Direttiva 2005/5
Direttiva 2005/5/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica la direttiva 2002/26/CE per quanto riguarda i metodi di prelievo di campioni e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di ocratossina A in taluni prodotti alimentariTesto rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2005/5/CE della Commissione aggiorna l’allegato I della direttiva 2002/26/CE per includere regole specifiche di campionamento per prodotti per i quali il regolamento (CE) n. 466/2001 ha fissato limiti massimi di ocratossina A. L’intervento risponde all’esigenza di rendere più affidabile il controllo ufficiale di tale contaminante in cereali, uve secche, caffè, vino e succo d’uva. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro dodici mesi dall’entrata in vigore della direttiva, lasciando loro la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione.
Modifica le norme di campionamento e analisi per il controllo ufficiale dell’ocratossina A in cereali, uve secche, caffè, vino e succo d’uva.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali dei tenori di ocratossina A nei prodotti alimentari disciplinati dalla direttiva 2002/26/CE, in particolare cereali e prodotti derivati, uve secche, caffè torrefatto, caffè torrefatto macinato, caffè solubile, vino e succo d’uva. Le nuove regole riguardano i metodi di prelievo di campioni e, indirettamente, le analisi effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri per la verifica del rispetto dei tenori massimi fissati dal regolamento (CE) n. 466/2001. La direttiva è rivolta agli Stati membri e richiede recepimento nell’ordinamento nazionale; è rilevante ai fini SEE.
Direttiva 2005/5/CE: campionamento e analisi per l’ocratossina A in taluni prodotti alimentari
La direttiva 2005/5/CE della Commissione interviene sulla direttiva 2002/26/CE per aggiornare i metodi di prelievo dei campioni e di analisi destinati al controllo ufficiale dell’ocratossina A. L’obiettivo è rendere più attendibile la verifica dei tenori massimi fissati dal regolamento (CE) n. 466/2001 in alcuni alimenti particolarmente sensibili alla contaminazione.
Obiettivi e contesto normativo
La direttiva si fonda sulla direttiva 85/591/CEE e prende atto che i limiti massimi di ocratossina A già fissati a livello UE per caffè torrefatto, caffè torrefatto macinato, caffè solubile, vino e succo d’uva richiedono regole di campionamento specifiche. Il considerando evidenzia che il campionamento è determinante per una misurazione attendibile del tenore di ocratossina A.
Ambito di applicazione materiale
Le modifiche riguardano i controlli ufficiali su:
- cereali e prodotti derivati;
- uve secche;
- caffè torrefatto, caffè torrefatto macinato e caffè solubile;
- vino;
- succo d’uva.
Le nuove prescrizioni incidono sui metodi di campionamento da utilizzare dalle autorità competenti per verificare la conformità ai limiti di contaminazione.
Modifiche all’allegato I della direttiva 2002/26/CE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 2002/26/CE secondo quanto previsto nell’allegato della direttiva 2005/5/CE. La modifica sostituisce in particolare i punti 4.3, 4.4 e 4.5 e inserisce un nuovo punto 4.6 bis.
Cereali, uve secche e caffè
Per cereali e prodotti derivati, uve secche e caffè sono previste regole differenziate in base alla dimensione della partita.
Per partite di cereali e prodotti derivati pari o superiori a 50 tonnellate, e per partite di caffè torrefatto, caffè torrefatto macinato, caffè solubile e uve secche pari o superiori a 15 tonnellate:
- la partita deve essere suddivisa in sottopartite secondo la tabella 1;
- il peso delle sottopartite può discostarsi fino al 20 % da quello indicato;
- ciascuna sottopartita deve essere campionata separatamente;
- devono essere prelevati 100 campioni elementari;
- il campione globale deve pesare 10 kg.
Per partite più piccole:
- per cereali e prodotti derivati fino a 50 tonnellate;
- per caffè e uve secche inferiori a 15 tonnellate; si applica un piano di campionamento proporzionato, con 10-100 campioni elementari e un campione globale di 1-10 kg.
Per partite molto piccole di cereali e prodotti derivati, pari o inferiori a 0,5 tonnellate, è possibile prelevare un numero inferiore di campioni, purché il campione globale sia almeno di 1 kg.
Le tabelle 2 e 3 indicano il numero di campioni elementari in funzione del peso della partita.
Metodo alternativo di prelievo
Qualora il metodo ordinario non sia applicabile senza causare danni economici considerevoli, ad esempio per le modalità di imballaggio o di trasporto, è ammesso un metodo alternativo. Tale metodo deve comunque assicurare la massima rappresentatività possibile del campione e deve essere chiaramente descritto e documentato.
Vino e succo d’uva
Il nuovo punto 4.6 bis disciplina specificamente il campionamento del vino e del succo d’uva.
Per questi prodotti:
- il campione globale deve pesare almeno 1 kg, salvo impossibilità pratica, ad esempio in caso di bottiglia;
- il numero minimo di campioni elementari dipende dalla forma di commercializzazione;
- per i prodotti liquidi sfusi, la partita va, per quanto possibile e senza pregiudicare la qualità del prodotto, accuratamente mescolata immediatamente prima del prelievo;
- in caso di sfuso si possono prelevare tre campioni elementari per formare il campione globale, presumendo una distribuzione omogenea dell’ocratossina A.
Per i prodotti in bottiglie/confezioni la tabella 4 prevede:
- succo d’uva: 3 campioni se la partita è ≤ 50 litri; 5 campioni tra 50 e 500 litri; 10 campioni oltre 500 litri;
- vino: 1 campione se la partita è ≤ 50 litri; 2 campioni tra 50 e 500 litri; 3 campioni oltre 500 litri.
Ogni campione elementare deve pesare almeno 100 g, in modo da ottenere un campione globale di circa 1 kg. Le deroghe a tali modalità devono essere annotate nel verbale previsto dal punto 3.8.
Recepimento, notifica e tecnica normativa
L’articolo 2 impone agli Stati membri di:
- adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza;
- inserire un riferimento alla direttiva nelle misure nazionali oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione anche il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nella materia disciplinata.
La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione, ma impone un obbligo di risultato: adeguare il diritto interno alle nuove regole di campionamento entro il termine stabilito.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Rilievo pratico per gli operatori
Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto perché incide sulle modalità tecniche dei controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare. Le imprese che commercializzano i prodotti interessati devono considerare che la conformità ai limiti di ocratossina A dipende anche dal corretto campionamento, con regole diverse a seconda del prodotto, del formato di vendita e della dimensione della partita.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I della direttiva 2002/26/CE
L’articolo 1 dispone la sostituzione e l’integrazione di parte dell’allegato I della direttiva 2002/26/CE, con nuove regole di campionamento per cereali e prodotti derivati, uve secche, caffè torrefatto, caffè torrefatto macinato, caffè solubile, vino e succo d’uva.
Campionamento per cereali, uve secche e caffè
I punti 4.3, 4.4 e 4.5 dell’allegato sono sostituiti. Per partite di cereali e prodotti derivati di almeno 50 tonnellate, e per partite di caffè e uve secche di almeno 15 tonnellate, sono previsti criteri di suddivisione in sottopartite, 100 campioni elementari e un campione globale di 10 kg. Per partite più piccole sono previste soglie proporzionate al peso della partita, con un numero di campioni elementari compreso tra 10 e 100 e un campione globale di 1-10 kg; per partite molto piccole di cereali (≤ 0,5 tonnellate) è ammesso un campione globale di almeno 1 kg.
Deroghe e metodo alternativo di prelievo
Quando la suddivisione in sottopartite o il prelievo standard non siano applicabili senza causare danni economici considerevoli, è consentito ricorrere a un metodo alternativo, purché la campionatura resti il più rappresentativa possibile e il metodo sia chiaramente descritto e documentato. Per le partite sfuse è richiesta, per quanto possibile, un’accurata miscelazione immediatamente prima del prelievo.
Campionamento per vino e succo d’uva
È inserito il punto 4.6 bis, che disciplina il campionamento del vino e del succo d’uva. Il campione globale deve pesare almeno 1 kg, salvo impossibilità pratica; il numero minimo di campioni elementari dipende dalla forma commerciale e dal volume della partita. Per prodotti sfusi sono previsti 3 campioni elementari; per bottiglie/confezioni di succo d’uva 3, 5 o 10 campioni a seconda del volume; per bottiglie/confezioni di vino 1, 2 o 3 campioni. Ogni campione elementare deve pesare almeno 100 g e le deroghe vanno annotate nel verbale previsto dal punto 3.8.
Recepimento e obblighi di comunicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie entro dodici mesi dall’entrata in vigore della direttiva e di comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
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