- U", dove x è il risultato dell’analisi e U è l’incertezza di misura estesa calcolata con fattore di copertura 2, corrispondente a un livello di affidabilità di circa il 95%.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della direttiva le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi. Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tabella di corrispondenza tra tali misure e la direttiva, oltre a trasmettere il testo delle disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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